L’Agenzia delle Entrate dice la sua riguardo al momento impositivo delle parcelle professionali con sconto in fattura: IMPONIBILI dalla data di emissione. E’ giusto?

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Questa interpretazione così penalizzante è giustificata?

Se ne è discusso a lungo e in maniera controversa, sia per la necessità di compilare le dichiarazioni dei redditi dei professionisti, vuoi per una risposta di un interpello della DRE Marche del giugno 2022 (n. 910-230/2022) e infine con la Circolare 23/2022 dell’Agenzia delle Entrate: la fattura professionale con lo sconto ex art.121 D.L. 34/2020 quando la si deve mettere incassata?.

Se vi ricordate con l’articolo CAOS per le Imprese in contabilità semplificata nella gestione IRPEF dei Bonus Edilizi a fine anno a gennaio 2022 si era cercato di inquadrare la situazione per ciò che competeva le imprese minori e con BONUS EDILI E COMPENSI A FORFETARI: Il Reddito e la permanenza nel regime agevolato dipendono dalle Comunicazioni dell’opzione per lo sconto in fattura la questione era stata vista da un punto di vista trasversale.

L’adozione del regime forfettario infatti riguarda sia imprese che professionisti e sempre a inizio anno si considerò valido il principio in base al quale non fosse sufficiente aver emesso la fattura per considerare automaticamente incassato il corrispettivo. Principio, tra l’altro, sempre generalmente valido.

   Più di una testata ha quindi sottolineato come la nuova Circolare 23/2022 abbia dato un parere completamente differente per ciò che attiene le Notule emesse dai Professionisti.

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Per giungere a capire come deve essere trattato il caso del professionista che che applica lo sconto in fattura per un intervento che dà diritto al superbonus 110%, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23 (§ 6.2.1)prende spunto dalla risposta 5.1.1. della circolare 30/2020 che testualmente precisava che :

5 OPZIONE PER CESSIONE E SCONTO IN FATTURA
5.1 CASI SPECIFICI
5.1.1 Con riferimento all’applicazione del criterio di cassa o di competenza, in
caso di sconto in fattura, si può fare riferimento – in luogo della data
dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del
fornitore?


R. La disposizione che disciplina il Superbonus fa rinvio alle «spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021».
Con la circolare n. 24/E del 2020 è stato già chiarito che in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non
    commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento,
    indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si
    riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019,
    con pagamenti effettuati nel 2019, nel 2020 e nel 2021, consentirà la
    fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020
    e 2021;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di
    competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso
    al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data
    dei pagamenti. Si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese
    minori di cui all’articolo 66 del Tuir che, come chiarito con la circolare 13
    aprile 2017, n. 11/E, sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”.
    Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito
  • che mal si conciliano con il criterio di cassa – la specifica disciplina
    prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di
    competenza. Ciò, in particolare, avviene per la deduzione delle quote di
    ammortamento che rappresentano la tecnica contabile mediante la quale le
    spese qui in esame concorrono alla formazione del risultato di periodo.
    Inoltre, nel medesimo documento di prassi, si è precisato che per le spese
    sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti
    commerciali, relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini
    dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal
    condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale
    da parte del singolo condomino.
    Allo stato attuale ed in assenza di modifiche normative, non emergono
    elementi che possano determinare una diversa linea interpretativa.

dalla lettura di QUESTA RISPOSTA – che ci preme sottolineare di nuovo concerneva l’individuazione del momento fiscalmente rilevante ai fini del “sostenimento delle spese” per la detrazione fiscale dei Bonus Edilizi – è stato elaborato questa interpretazione:


visto che il criterio di individuazione del momento di sostenimento della spesa da parte del “committente per cassa” che beneficia dello sconto in fattura  è quello dell’incasso effettivo o in mancanza sia quello dell’emissione della fattura ( per esempio nel 110 % non c’è movimentazione finanziaria) , allora è da considerarsi il medesimo anche per l’individuazione del momento di incasso del provento da parte del fornitore che applica lo sconto in fattura e che determina il proprio reddito per cassa

(ciò comporta che alla data di emissione della fattura deve ritenersi incassato il provento);



Anche la DRE MARCHE sulla stessa questione , con la risposta 910-230/2022, a giugno aveva espresso lo stesso orientamento.

   In quella occasione la risposta della Direzione Regionale chiariva che

il momento impositivo di incasso degli importi da parte del professionista (che segue un principio di cassa), in riferimento allo sconto applicato, coincide con quello di emissione della fattura e non con quello (successivo) di accettazione del credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. 


La suddetta risposta ad interpello si riferisce, peraltro, ad un caso in cui lo sconto ha riguardato una percentuale inferiore al 100% delle spese (relativamente ad un intervento agevolato con bonus facciate al 90%). 

E’ GIUSTO ?

Partendo dal presupposto che un compenso professionale è il medesimo a prescindere dall’uso che poi il committente farà della spesa, si è dell’opinione che non possa essere sufficiente l’emissione del documento fiscale affinché il compenso relativo sia ritenuto automaticamente incassato e quindi ( a cascata )soggetto sia a tassazione che a contribuzione.

Le fatture NON incassate infatti, ancorché emesse non producono reddito, per questo, per totale analogia, lo sconto in fattura concesso MA non finalizzato in alcuna maniera nel medesimo periodo d’imposta NON può determinare materia imponibile.

Il fatto che non ci sia perfetta reciprocità e sincronicità tra la tassazione nelle fatture emesse e la detrazione per le fatture ricevute NON è fatto nuovo e NON è per niente circoscritto alle vicende dei Bonus edilizi. Oltrettutto NON è nemmeno una questione nuova.

Quante volte ci troviamo in situazioni dove una Parcella è costo per il committente MA non è ricavo per il professionista? Si pensi semplicemente ai casi in cui il committente sia una Società che segue il criterio di competenza e detrae il costo del professionista nel bilancio 2021 anche se il pagamento avviene nel 2022.

L’Articolo 54 del TUIR recita:

Art. 54

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni e’ costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Questa è norma di principio generale. L’interpretazione occorre applicarla quando una norma NON c’è.

In questo caso c’è.

Fintanto che NON è stato PERCEPITO IL COMPENSO IN DENARO O IN NATURA NON C’è REDDITO DA LAVORO AUTONOMO DA TASSARE.

ATTENZIONE:

Il fatto che la visione opposta sia riportata non solo come risposta di interpello ma altresì all’interno della Circolare dell’Agenzia delle Entrate desta non poche preoccupazioni.

Pensiamoci bene: come sono state fatte già le dichiarazioni dei redditi del 2020 ? e come sono state fatte pagare le imposte della dichiarazione 2022 per i redditi 2021?

Tenuto conto che a disposizione dell’ADE ci sono le fatture elettroniche e che tutte le fatture con sconto in fattura diverse dal 110% sono segnalate con bonifico parlante, ci vuole davvero solo un click a far piovere verifiche fiscali.

Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Legali e Dottori Commercialisti che hanno applicato lo Sconto in fattura per favorire il committente e che tre l’altro in parte sono ancora ad oggi alle prese coi blocchi delle cessioni, sono un numero ragguardevole.

Forse un’azione congiunta delle parti interessate potrebbe essere decisamente più proficua oggi che non doversi difendere singolarmente domani quando l’interpretazione dovesse essersi consolidata.

Articolo di Fabiana Nesi

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