DPCM 17 Settembre 2024: Operative da oggi le Nuove Regole per il Superbonus

Comunicazione ENEA e PNCS prevista dal DL 39/2024 al debutto: Asseveratori alle prese coi nuovi adempimenti.

Il DPCM del 17 settembre 2024, emanato come attuazione dell’art. 3 del DL 39/2024, stabilisce linee guida chiare riguardo la comunicazione delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Decreto cruciale quindi per l’accesso ed il mantenimento dei benefici del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, volto a incentivare interventi ecocompatibili e antisismici.

Come già annunciato in un articolo dello scorso luglio DL 39/2024: Nuovo Obbligo di Comunicazione Preventiva per Superbonus – Cosa Devi Sapere secondo le nuove disposizioni, i beneficiari dei lavori non conclusi entro il 31 dicembre 2023 devono inviare una comunicazione preventiva per rendicontare le spese sostenute.

Importante notare che questa comunicazione deve includere altresì i lavori avviati nel 2024 e quelli previsti per il 2025, confermando il focus continuativo sul miglioramento energetico e sulla sicurezza sismica.

Sono chiamati al nuovo adempimento:

  • coloro che al 31 dicembre 2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILA-S, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • coloro che presentano i suddetti documenti (CILA-S, di cui al comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 o la richiesta del diverso titolo abilitativo necessario per gli interventi di demolizione e ricostruzione) dal 1° gennaio 2024.

ASSEVERAZIONE ENEA INTEGRATA

I tecnici abilitati devono ora includere nelle asseverazioni, usualmente inviate all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica, una sezione aggiuntiva obbligatoria che copra anche le spese del 2025.

L’INFORMATIVA PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI

Similmente, i professionisti incaricati degli interventi antisismici devono trasmettere queste informazioni aggiuntive al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) entro specifiche scadenze.

COSA COMUNICARE

Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici (art. 119 commi 1-3 del DL 34/2020), sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al superbonus (art. 119 comma 4 del DL 34/2020), le informazioni da comunicare sono le seguenti:

  • dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
  • ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024) e relativa percentuale di detrazione;
  • ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla suddetta data del 30 marzo 2024) e 2025 e relativa percentuale di detrazione (la quale potrà evidentemente essere quella del 70% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024, 65% sulle spese che si prevede di sostenere nel 2025, oppure 110% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024 e nel 2025 per interventi cui si applica lo “speciale” superbonus eventi sismici o RSA di cui, rispettivamente, ai commi 8-ter e 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020).

Tenuto conto che le modalità di comunicazione delle informazioni previste dal DL 39/2024 sono diverse per le pratiche di efficientamento energetico rispetto a quelle di miglioramento sismico, si rileva che i termini sono per queste ultime particolarmente stringenti.

Le comunicazioni relative a SAL approvati entro il 1° ottobre devono essere inviate entro il 31 ottobre 2024.

In caso di approvazioni successive, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione.

Le sanzioni per la mancata osservanza delle nuove normative sono severe.

Il comma 5 dell’art. 3 del DL 39/2024 stabilisce infatti che:

  • per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata entro il 29 marzo 2024, la mancata osservanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro;
  • per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, la mancata osservanza comporta addirittura la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Visto l’impatto e le ripercussioni che il nuovo adempimento potrebbe comportare, ancorché il contenuto fosse già stato annunciato dal marzo scorso, gli asseveratori (Ingegneri, Architetti, Geometri) dovranno prestare la massima attenzione ad indicare nella comunicazione quanto previsto, a ruota – volente o nolente – i commercialisti che si troveranno a gestire questi crediti per i loro assistiti si ritiene che non potranno considerarsi esonerati dal verificare che questa nuova attestazione integrativa sia stata regolarmente inviata.

I commercialisti che si troveranno a gestire queste pratiche Superbonus, dovranno fare il distinguo tra interventi con CILAS ( o diverso titolo abilitativo valido ) presentate dal 30 marzo 2024 e quelli fino al 29 marzo 2024.

Per i primi ricordiamolo ancora una volta l’assenza della comunicazione è causa di decadenza totale del beneficio.

Articolo di Fabiana Nesi

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