CAOS per le Imprese in contabilità semplificata nella gestione IRPEF dei Bonus Edilizi a fine anno

Per la gestione dei Bonus e Superbonus fiscali si applica il criterio di cassa o di competenza per le imprese in contabilità semplificata?

La corsa all’emissione delle fatture entro il 2021 in particolare per il Bonus Facciate rischia di mandare in TILT i bilanci e le pratiche di Cessione a causa della complessità delle regole IRPEF per le imprese.


Le modifiche annunciate al “bonus facciate” già prima della pubblicazione della Legge 234/2021 ha generato una prevedibile e anche legittima emissione di fatture entro la fine del 2021, trascinando con sé una serie di problemi in capo ai soggetti emittenti così come anche per le imprese committenti nel caso di contabilità semplificata.

Per affrontare la questione innanzitutto ricordiamo che la normativa IRPEF prevede per le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del DPR 29 settembre 1973 n. 597 nonché per le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 51 DPR 597 due tipi di determinazioni del reddito per i soggetti che adottano la contabilità “Semplificata”.

Coloro i quali in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro (per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi), ovvero di 700.000 euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività) possono calcolare il proprio reddito per cassa “effettiva”, oppure per cassa “virtuale” (con opzione articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/73) .

Entriamo nel merito analizzando prima la casistica delle Imprese che hanno emesso fatture per poi soffermarci sulle Imprese in Semplificata che hanno commissionato le opere ai quali sono agganciati i diversi bonus edilizi e hanno ricevuto e/o pagato le fatture ricevute.

IMPRESE IN SEMPLIFICATA CHE HANNO EMESSO FATTURE ELETTRONICHE

Come dicevamo sopra: due sono le possibilità per la determinazione del reddito:

  1. Criterio di cassa effettivo
  2. Criterio di cassa “vistuale”

CASSA EFFETTIVO:

Nel primo caso dal punto di vista reddituale, a rilevare ai fini dell’imponibilità del ricavo sarà il momento di effettivo incasso del corrispettivo.

Ne consegue che, in caso documento emesso con sconto in fattura relativo a un Bonus Facciate , occorre distinguere il pagamento effettivo del saldo, pari al 10%, e la quota parte riferibile al credito d’imposta oggetto di cessione, pari al 90%.

Per quanto riguarda il 10% basterà verificare il momento effettivo in cui interviene il movimento finanziario; per quanto riguarda, invece, la quota parte riferibile al credito oggetto di cessione, si ritiene corretto considerare quale “momento di incasso” il momento in cui il credito entra nella disponibilità del soggetto emittente la fattura, ovvero quanto il cliente finale espleta la procedura di cessione del credito e tale credito viene reso disponibile sul cassetto fiscale del soggetto emittente. Da questo momento in effetti lo stesso diviene effettivamente “spendibile” per la compensazione o la successiva cessione.

CASSA VIRTUALE:

Nella seconda ipotesi invece ( contabilità semplificata per cassa virtuale) e quindi un soggetto che ha espresso opzione ex articolo 18 comma 5 del D.P.R. 633/73, la fattura – per presunzione assoluta di norma – la fattura si considera incassata per l’intero all’atto della contabilizzazione della stessa.

Di conseguenza:
dal punto di vista reddituale, il ricavo si considera imponibile all’atto dell’annotazione della fattura in contabilità, come di seguito meglio approfondito.

Posto che dal punto di vista reddituale, nel caso di “cassa virtuale”, rileva la data di annotazione della fattura in contabilità, diviene fondamentale, anche al fine di poter meglio “gestire” il momento di avvenuta imponibilità dei ricavi che emergono da queste fatture ricordarsi che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/E del 13 aprile 2017, paragrafo 6.5, aveva precisato che:

“… i ricavi percepiti, si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento – da eseguirsi “entro quindici giorni… e con riferimento alla data della loro emissione” per le fatture ordinarie, ed “entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni” per le “fatture differite” (cfr articolo 23 del DPR n. 633 del 1972) – produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.

L’articolo 23 del D.P.R. 633/72 prevede – RICORDIAMOLO – che:

“Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse , nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”.

Quindi un contribuente in contabilità semplificata per cassa “virtuale”, e che ha emesso una fattura per prestazioni di servizi nel mese di dicembre 2021, potrà:
a) contabilizzare la fattura nel dicembre 2021, facendo in tal caso concorrere il componente positivo all’esercizio 2021;

oppure

b)contabilizzare la fattura entro il 15 gennaio 2022 (fermo restando la liquidazione dell’IVA nel 2021), facendo così concorrere il componente positivo all’esercizio 2022.

Tale facoltà , tenuto conto che , specie in merito al Bonus Facciate , è possibile che ci siano fatture emesse in via anticipata rispetto all’effettiva esecuzione dei lavori diventa senz’altro importante in vista della formazione di un bilancio da impostare ai fini dell’imposta sui redditi.

IMPRESE IN SEMPLIFICATA CHE HANNO RICEVUTO FATTURE ELETTRONICHE

Circoscrivendo l’oggetto dell’approfondimento alla questione della Gestione dei Bonus Fiscali, riprendiamo in primis quanto ci ha riportato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/2020 al paragrafo 4, in relazione al “Superbonus”:

La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – nel rispetto delle limitazioni indicate al paragrafo 1.2 per i soggetti che producono reddito d’impresa o esercenti arti e professioni – che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) – sia pure limitatamente a spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio – e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o nel 2021 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e alla data del 31 dicembre 2021, nonché per gli IACP comunque denominati e dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono.


Ciò comporta, in particolare che, in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:


per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;


per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”. Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa – la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Ciò, in particolare, avviene per la deduzione delle quote di ammortamento che rappresentano la tecnica contabile mediante la quale le spese qui in esame concorrono alla formazione del risultato di periodo.


Per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio dopo il 1° luglio 2020, danno diritto al Superbonus anche le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 e nel 2021 se in data antecedente alla scadenza dei termini della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

IN MERITO QUINDI ALLE SPESE PER IL SUPERBONUS 110% PER LE IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA LA GESTIONE DELLE DETRAZIONI NON AVVIENE PER CASSA MA PER COMPETENZA.

Dal tenore letterale della Circolare, sembra che restino da gestire “per competenza” anche le spese sostenute dalle imprese in contabilità semplificata per le parti comuni di un condominio SE relative al Superbonus 110%.

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DIVERSA E’ LA CONCLUSIONE A CUI GIUNGE LA STESSA AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CIRCOLARE 7 del 25 giugno 2021 trattando di Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde e Bonus facciate.

In questa infatti si legge:


Ai fini del riconoscimento del beneficio, nel caso di spese relative ad interventi sulle parti comuni, la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario o postale da parte dell’amministratore o di altro soggetto incaricato e nel limite delle rispettive quote imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico stesso ma, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.8, e Circolare 24.02.1998 n. 57).

Inoltre in merito all’Unico proprietario di un intero edificio:


Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i condomini valgono anche quando un intero
edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un
unico proprietario o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle predette unità immobiliari.
Ciò in quanto per parti comuni devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari (Risoluzione 12.07.2007 n. 167/E).

In altri termini, la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6). In tal caso, pertanto, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.


Non sono, invece, ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” quando l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze (Risoluzione 12.07.2007 n. 167/E, risposta 2).”

Ciò implica che per le imprese in contabilità Semplificata, nel caso in cui stiano facendo opere rientranti in uno o più bonus “minori” dovrebbero adottare il principio di cassa ogni qualvolta l’intervento sia da considerarsi “condominiale”, in quanto fa fede il bonifico dell’Amministratore di Condominio,

ma dovrebbe invece considerare il criterio di competenza ogni qualvolta si trovi a gestire un intervento su un immobile unico, poiché il principio sancito dalla circolare 24 del 2020 ancorché nato a chiarimento della normativa superbonus, ben si confà anche nelle altre circostanze.

LE MANUTENZIONI ORDINARIE AMMESSE AI BONUS E LA GESTIONE DELLE STESSE PER LE IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA:

Riprendiamo ora l’argomentazione testuale della circolare 24 notiamo che l’Agenzia delle Entrate per giustificare la gestione per “competenza” delle spese sostenute dalle Imprese in contabilità semplificata in merito di Superbonus 110% .

Ciò, in particolare, avviene per la deduzione delle quote di ammortamento che rappresentano la tecnica contabile mediante la quale le spese qui in esame concorrono alla formazione del risultato di periodo.

Tale affermazione è senz’altro perfetta SE si considera che le spese meritevoli di Bonus e Superbonus siano ESCLUSIVAMENTE quelle di manutenzione straordinaria o che in ogni caso siano da ricondurre a un onere incrementativo del valore del bene immobile oggetto dell’intervento.

In questi casi infatti entra in gioco l’art. 102 TUIR e l’accantonamento di quote di costo da imputare in più esercizi.

Per quanto concerne la manutenzioni ordinarie la normativa fiscale riguardo alle Imprese in semplificata non ha espresso esclusioni o deroghe dal principio di cassa, e quindi , in linea di massima una spesa col carattere della “ORDINARIETA'” è fiscalmente rilevante per questa tipologia di imprese, direttamente quando la fattura è ricevuta e registrata. ( e pagata se si gestisce la contabilità col sistema della cassa “effettiva”).

Nulla c’entra il criterio di competenza ( fatto salvo il disposto del c. 6 dell’art. 102 TUIR).

Tuttavia i casi in cui anche le manutenzioni ordinarie sono recuperabili ci sono, e il Bonus Facciate “base” , ovvero quello consistente nella tinteggiatura delle facciate con ripristino degli intonaci per quote inferiori al 10%, è un esempio palese di come anche le MANUTENZIONI ORDINARIE possano rientrare nelle fattispecie agevolate dal fisco.

In questo caso, tuttavia, la spiegazione APPARENTEMENTE cristallina dell’Agenzia delle Entrate viene meno.

Un’impresa in contabilità semplificata che si sia trovata a commissionare un Bonus Facciate nel 2021, di sola tinteggiatura del proprio edificio, deve attenersi all’applicazione del disposto di prassi della Circolare 24/2020 e quindi gestire la spesa per competenza ?

Nel caso che si tratti di un intervento fatturato e pagato nel 2021, ancorché da completarsi nel 2022, potrà considerarlo Onere deducibile nel 2021, e quindi beneficiare del 90% , o dovrà applicare il criterio di competenza e quindi gestire la detrazione nel 2022, col beneficio ridotto al 60%?

Posto che la Circolare 24/2020 tratta di Superbonus 110% e che argomenta facendo riferimento a una esemplificazione che non può ritenersi esaustiva, è possibile gestire l’operazione seguendo il criterio di cassa? .

L’esempio trattato è effettivamente favorevole all’Impresa se si persegue la seconda strada, tuttavia, questa prospettiva non nasce col tentativo di trovare una soluzione pro contribuente, ma dall’analisi della prassi esposta dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Tenuto conto che le pratiche di Comunicazione delle Opzioni per le cessioni per il 2021 si stanno redigendo in queste e nelle prossime settimane, un chiarimento ufficiale potrebbe evitare errori involontari che comportano una pesantissima sanzione a carico del committente e che rendono complesso l’iter per i professionisti che si trovano a dover apporre il visto di conformità per queste operazioni.

Sbagliare l’anno di riferimento dell’onere potrebbe configurare una indebita percezione di un Credito D’imposta e come tale essere recuperato e sanzionato.

CONCLUDENDO :

Si è volutamente preso una nicchia di casi riguardanti la gestione dei Bonus per le imprese e si è mostrato in quante varianti ci si può imbattere circoscrivendo il tutto alle sole operazioni che abbiano a riferimento le contabilità “semplificate” .

In questa corsa all’ultimo bonifico del 2021, in quanti avranno avuto il tempo di riflettere su questi aspetti?

Facciamolo adesso , per quel che si può.

Articolo di Fabiana Nesi

Copyright 2022 fabiananesicommercialista

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