Il concordato preventivo biennale al posto del Superbonus?

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Il nuovo accordo preventivo con lo Stato promette di non tassare gli extra profitti del 2024 e 2025 di Professionisti e Imprese ma a quali condizioni?

L’articolo 7 del D.Lgs. 13/2024 istituisce il concordato preventivo biennale (CPB) in base al quale è prevista la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Evidenziamo subito che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Chi può aderire?

L’articolo 6 del Decreto Legislativo 13 del 2024 specifica che il CPB è dedicato ai “contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato”.


Possono, quindi, avvalersi del concordato tanto soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art 5 del TUIR, quanto soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate .


All’interno dell’ampia categoria sopra definita, il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:

  • i soggetti che applicano gli ISA;
  • i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d’imposta 2024.

Condizioni essenziali:

Il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato ( ovvero nel 2023 per i soggetti con esercizio solare):

  • non deve avere debiti tributari (art. 10 del Dlgs. 13/2024);
  • oppure deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta.

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

Per poter beneficiare del CPB è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che ne impediscono l’applicazione :

Causa di esclusionePeriodi di riferimentoNorma
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditiAlmeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordatoart. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 13/2024
Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecitaReati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordatoart. 11 co. 1 lett. b) del DLgs. 13/2024
Inizio attivitàPeriodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (ovvero nel 2023) art. 24 co. 1 del DLgs. 13/2024

Oltre a queste causa, il concordato preventivo biennale è riservato ai contribuenti in regime forfetario e ai soggetti “che applicano” gli ISA (art. 10 co. 1 del DLgs. 13/2024); di conseguenza, i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale.

Come procedere?

La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento disciplinato dagli artt. 8 e 9del DLgs. 13/2024, sulla base, tra l’altro, di dati che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.


Nella sostanza la comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

  • del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
  • della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

All’interno dei citati quadri è inoltre possibile visualizzare la proposta di reddito concordato ed accettarla.
Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l’accesso al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024.

Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato (artt. 12 e 25 del Dlgs. 13/2024).

n.b.; la remissione in bonis non è applicabile all’adesione al concordato preventivo biennale.

Secondo le previsioni normative allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione (artt. 14 e 27 del DLgs. 13/2024).

Come è calcolato il reddito concordato?

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate sulla base di una metodologia (approvata con il DM 14.6.2024) che valorizza i dati:

  • forniti dai contribuenti;
  • relativi ai modelli ISA;
  • presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.

A quando gli strumenti definitivi per tutti ?

Nonostante il Decreto Legislativo sia del febbraio 2024 ancora ad oggi – è importante evidenziarlo- non è stato rilasciato il  software di calcolo del reddito concordato riservato ai contribuenti forfetari, che dovrebbe esser fissato per il 15 luglio mentre i contribuenti che applicano gli ISA hanno a disposizione, da poche settimane, il software che permette di calcolare le proposte di reddito concordato.

Dalle simulazioni effettuate utilizzando l’applicativo in questione si rilevano redditi in linea generale più alti rispetto a quanto dichiarato per il periodo di imposta 2023, per effetto di eventuali adeguamenti per massimizzare le risultanze ISA e dell’applicazione delle diverse e successive rivalutazioni previste dalla metodologia di calcolo su cui il software si basa.

Per tale motivo è stata modificata la disciplina degli acconti in caso di adesione al concordato, introducendo nuove regole che puntano a diminuire gli impatti del nuovo istituto in sede di versamento degli acconti (le nuove disposizioni in materia non hanno tuttavia effetti sulla determinazione del reddito concordato).

In linea generale, l’acconto delle imposte sui redditi e sull’IRAP deve essere calcolato secondo le regole ordinarie, sulla base, tuttavia, dei redditi e del valore della produzione netta concordati ; applicando tale regola, l’acconto relativo al periodo di imposta 2024 dovrebbe essere calcolato prendendo in considerazione il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, determinato all’interno del quadro P allegato al modello ISA 2024.

In particolare, all’importo dell’acconto delle imposte sui redditi determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (c.d. “metodo storico”) va aggiunta una maggiorazione pari al 15% della differenza, se positiva, tra:
– il reddito concordato 2024, indicato nel rigo P06;
– il reddito di impresa o di lavoro autonomo 2023, depurato dalle componenti individuate dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, indicato nel rigo P04.

In tal modo, il maggior reddito risultante dall’adesione al concordato rileverà, ai fini del calcolo degli acconti 2024, solo in parte.

Una impostazione così congegnata, tuttavia, non fa altro che ritardare la piena applicazione del concordato preventivo all’anno successivo, nel momento in cui verrà versato il saldo delle imposte dovute per il 2024, che saranno calcolate sul reddito concordato senza riduzioni.

In seguito alle ultime modifiche normative la maggiorazione di acconto va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto, utilizzando specifici codici tributo.

Identico meccanismo è applicabile agli acconti IRAP e a quelli dovuti dai contribuenti forfetari, variando solo le aliquote applicabili in sede di calcolo della maggiorazione da versare con il secondo acconto (3% per l’IRAP, 12% per i contribuenti forfetari, 4% per contribuenti forfetari start up).

Contributi previdenziali

Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato (artt. 19 co. 1 e 30 co. 1 del DLgs. 13/2024).

I BENEFICI

I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale beneficiano del regime premiale di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024) ovvero:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformita’ per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive; 
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformita’ ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui; 
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle societa’ non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita’, dei termini di decadenza per l’attivita’ di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Esclusione da accertamenti

I periodi d’imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (art. 34 del DLgs. 13/2024). Tuttavia, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.


Si segnala che ai sensi dell’art 34 c. 2 del Dlgs 13/2024 viene intensificata l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che decadono dal concordato (art. 34 co. 2 del DLgs. 13/2024).

Cessazione e decadenza del concordato

Il concordato perde efficacia nel caso in cui:

  • durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
  • sia cessata l’attività.

La cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi (artt. 21 e 32 del DLgs. 13/2024).

A differenza dalle cause di cessazione la decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione (art. 22 del DLgs. 13/2024).
Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza (art. 22 co. 3 del DLgs. 13/2024).

Al fine di far comprendere bene quali e quanti siano le ipotesi decadenziali si riporta integralmente l’articolo 22 del Decreto istitutivo:



Decadenza del concordato

1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi
periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del
concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita'
non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita'
dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi
dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve
entita' di cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei
redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni
dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa
dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in
base ai quali e' avvenuta l'accettazione della proposta di
concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non
corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della
proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero
vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle
attivita' di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve
entita':
a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui
al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi
di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione
all'istituto;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un
minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato
per un importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di
cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
;
2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471
, contestate in numero pari o superiore a tre,
commesse in giorni diversi;
3) all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471
;
4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471
, nonche' all'articolo 2 della legge 26 gennaio
1983, n. 18
.
3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2,
lettere a), b) e c), numero 1), non rilevano ai fini della decadenza
nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria
posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
, sempreche' la violazione non
sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano
avuto formale conoscenza.

CONCLUSIONI:

Il nuovo “patto” proposto dal legislatore giunge in un periodo economico e finanziario piuttosto complesso motivo per cui, visti i requisiti di accesso, non sarà possibile per tutte le partite IVA accedervi anche volendo.

La rischiosità anche in una situazione favorevole comunque c’è ed è dovuta sia alle variazioni future sia anche alla certezza incrollabile di avere una situazione “specchiata” per l’anno 2023 e precedenti.

Quello che sicuramente può essere di interesse è l’assenza di imposizione per tutto l’extra profitto che potrebbe prodursi oltre la soglia del concordato ma questo, occorre essere intellettualmente onesti, rischia di essere un bel ghiotto boccone proprio per quegli speculatori senza troppi scrupoli che non per chi effettivamente già fa una buona e continua pianificazione dei propri guadagni.

Veniamo da una stagione in cui sono stati penalizzati i contribuenti che hanno onestamente aderito ad una norma agevolativa per opere edilizie (Superbonus e bonus minori) per evitare frodi da parte di persone e organizzazioni che non hanno avuto remore nel compiere atti illeciti nei confronti del fisco: questa nuova norma ha tenuto conto che si presta ad un uso altrettanto distorto dei fatturati ai fini fiscali?

Nel Superbonus si concedevano benefici Irpef a fronte di miglioramenti prestazionali delle proprietà immobiliari, parallelamente nel CPB si concedono benefici a chi riuscirà nella propria attività economica ad avere miglioramenti in termini reddituali.

Entrambi per certi versi , sono incentivi “prestazionali” , ma in entrambi i casi occorrerebbe essere attenti in divenire e non a posteriori che non ci siano comportamenti fraudolenti diffusi.

Sicuramente ci sono e ci saranno situazioni in cui nel 2024 e 2025 si avrà un risultato tendenzialmente più alto degli utili e ben venga, sia chiaro, tuttavia, chi gestisce le vere aziende strutturate non è uno sprovveduto e tendenzialmente ha già ampiamente pianificato i trend di crescita con i relativi correttivi in termini di spese e investimenti.

Guardando la questione da questo punto di vista, le casistiche in cui si possono riscontrare vere opportunità sono quelle in cui sono sopravvenuti nell’anno in corso ( 2024) nuovi e imprevedibili contratti, incarichi o forniture.

Per il resto sull’ago della bilancia tra pro e contro pesano tantissimo sia la capacità previsionale futura sia la serenità di non aver commesso errori di carattere fiscale nel passato e presente.

Sicuramente non è una decisione da prendere alla leggera e merita uno studio ed approfondimento professionale mirato.

I colleghi che si stanno apprestando a compilare le dichiarazioni dei redditi per l’esercizio 2023 e sono alle prese da pochissimi giorni con questo nuovo software sapranno rispondere alle richieste di valutazione di ognuno ma il ritardo col quale si hanno a disposizione gli strumenti valutativi pesa sulle reali possibilità di prendere decisioni prima di settembre.

Oltretutto non si escludono nuovi cambiamenti e forse nemmeno altre proroghe.

Articolo di Fabiana Nesi

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