Sconto in fattura & nuovi controlli AdE

black steel pet cage with one dollar

Cosa accade se la Comunicazione dell’opzione per lo Sconto in fattura non supera il vaglio dell’Agenzia delle Entrate?

Dal 12 novembre scorso, il Decreto Legge 157/2021 con l’articolo 2 inserisce dopo l’articolo 122 del Decreto rilancio, l’articolo 122-bis, titolato

«Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi».

Tale articolo contiene disposizioni che assolvono a funzioni di verifica preventiva, fermi restando i poteri di controllo nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di
cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia successivamente all’entrata in vigore
della norma.


Ai sensi del comma 1 dell’articolo 122-bis del Decreto rilancio, l’Agenzia delle entrate – entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, trasmesse all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del predetto decreto (di seguito comunicazioni) – ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di sospensione, gli effetti delle predette comunicazioni.


Deve trattarsi di comunicazioni che presentano profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del relativo controllo preventivo.


Quali sono i criteri di rischio?

Sono quelli riferiti :


 alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;


 ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;


 ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.


Il comma 2 dell’articolo 122-bis del Decreto rilancio prevede che, se all’esito del controllo, tali rischi:

 risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;


 non risultano confermati, ovvero se risulta decorso il periodo di sospensione degli
effetti della comunicazione senza che i rischi risultino confermati, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.


Ciò premesso, il termine di utilizzo del credito è da ritenersi prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni), se all’esito della predetta attività di controllo i rischi di frode non siano stati confermati.

Il comma 3 dell’articolo 122-bis del Decreto rilancio prevede che,

«Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazioni si considera non avvenuta ai sensi del comma 2».

L’Agenzia delle Entrate precisa nella circolare 16/e del 29 novembre 2021 che:


Resta inteso che il sopra descritto presidio preventivo posto in essere dall’Agenzia delle entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni – in primis, i cessionari ed i fornitori che acquistano il credito a fronte del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.

Né la mancata selezione della specifica comunicazione tra quelle oggetto di sospensione, né la rimozione della sospensione inizialmente operata, ovvero il decorso dei 30 giorni senza conferma dei profili di rischio, precludono gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, pertanto, non costituiscono alcun riconoscimento circa la spettanza della specifica agevolazione: il presidio preventivo antifrode de quo si fonda sull’analisi dei profili di rischio individuati dal legislatore, idonei ad intercettare (e bloccare) le più rilevanti condotte illecite,

ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della regolarità della comunicazione.

TUTTO QUANTO SIN QUI PREMESSO,

NEL CASO IN CUI L’OPERAZIONE DI COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE SIA CONSIDERATA DALL’ADE COME NON EFFETTUATA,

COSA ACCADE?

La prima questione che appare in tutta la sua evidente gravità è il mancato incasso del corrispettivo da parte dell’Impresa o Professionista che ha emesso la fattura con evidenza dello Sconto in Fattura.

Questi soggetti, operando in ottemperanza alla norma di legge, avranno infatti già emesso la loro regolare fattura elettronica con I.V.A. a fronte dell’operazione concordata.

Tuttavia la manifestazione del vero “incasso” finanziario si palesava solo a seguito del buon esito della Comunicazione dell’Opzione ex articolo 121 D.L. 34/2020.

In assenza di questo evento l’intera fatturazione resta APPARENTEMENTE incassata MA non lo è affatto dal punto di vista sostanziale.

Tale evento mina in maniera determinante tutto il contratto di appalto e gli accordi presi nonché la corretta contabilizzazione dei lavori svolti o degli acconti fatturati.

Dal punto di vista di normativa I.V.A. ci si chiede SE il verificarsi di questa ipotesi sia da ritenersi motivo valido per emettere nota di credito a totale annullamento della fattura emessa con lo sconto oppure sia una mera circostanza di carattere finanziario.

Sull’argomento diversi professionisti concordano sul fatto che la circostanza descritta non sia da ritenersi motivo valido per procedere all’emissione della Nota di Credito, posto che l’operazione sottostante ( ovvero il servizio o la consegna del bene) è rimasta intatta.

Altra parte invece sostiene che, in special modo per le imprese e i professionisti che rilevano i loro ricavi non per competenza ma per cassa o con presunzione di incasso, il fatto di non emettere un documento fiscale a storno di quello emesso in origine potrebbe dare origine ad un doppio danno.

La permanenza nella contabilità di una fattura ( o notula o parcella) emessa ( anche se non incassata) potrebbe ingenerare problematicità nel caso in cui il Soggetto operi in contabilità Semplificata con l’opzione per la presunzione dell’incasso.

Secondo tale opzione infatti tutte le fatture emesse sono automaticamente considerate pagate e quindi rientrano tra i ricavi da dichiarare nell’anno.

Oltre a ciò si pensi anche al fatto che i regimi contabili “minori” ( minimi , forfettari e semplificati ) hanno tutti soglie massime di fatturato oltre il quale fuoriescono dalla loro specifica disciplina.

Il fatto di non porre correttivi al fatturato potrebbe perciò portare a delle distorsioni e delle penalizzazioni non indifferenti specie per le operazioni a cavallo d’anno.

Al momento non sembra che una tesi prevalga nettamente sull’altra e non risultano esserci orientamenti o prassi che possano suggerire in maniera distinta la scelta da fare. Probabilmente al momento sarà da procedere coi piedi di piombo gestendo le singole situazioni in maniera più prudenziale possibile.

Prima di proseguire nella lettura

iscriviti per seguire il mio Blog

e riceverai aggiornamenti ed esclusive da

LE DOMANDE GIUSTE

Se questa può apparire una questione squisitamente amministrativa e burocratica, il problema su come recuperare l’importo non incassato deve invece interessare l’ambito legale.

Il disconoscimento dell’operazione di Comunicazione ex art. 121 D.L. 34/2020 è da ritenersi automaticamente sempre e subito sufficiente a poter richiedere direttamente al committente il saldo delle prestazioni?

Il committente potrebbe difendersi proponendo un pagamento in cinque o dieci anni ( in parallelo a quello che sarebbe stato il relativo credito d’imposta attinente al tipo di bonus) ?

Il creditore potrebbe aver diritto a richiedere il pagamento immediato dell’intera somma?

Affrontare ad occhi bene aperti questi nuovi scenari è estremamente importante.

Lo è sempre , sia nei casi di committenti “singoli” sia – e forse ancor di più – nelle ipotesi di appalti gestiti con condòmini.

Decisamente diventa improponibile OGGI affrontare la gestione dei Contratti di Appalto e di Fornitura con Sconto in fattura senza un preliminare approfondito riesame da parte di un buon legale di parte.

Avevamo affrontato già alcuni casi particolari di rischio sia per il contribuente che per l’impresa con l’articolo che qui vi invito a rileggere e anche in questo caso la conclusione non può che essere la medesima:

E’ raccomandabile includere tra gli adempimenti della due diligence sull’intervento edilizio, un attento esame a livello finanziario, un preciso controllo inerente il corretto utilizzo e approfondimento delle clausole contrattuali degli appalti e degli incarichi.

oltre a ciò è importante

vagliare la possibilità di stipulare garanzie fidejussorie e polizze assicurative specifiche” .

In effetti tra le spese detraibili per i Bonus e Super bonus non sono mai state ricomprese le spese di consulenza legale, forse anche queste, almeno per determinate soglie di rischio, sarebbe corretto fossero recuperabili.

Articolo di Fabiana Nesi

Copyright 2021 © fabiananesicommercialista – riproduzione riservata

Iscriviti per seguire il mio Blog

e riceverai aggiornamenti ed esclusive da

LE DOMANDE GIUSTE

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: