Sulla pagina della Camera dei Deputati è stato pubblicato il resoconto delle operazioni post D.L. 34/2020
Non è opera semplice scrivere della norma più discussa degli ultimi anni mantenendo un equilibrato giudizio apolitico, è giusto premetterlo, per questo l’elaborato pubblicato sulla pagina della Camera dei Deputati merita di essere letto e merita anche che ci si rifletta sopra.
E’ con questi dati, in fondo, che il governo che verrà si troverà a fare i conti, a fare le sue valutazioni e prendere le decisioni conseguenti.
Sicuramente non sarà l’unica fonte, ed è normale che così sia, in ogni caso, è un giusto punto di partenza e/o di riferimento.
Come ovvio, la parte iniziale dello scritto è dedicata all’illustrazione della normativa di riferimento e si concentra sulle evoluzioni e correzioni degli articoli di riferimento.
Leggi tutto: I numeri e i dati dei Bonus e Superbonus Edilizi: spunti per il governo che verrà.Il dossier in realtà tratta sia del Superbonus che dell’evoluzione normativa sulla tassazione immobiliare, tuttavia, col presente articolo ci concentreremo sulle informazioni attinenti le agevolazioni fiscali derivanti dal D.L. 34/2020, omettendo volutamente i riferimenti alle altre imposte.
LE PREMESSE:
Il comma 37 della legge di bilancio 2022 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Per tali ultime spese la norma riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
Il comma 42 della medesima legge introduce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. (….)
- La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
L’articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).
La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Il comma 28 della legge di bilancio 2022 ha ulteriormente modificando la disciplina, introducendo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per gli interventi effettuati:
– dai condomini,
– dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,
– dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri
il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;
– da persone fisiche sugli edifici unifamiliari , la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Successivamente l’articolo 14 del decreto legge n.50 ha prorogato di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento;
– dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
I NUMERI DESTINATI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA
Si ricorda, a tale proposito, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici),
destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus.
Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un
ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell’UE.
Per una panoramica dettagliata delle agevolazioni fiscali volte a realizzare obiettivi di riqualificazione energetica e di recupero edilizio del patrimonio immobiliare (anche in forma tabellare) che richiami, per ogni tipologia di intervento, i limiti di spesa agevolabili, l’aliquota di detrazione, il termine previsto per la realizzazione dei lavori, i riferimenti normativi nonché gli adempimenti necessari ai fini dell’applicazione delle detrazioni, si rinvia alla lettura del dossier
Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi.
L’articolo 121 del decreto Rilancio consente inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.
Con la legge di bilancio 2022 tale misura viene estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), per le altre agevolazioni edilizie, l’opportunità è prevista fino al 2024.
Viene introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%: si tratta in particolare degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
L’articolo 29-bis del decreto legge n. 17 del 2022, modifica la disciplina dell’utilizzo delle richiamate agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito.
Per effetto delle norme introdotte dal decreto, si eleva da tra a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.
Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Successivamente il citato articolo 14 del decreto legge n. 50 interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
L’articolo 57, comma 3, del decreto legge n. 50 precisava inoltre che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Tale termine per avvalersi della nuova disciplina agevolata per la cessione del credito è stato tuttavia soppresso dall’articolo 40-quater del decreto legge n.73 del 2022.
Il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (introdotto dall’art. 28, comma 1-bis, lett. a), n. 3), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) stabilisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.
Dal 4 febbraio 2022 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica con le relative istruzioni e specifiche tecniche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
Si ricorda, a tale proposito, che l’articolo 1 del decreto legge n.13 del 2022 , trasfuso nell’articolo 28 del decreto legge n.4 del 2022, ha stabilito che ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d’imposta, si possono effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Inoltre ai fini di contrasto di possibili frodi, l’articolo 2, comma 2, trasfuso nell’articolo 28-bis citato decreto n. 4 del 2022, prevede che i tecnici abilitati alle asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per bonus edilizi che attestano falsamente la congruità delle spese sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Mentre l’articolo 28-ter del decreto legge n.4 stabilisce che per i crediti d’imposta ceduti che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.
Successivamente il comma 1 dell’articolo 10-quater del decreto legge 4 del 2022 stabilisce che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.
L’articolo 29-ter del decreto legge n. 17 del 2022 per consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative alle richiamate agevolazioni fiscali permette per l’anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine richiamato del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni. I tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119; occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2022).
Non è previsto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
Al riguardo, l’articolo 3-sexies del decreto-legge proroga termini (n. 228 del 2021) dispone che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura.
All’Agenzia delle entrate viene riconosciuta la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio.
I NUMERI DEL 2021
A tale proposito, nel corso dell’audizione svoltasi al Senato il 10 febbraio 2022, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha rappresentato che alla data del 31 dicembre 2021, le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate attraverso l’apposita piattaforma telematica sono stati:
• quasi 4,8 milioni (0,1 milioni nel 2020 e 4,7 milioni nel 2021);
• per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro (0,6 miliardi nel 2020 e 37,8 miliardi nel 2021).
I CREDITI D’IMPOSTA SOSPESI E/O SCARTATI ;
Nel corso dell’audizione sono stati presentati altresì i dati relativi all’attività di analisi e controllo svolta dall’Agenzia stessa e della Guardia di finanza sulla circolazione dei crediti d’imposta. Secondo tali informazioni l’ammontare complessivo di crediti d’imposta “inesistenti” di cui agli articoli 119 e seguenti del Decreto Rilancio ammonta a circa 4,4 miliardi di euro. In particolare:
- 160 milioni di euro sono stati sospesi e scartati dall’Agenzia sulla piattaforma “cessione crediti”, per effetto delle disposizioni introdotte con il Decreto anti-frode, che consente all’Agenzia di effettuare tale controllo preventivo in presenza di profili di rischio;
- 2,3 miliardi sono oggetto di sequestri preventivi da parte dell’Autorità giudiziaria, a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza;
- i restanti importi sono oggetto di indagini in corso e di richieste di sequestro preventivo inoltrate alle competenti Autorità giudiziarie.
Tali dati sono stati, altresì, riportati nel corso dello svolgimento dell’informativa urgente del Governo in merito alla cessione dei bonus edilizi svoltasi alla Camera il 2 marzo 2022.
Gli articoli 33 e 33-bis del decreto legge n.77 del 2021 sono intervenuti sulla materia riconoscendo la detrazione al 110 per cento anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici.
Nell’occasione si estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi).
La disposizione chiarisce che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
Vien previsto inoltre che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività. Si stabilisce, inoltre, che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
A tale proposito si segnala che il 4 agosto 2021 la Conferenza Unificata ha dato il via libera all’adozione del modulo unico per la Cila-Superbonus.
IL RAPPORTO DI ENEA
Secondo i dati presentati dall’Enea nel suo Rapporto sul Superbonus 110%, al 30 GIUGNO 2022, erano in corso 199.124 interventi edilizi incentivati, per circa 35.2 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per 38.7 miliardi di euro.
Per una ricostruzione dei risultati conseguiti dalla varie misure introdotte in materia di efficenza energetica si consiglia la lettura del Rapporto Annuale DETRAZIONI FISCALI 2021 di ENEA.
La Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria ha approvato
la Relazione sull’applicazione delle misure fiscali per la riqualificazione energetica e sismica.
Il testo contiene una dettagliata ricostruzione normativa nonché le osservazioni e le proposte avanzate nel corso delle audizioni.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì pubblicato (21 luglio 2022) il
Rapporto statistiche catastali 2021.
In sintesi, lo stock immobiliare censito negli archivi catastali italiani al 31.12.2021 consiste di oltre 77 milioni di immobili o loro porzioni, di cui oltre 66,5 milioni sono censiti nelle categorie catastali ordinarie e speciali, con attribuzione di rendita, oltre 3,6 milioni sono censiti nelle categorie catastali del gruppo F, che rappresentano unità non idonee, anche se solo temporaneamente, a produrre ordinariamente un reddito (aree urbane, lastrici solari, unità in corso di costruzione o di definizione, ruderi) e circa 6,9 milioni sono beni comuni non censibili, cioè di proprietà comune e che non producono reddito, o unità ancora in lavorazione (circa 72 mila).
Non considerando gli immobili che non producono reddito del gruppo F, i beni comuni non censibili e gli immobili in lavorazione, le unità immobiliari censite sono pari, come detto, a oltre 66,5 milioni, di cui la maggior parte è censita nel gruppo A (circa il 54%) e nel gruppo C (quasi il 43%), dove sono compresi, oltre ad immobili commerciali (negozi, magazzini e laboratori) anche le pertinenze delle abitazioni, ovvero soffitte, cantine, box e posti auto. La restante parte dello stock, il 3%, è costituita da immobili censiti nei gruppi a destinazione speciale (gruppo D: 2,5%), particolare (gruppo E: 0,3%) e d’uso collettivo (gruppo B: 0,3%).
In termini di rendita catastale, la quota maggiore è ancora rappresentata dagli immobili del gruppo A e C, che corrispondono a quasi i 2/3 del totale. Le unità del gruppo D rappresentano, di contro, una rilevante quota di rendita del patrimonio immobiliare italiano, oltre il 28%, a fronte di una quota di solo il 2,5% in termini di numero di unità.
Si ricorda che sul sito dell’Agenzia è consultabile altresì la pubblicazione
Il Sistema Catastale (edizione 2021)
che offre una sintesi dei contenuti del sistema informativo catastale e del patrimonio cartografico, le caratteristiche e le procedure di aggiornamento delle banche dati, le iniziative progettuali e l’offerta di servizi a cittadini, professionisti e istituzioni.
CONCLUSIONI
Letti tutti i dati, e sono davvero tanti quelli qui forniti, occorre la lungimiranza di saperli analizzare e proiettare sia in un tempo breve che di medio / lungo termine.
La scelta sarà di natura politica, questo è sicuro, a prescindere da ciò, occorrono economisti e fiscalisti preparati e pronti a metter mano a tutto quanto è a metà del guado.
Sarà il governo che nascerà in autunno che si prenderà oneri e onori in base a come riuscirà a uscire dallo stallo forzoso che in troppi stanno subendo.
Più di tutto servirà competenza e tempestività.
Articolo di Fabiana Nesi
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