Attenzione alle tempistiche!
Il DL 39/2024 oltre a tagliare drasticamente le possibilità di cessione dei crediti d’imposta maturati e maturandi sulle spese relative alle opere edili, ha introdotto, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’andamento della spesa pubblica, un nuovo obbligo di comunicazione “preventiva” dei dati relativi agli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico le cui spese sono destinate a essere agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Si era già accennato al nuovo obbligo a fine marzo 2024 prima della pubblicazione del Decreto, in questo articolo dedicato alle novità che poi si sono confermate:
Asseverazioni ENEA e Sismabonus ecco quali saranno i NUOVI obblighi informativi
Vediamo adesso con maggior dettaglio in quali casi deve essere fatta la comunicazione preventiva:
L’obbligo grava:
– sia sui soggetti che hanno presentato la CILAS (o la richiesta del diverso titolo abilitativo necessario per gli interventi di demolizione e ricostruzione) prima del 1° gennaio 2024, senza aver ancora concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023;
– sia sui soggetti che hanno presentato la CILAS (o la richiesta del diverso titolo abilitativo necessario per gli interventi di demolizione e ricostruzione) a partire dal 1° gennaio 2024.
Il monitoraggio quindi non deve essere fatto da chi ha concluso i “lavori superbonus” entro il 31 dicembre 2023 e chi nel 2024 conclude o avvia lavori le cui spese sono agevolate con bonus edilizi di cui al comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020 diversi dal superbonus.
La norma ( art. 3 del DL 39/2024) prevedeva che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni preventive di monitoraggio avrebbero dovuto esser definiti con DPCM da emanarsi entro il 29 maggio 2024, anche se i commi 1 e 2 dell’articolo citato già individuano alcuni punti fermi, a cominciare dal fatto che le informazioni che devono essere trasmesse, inerenti agli interventi agevolati, sono:
– dati catastali relativi all’immobile;
– ammontare delle spese agevolabili già sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024;
– ammontare delle spese agevolabili che si prevede di sostenere tra il 31 marzo 2024 e il 31 dicembre 2025;
– percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui ai due punti precedenti (le quali potranno evidentemente essere quelle del 70% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024, 65% sulle spese che si prevede di sostenere nel 2025, oppure 110% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024 e nel 2025 per interventi cui si applica lo “speciale” superbonus eventi sismici o RSA di cui, rispettivamente, ai commi 8-ter e 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020).
Quanto all’ente destinatario della trasmissione le predette comunicazioni:
– il comma 1 dell’art. 3 del DL 39/2024 lo individua nell’ENEA ;
– il comma 2 dell’art. 3 del DL 39/2024 lo individua nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
n.b.: ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DL 39/2024, i soggetti obbligati alla trasmissione delle predette informazioni sono tenuti a procedere anche per “le relative variazioni”.
Come annunciato già nell’articolo di marzo scorso la mancata presentazione della comunicazione preventiva per finalità di monitoraggio di spesa prevede effetti estremamente pesanti per il contribuente:
Il comma 5 dell’art. 3 del DL 39/2024 stabilisce infatti che:
– per gli interventi per i quali la CILAS, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata entro il 29 marzo 2024, la mancata osservanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro;
– per gli interventi per i quali la CILAS, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, invece, la mancata comunicazione comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Vista la rilevanza e la gravità delle penalizzazioni si evidenzia che per il legislatore ha espressamente chiarito che questo adempimento formale NON beneficia della possibilità di applicazione della remissione in bonis ( art. 3 comma 5 DL 39/2024).
Tenuto conto che ad oggi non c’è traccia del Decreto attuativo e che quindi non si conoscono i termini entro i quali queste informazioni dovranno essere inviate telematicamente agli enti preposti, si invita a prestare particolare attenzione alle prossime pubblicazioni in G.U. .
Si presti estrema attenzione soprattutto a monitorare tutti quei casi dove i lavori Superbonus a dicembre 2023 non furono terminati.
Quelle spese, utili alla chiusura lavori nel 2024, anche se ad oggi sembrano già lontanissime nel tempo, sono oggetto di comunicazione.
La norma in commento infatti non differenzia la sanzione in base all’entità della spesa 2024, quindi, anche se si fossero sostenute spese per 2.000 euro , per esempio, la comunicazione dovrà essere inviata regolarmente e nei tempi, pensa una sanzione di 10.000.
Articolo di Fabiana Nesi
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Grazie Collega. dei decreti non c’è ancora traccia neppure ad oggi mi risulta.
Siamo sempre con il fiato sospeso!
Buon lavoro e complimenti per il Blog!
Domenico Pezzotti (Brescia)
Grazie!