Decreto Legge 39/2024: buoni i margini di miglioramento possibili.

photo of people near wooden table

Nell’attesa della conversione in Legge del Decreto in vigore dal 30 marzo scorso, numerose e importanti sono state le proposte rilasciate al Senato.

A quasi un mese dall’annuncio dell’approvazione di quello che poi è divenuto il Decreto “FINE CESSIONI”, ancora tante sono le istanze che quotidianamente giungono a fronte delle casistiche più disparate.

Non è nuovo che il testo di un Decreto sia decisamene chiaro negli intenti ma lo diventi molto meno nella messa a terra della stesura degli articoli ; la storia ci insegna che sempre il testo originario tende ad essere più intransigente ed involuto rispetto alla formulazione definitiva.

L’opposto sarebbe evidentemente il sintomo di un corto circuito istituzionale al quale è auspicabile di non dover assistere.

Per questo diventa importante, oltre al dibattito politico e l’iter legislativo, il ruolo delle categorie coinvolte nella modifica normativa.

Maggiore è la serietà, la levatura e la concretezza delle correzioni proposte e più difficile sarà eluderle tout cour.

In Senato nella settimana scorsa si è potuto assistere alle audizioni di diverse voci autorevoli che hanno indicato, spiegandone i motivi, le maggiori criticità del DL 39/2024 proponendo soluzioni volte al miglioramento.

Di seguito andiamo a leggere i punti salienti di alcune memorie rilasciate a seguito delle audizioni:

CNDCEC

Come si era commentato nell’articolo SALVAGUARDARE CHI HA LAVORI IN CORSO E RIPRISTINARE LA REMISSIONE IN BONIS: oggi in Senato le richieste dei Dottori Commercialisti il CNDCEC non solo ha chiesto un maggior dettaglio e cura relativamente alla stesura dell’articolo 1 al fine di non recare danno a coloro i quali seppur senza fatture hanno materialmente iniziato l’esecuzione delle opere ed ha chiesto il ripristino della remissione in bonis con la possibilità di reinvio delle Comunicazioni già inviate con errore ma ha indicato altresì la necessità di fare chiarezza su alcuni punti individuando nella Interpretazione Autentica la via maestra per tale compito.

Per l’esattezza secondo il Commercialisti:

Articolo 3-bis. (Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)
EMENDAMENTO
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Articolo 3-bis (Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:
a) ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all’articolo 2, comma 5, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull’intero corrispettivo, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell’intervento trainato sia avvenuta nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020: 1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell’immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138; 2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell’immobile sulla base di un diritto di superficie; c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell’effettuazione congiunta di cui all’articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020; d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l’applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l’opzione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; e) le spese detraibili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell’anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.”.

Le motivazioni:

Ad accompagnamento della correzione suggerita, il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti illustra le motivazioni sottostanti :

  • L’emendamento, al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi, su questioni di natura eminentemente formale, introduce alcune norme di interpretazioni autentica concernenti in particolare:
  • la possibilità di considerare soddisfatto il requisito di effettuazione congiunta degli interventi “trainanti” e “trainati” anche con riferimento agli interventi “trainati” per i quali l’emissione della fattura, con sconto sul corrispettivo che azzera il netto da pagare per l’intervento stesso, sia avvenuta in data successiva alla fine della realizzazione dei lavori relativi agli interventi “trainanti”.
  • l’esclusione da qualsivoglia rettifica del dato di superficie dell’immobile assunto da ONLUS, APS e ODV ai fini del calcolo dei massimali di spesa per l’applicazione dello “speciale superbonus RSA”, quando tale dato è stato assunto dal beneficiario in misura pari alla superficie catastale che risulta dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’Allegato C del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
  • l’esplicitazione che nel possesso a titolo di proprietà rientra anche la proprietà dell’immobile sulla base di un diritto di superficie;
  • l’irrilevanza del requisito dell’effettuazione congiunta, propria degli interventi Superbonus “trainati”, con riguardo alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità;
  • l’esclusione della conseguenza della inefficacia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto sul corrispettivo relativamente alle quali, pur essendo desumibile dalla documentazione contrattuale la volontà delle parti di applicare detto sconto, manchi la relativa annotazione del medesimo sulla fattura di addebito delle spese;
  • l’individuazione della data di sostenimento delle spese detraibili, addebitate dal fornitore con applicazione di sconto sul corrispettivo integrale, in corrispondenza della data di emissione della fattura risultante dal documento, con riguardo alle fatture recanti data compresa negli ultimi dodici giorni dell’anno solare che risultano tempestivamente trasmesse al Sistema Di Interscambio (SDI) nei dodici giorni successivi alla predetta data.

CONFPROFESSIONI

ConfProfessioni (Confederazione Italiana Libere Professioni) nella giornata dell’11 Aprile avverte l’esigenza di tutelare coloro che hanno iniziato o addirittura finito gli interventi e spiega che

A seguito della disposizione contenuta nel Decreto in esame, tali soggetti potrebbero infatti vedersi preclusa la possibilità di accedere alla cessione
del credito o allo sconto in fattura, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse. (…)

Alla luce di queste considerazioni, auspichiamo che, in sede di conversione, se deve essere lasciato il riferimento alla fattura, questa possa essere rappresentata dalla fattura di costo sostenuta dall’impresa in riferimento al singolo cantiere, piuttosto che il documento contabile emesso verso il beneficiario. In presenza di tale documento, quindi, sarebbe possibile fornire egualmente la prova dell’avvio dei lavori, facendo salva la possibilità di
ricorrere alle opzioni di cui all’art. 121 del D.L. Rilancio. In alternativa, la suddetta prova potrebbe essere fornita mediante altra documentazione comunque attestante con data certa l’effettivo avvio dei lavori.

Ulteriore elemento sottolineato da Confprofessioni è la necessaria correzione della parte del D.L. 39/2024 per ciò che concerne la remissione in bonis:

“Pur comprendendo l’esigenza di conoscere in maniera puntuale il dato aggregato dell’ammontare dei crediti ceduti e scontati, corre l’obbligo di richiamare la ratio sottesa all’istituto della remissione in bonis, vale a dire la possibilità di sanare gli errori commessi da contribuenti e professionisti in assoluta buona fede.
Sulla base di tali evidenze auspichiamo che il Parlamento, possa intervenire per mitigare l’art. 2 del provvedimento al Vostro esame, aprendo alla possibilità di ricorrere alla remissione in bonis in tutti quei casi in cui, pur essendo stato rispettato il termine del 4 aprile, dovesse rendersi necessaria una comunicazione “integrativa” al fine di correggere errori meramente formali o materiali. Infatti, dal momento che i professionisti sono stati costretti a procedere frettolosamente agli invii telematici, dato l’anticipo del termine di scadenza al 4 aprile scorso, è ben possibile che siano stati commessi dei semplici errori squisitamente formali o materiali
nell’invio della documentazione.
In tal caso, a fronte del pagamento della “sanzione”, si dovrebbe poter consentire l’invio della comunicazione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, conformemente alla regola generale dell’art. 2 co. 1 del D.L. 16/2012.”

ASSISTAL

L’Associazione Nazionale Costruttori di impianti si fa portavoce delle Istanze degli iscritti

“Sul merito, le aziende associate ci segnalano prevalentemente che:

  • gli accordi sono stati sottoscritti sulla base di valutazioni finanziarie di entrambe le
    parti coinvolte (imprese e beneficiari) costruite su presupposti totalmente diversi. È,
    quindi, verosimile che l’attuazione della disposizione dell’articolo 1 comma 5,
    determinando l’impossibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del
    credito, porti di fatto al mancato avvio di cantieri e lavori correlati a tali accordi, con il
    rischio di:
    o possibili controversie tra imprese e clienti;
    o impatto negativo sulla marginalità delle aziende che hanno investito tempo e
    risorse nelle attività commerciali e non solo;
    o ricaduta sulla collettività dovuta ai mancati interventi di efficientamento.
  • vi sono anche fattispecie di progetti complessi, che prevedono una pluralità di
    interventi e corrispettivi incentivi, riferiti a un unico cantiere già avviato, per i quali si
    ritiene opportuno specificare che si possa trovare una soluzione nell’immediato che
    garantisca la salvaguardia del progetto nel suo complesso, evitando il rischio che si
    determinino situazioni di stallo che portino al blocco di cantieri già avviati. Si cita, a
    solo titolo di esempio, la casistica di interventi incentivati “trainati”, per i quali non è
    stato possibile emettere fatture o iniziare lavori in data antecedente all’entrata in
    vigore del decreto-legge, in quanto si tratta di interventi subordinati alla realizzazione
    di opere “trainanti” e che, per ottimale pianificazione, sono posti in fasi successive e
    consequenziali.
  • vi sono fattispecie progettuali, con lavori già avviati, per le quali l’emissione della
    fattura era prevista ad esempio al completamento del lavoro o al raggiungimento di
    un SAL intermedio. L’attuazione della disposizione dell’art. 1 comma 5, determinando
    verosimilmente l’impossibilità di accedere alle opzioni del cosiddetto “sconto in
    fattura” e cessione del credito di imposta, rischia di portare a possibili controversie
    tra imprese e clienti e al blocco dei cantieri già avviati.
    Per le motivazioni di cui sopra si ritiene opportuno abrogare il comma 5 dell’Art.1, o, come
    seconda opzione, concedere l’introduzione di un periodo transitorio entro il quale
    permettere l’avvio degli interventi pianificati ma non ancora iniziati e fatturati. In alternativa, al minimo, si ritiene necessario introdurre soluzioni che, nel caso di progetti complessi multi intervento, salvaguardino tutti gli interventi relativi a cantieri già avviati; una possibilità sarebbe quella di prevedere che per tutti gli interventi programmati e soggetti ad accordi riconducibili a cantieri già avviati, in cui vi sia almeno una spesa documentata da fattura, sia possibile far riferimento alla suddetta spesa per poter continuare a beneficiare delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

CONFEDILIZIA:

Nella relazione di Confedilizia particolare enfasi, oltre che sulla necessità di una riorganizzazione sistematica della normativa, viene posta sulle necessarie correzioni all’articolo 1:

“Ciò che più rileva, tuttavia, è che il decreto dispone anche retroattivamente, prevedendo che le norme di salvezza introdotte dall’art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 11/2023 non si applichino – per gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lett. a) e b), decreto-legge n. 11/2023 (tra i quali i condominii con delibera approvata e Cila presentata entro il 16.2.2023 nel caso di superbonus) – qualora alla data del 30.3.2024 non sia stata “sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”. Su questa norma il lavoro dell’interprete – se non si interverrà in sede parlamentare – sarà oltremodo difficoltoso, come abbiamo già evidenziato al punto 1). È pertanto auspicabile un chiarimento.

Secondo Confedilizia si dovrebbe chiarire innanzitutto cosa si intenda per spese sostenute o per “lavori già effettuati”.

“Questo in quanto ci sono committenti (si pensi in particolare ai condominii) che – facendo affidamento sulla normativa previgente al 30 marzo – hanno, entro i termini di legge (e cioè in data antecedente al 17.2.2023), adottato la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e presentato la comunicazione di inizio lavori (se si tratta di interventi agevolabili con il
superbonus ex art. 119, d.l. n. 34/2020) oppure la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario (se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi del predetto art. 119). Per fare ciò, hanno firmato contratti di appalto, hanno commissionato al tecnico di fiducia lo studio di fattibilità e la presentazione del titolo edilizio necessario, ciononostante non hanno sostenuto spese in quanto i lavori non sono ancora partiti per una serie di motivi (che possono andare dalla necessità di trovare una nuova ditta, alla necessità di costituire il fondo straordinario per l’esecuzione dei lavori alla difficoltà di reperire i finanziamenti ecc.). In questi casi viene naturale domandarsi cosa accadrà. Ancora, ci possono essere condominii che, pur avendo iniziato i lavori, non hanno ancora provveduto al pagamento delle fatture in quanto nel contratto di appalto si è previsto che per il pagamento si sarebbe atteso il Sal al 30% (oppure al 40% ecc.) previsto dagli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020. E intanto i condòmini hanno iniziato a versare le rate per la costituzione del fondo straordinario obbligatorio. E ancora. Nei casi di lavori agevolati da bonus diversi dal superbonus, può capitare anche la situazione in cui il contratto di appalto preveda come primo pagamento un 10-20% a titolo di acconto per l’acquisto dei materiali e per l’allestimento del cantiere, senza che tuttavia i lavori siano ancora stati effettuati.
La soluzione proposta da Confedilizia è dunque quella di intervenire prevedendo che le opzioni possano ancora essere esercitate qualora vi siano contratti di appalto o contratti strumentali all’esecuzione dei lavori già firmati alla data di entrata in vigore del decreto n. 39.

CONCLUSIONI

Intento delle evidenze riportate non è quello delle pubblicazione di un elenco delle proposte avanzate quanto quello di estrapolare alcuni dei tratti che si sono mostrati di maggior portata generale.

Per leggere le relazioni nella loro integrità sarà sufficiente premere qui sotto sui pulsanti relativi, è doveroso comunque far presente che questi non sono gli unici contributi forniti in audizione al Senato, oltre a quelli citati ci sono importanti relazioni, tra le quali si ritiene particolarmente significativa quella del Generale Figliuolo inerente lo stato dell’arte a fronte delle risorse stanziate in favore delle regioni colpite da calamità naturali.

In estrema sintesi almeno quattro sono le istanze fondamentali :

  1. Chiarire dettagliatamente quali sono i casi che consentono il mantenimento delle opzioni,
  2. Concedere la possibilità di correggere le Comunicazioni delle opzioni inviate e l’involontaria omissione dell’invio,
  3. Eliminare le maggiori situazioni dubbie rilevate a sanare incertezze che porterebbero contenziosi ingiusti usufruendo di interpretazioni autentiche da aggiungere al Decreto Legge,
  4. Permettere ai territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana, dove si è dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle calamità naturali subite, di proseguire nella ricostruzione continuando a beneficiare anche dei crediti d’imposta ex art. 121 D.L. 34/2020.

Articolo di Fabiana Nesi

Copyright2024 fabiananesicommercialista

Iscriviti per seguire il mio Blog!

Rispondi

Scopri di più da LE DOMANDE GIUSTE

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere