RITENUTE D’ACCONTO & BONUS EDILIZI

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SI APPLICA LA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4% DELL’8% O DEL 20%? E PER I FORFETTARI ?

Nel pieno della stagione degli interventi edilizi correlati a tutte le molteplici percentuali di detrazione in occasione del momento in cui il committente si trova a fare il bonifico utile all’ottenimento del beneficio fiscale è consueto ricordare che deve provvedere a fare il pagamento NON con un bonifico ordinario bensì è tenuto a utilizzare una delle specifiche causali dedicate alle varie categorie di Detrazioni fiscali.

I cosiddetti “BONIFICI PARLANTI”

Al di là dell’ovvietà del fatto che la causale è utile all’inquadramento della tipologia di operazione che si sta eseguendo, l’utilizzo di quelle specifiche causali fa sì che su quel pagamento sia applicata dall’Istituto Bancario o Postale una ritenuta d’acconto dell’8%.

Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 40/E del 2010 la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA per non alterare le caratteristiche di neutralità di tale imposta.

Inoltre la banca o l’ufficio postale tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico pertanto per semplicità si assume che ai fini del calcolo della base imponibile della ritenuta, l’iva si intenda applicata con l’aliquota più alta.

Quindi per il calcolo della ritenuta:

  • Si sottrae all’importo dovuto l’iva con l’aliquota più alta in vigore (22%)
  • Sul risultato ottenuto si calcola l’8%.

L’ERRORE

Si fa presente che nella Circolare 43/2016 l’Agenzia ha fatto venir meno la causa di decadenza del diritto alla detrazione qualora all’atto del pagamento non sia stata operata la ritenuta da parte della banca /posta prevedendo che colui che ha incassato le relative somme attesti, con una dichiarazione sostitutiva , che le stesse sono state correttamente contabilizzate.

Come chiarito dalla Circolare 2/2020 il mancato utilizzo del bonifico dedicato deve ricondursi a un ERRORE.

L’Agenzia delle Entrate in sede di controllo verificherà se il comportamento risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta.

Diverso atteggiamento è riservato all’errore riguardante la causale specifica da utilizzare :

Al riguardo la Circolare 11/2014 ha chiarito che la detrazione fiscale IRPEF è comunque riconosciuta quando l’istituto bancario o postale abbia correttamente applicato la ritenuta dell’8% seppur si sia indicata la causale relativa a opere di riqualificazione energetica pur avendo sostenuto spese per recupero edilizio.

RITENUTA D’ACCONTO DEL 4% , DELL’ 8% O DEL 20% ?

E PER I FORFETTARI?

Nonostante che le disposizioni siano ormai consolidate sull’argomento, a causa dell’incremento delle opere edili sulle quali si stanno facendo Bonus facciate, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus vari, capita con discreta frequenza di avere dubbi su come e se debba essere pagata la ritenuta d’acconto abbinata al bonifico parlante.

Ciò accade sia per tutte quelle prestazioni per le quali è già prevista un’assoggettamento a ritenuta d’acconto (come professionisti e condomìni) che quando il dubbio riguarda il fatto SE sia giusta l’applicazione della ritenuta per i pagamenti di prestazioni effettuate dai soggetti a regimi speciali con applicazione dell’imposta sostitutiva ( es. contribuenti minimi e forfettari)

SOMME GIà ASSOGGETTATE A RITENUTA

In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante.

Così ad esempio, i condomìni in qualità di sostituti di imposta devono operare la ritenuta di acconto del 4%, prevista dall’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi.

PROFESSIONISTI E CONDOMINI

In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta dell 8% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010 e successive modifiche e integrazioni.

I CONTRIBUENTI che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973.

Esempio:

PROFESSIONISTA:

Un Professionista in regime IRPEF, in occasione di un’incasso di una Parcella emessa in relazione ad un Bonus Facciate con presenza di Condòmini con Partita IVA,

IL CONDOMìNO CON PARTITA IVA DEVE PAGARE LA PARCELLA AL LORDO DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 20% PROPRIA DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE.

SARA’ L’ISTITUTO DI CREDITO, TRAMITE IL QUALE VERRA’ FATTO IL PAGAMENTO, CHE PROVVEDERA’ , CON APPOSITA CAUSALE , AD APPLICARE LA SOLA RITENUTA DELL’8%.

CONDOMINIO:

Un Condominio che dovesse pagare un’impresa a seguito di opere relative a un contratto di appalto relative a un Superbonus 110% , non applicherà la ritenuta al 4%, ma pagherà l’importo totale della fattura esclusivamente tramite bonifico parlante . In questo modo all’impresa sarà decurtato dal pagamento l’8% di ritenuta d’acconto calcolato coi criteri già citati sopra.

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

Riguardo ai contribuenti nel regime dei contribuenti minimi ( art. 27, commi 1 e 2 D.L. 98/2011) con provvedimento del 22 dicembre 2011 n. 185820 è stato previsto che i ricavi e compensi relativi al regime NON SIANO ASSOGGETTATI A RITENUTA DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA.

Sulla stessa falsa riga anche per i contribuenti in regime forfettario ( art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014)il comma 67 prevede che non subiscano le ritenute alla fonte .

A tal fine in entrambi i regimi agevolati i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione attestante che il reddito con cui afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.

La questione si complica nel caso dei bonifici inerenti i Bonus IRPEF poiché nel caso delle ritenute di cui all’art. 25 DL 78/2010 , subìte all’atto dell’accredito dei bonifici in relazione agli interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, si pone il problema perché nella procedura informatica utilizzata da banche e poste non è prevista l’esclusione dell’applicazione della ritenuta.

In tal caso, ovvero nella fattispecie in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta dell’8 per cento operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.

Articolo di Fabiana Nesi

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