Tutto quel che va fatto ora per non mettere a rischio il 110%

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Ultimi giorni per eseguire i lavori, mettere in ordine le cifre, le fatture e i bonifici: sbagliare un passaggio costa tanto, minimo il 40%.

Chiariamolo sin da subito: sin quando le carte non ci diranno il contrario, occorre attenerci a quelle che abbiamo già in mano, ovvero: dal 1° gennaio 2024 l’aliquota del superbonus scenderà al 70% per tutti gli interventi condominiali e assimilati.

Saltare di poche ore un bonifico farà perdere un bel 40% di detrazione fiscale. Tanto.

Riepiloghiamo dunque quel che ancora può esser fatto riguardo a :

  1. Stato di Avanzamento Lavori
  2. Emissione delle Fatture elettroniche
  3. Bonifici parlanti
  4. Asseverazioni tecniche
  5. Interventi Trainati
  6. PEC

Considerando che al momento in applicazione dell’art. 121 del D.L. 34/2020 , i SAL ammessi sono esclusivamente 2 oltre alla fine lavori, al fine di non rischiare alcuna chance , magari una norma che permetta di presentare entro fine anno un SAL aggiuntivo e straordinario senza limiti di percentuale e di considerare sostenute e recuperabili nel 2023 le spese in fatture datate 2023, ci si attivi entro il 31 dicembre per:


nel caso che i condòmini intendano beneficiare del superbonus 110% nella forma di detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, siano pagate le spese con bonifico “parlante”, senza necessità che entro il medesimo termine finale del 31 dicembre siano stati anche eseguiti i lavori corrispondenti a quelle spese;

nel caso in cui i condòmini vogliano beneficiare del superbonus 110% optando per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale, siano emesse le fatture elettroniche con invio allo SdI,  pagate le spese con bonifico “parlante” e, entro il medesimo termine finale del 31 dicembre, siano stati anche eseguiti i lavori corrispondenti a quelle spese;

infine, se i condòmini intendano beneficiare del superbonus 110% optando per lo sconto sul corrispettivo del 100% delle spese agevolate, entro il 31 dicembre sia inviata allo SdI la fattura recante l’indicazione dell’applicazione dello sconto sul corrispettivo e siano stati anche eseguiti i lavori corrispondenti ai corrispettivi addebitati in fattura.

FATTURE:

SI SOTTOLINEA CHE l’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita nel corso della videoconferenza 20.9.2023, l’Agenzia stessa ha sottolineato come

la data di emissione della fattura (e, quindi, la data in cui si considerano sostenute le spese “coperte” da sconto applicato in misura pari al 100% delle spese agevolate cui si riferisce) non è “automaticamente” quella indicata nel documento fattura, bensì, ove diversa e successiva, la data in cui la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente (e, quindi, nel caso di fattura elettronica, la data di invio della fattura al cessionario/committente a mezzo SdI).

In sostanza: fintanto che nonè emessa la fattura allo sdi è come se non fosse stata emessa, e il pagamento col bonifico deve avvenire avendo in mano la fattura ( anche in copia di cortesia purchè già inviata allo SDI e il tutto PRIMA della mezzanotte del 31 dicembre.

ASSEVERAZIONI:

A riguardo delle asseverazioni superbonus efficienza energetica e le asseverazioni superbonus riduzione del rischio sismico, riferite agli stati di avanzamento e agli stati finali liquidati a fine 2023, queste, potranno essere presentate ai competenti uffici anche nel 2024, entro gli ordinari termini.

N.B.: Qualora si proceda all’invio nel 2024, è DETERMINANTE che all’interno dei rispettivi modelli di asseverazione i tecnici abilitati evidenzino e attestino che la data di liquidazione del SAL o la data di ultimazione dei lavori, cui l’asseverazione si riferisce, è una data antecedente al 31 dicembre 2023.

I tecnici devono evidenziare la data ante 31.12.2023

Questo “dettaglio” è fondamentale, in caso contrario potrebbe risultare pregiudicata la possibilità di beneficiare, sulle spese pagate con bonifico “parlante” nel 2023 o addebitate con sconto sul corrispettivo 100% in fattura trasmessa allo SdI nel 2023, delle opzioni, rispettivamente, di cessione del credito e di sconto sul corrispettivo, a causa del “disallineamento” tra anno di sostenimento delle spese (2023) e anno di avanzamento o ultimazione dei lavori cui quelle spese si riferiscono (che a quel punto potrebbe essere considerata il 2024).

Al fine di rafforzare i profili di data certa della liquidazione dell’avanzamento o della conclusione dei lavori, come affermato in un suo articolo pubblicato su Eutekne dal Dott. Commercialista Enrico Zanetti, attuale Consigliere del MEF, nelle asseverazioni presentate post 31 dicembre 2023 che andranno ad attestare come data di liquidazione dell’avanzamento o di chiusura dei lavori una data anteriore al 31 dicembre 2023,

appare prudente richiedere alla direzione lavori di trasmettere via PEC, all’impresa affidataria dei lavori e ai committenti, il verbale di accertamento e liquidazione dello stato di avanzamento o dello stato finale, unitamente al computo metrico con le risultanze analitiche degli interventi sulla cui base la direzione lavori è proceduta.

A tutale del risultato raggiunto e visto e considerato il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate lo scorso settembre, si ritiene altresì opportuno provvedere all’invio di una pec con i medesimi contenuti sopra espressi, ANCHE QUALORA NON SI SIANO RAGGIUNTE LE PERCENTUALI MINIME DEL 30% ex art. 121 D.L. 34/2020. 

Al riguardo nell’articolo qui pubblicato il 15 ottobre scorso, si riprese il quesito esposto all’Agenzia delle Entrate riguardo alla circostanza di poter ottenere il 110% se un condominio avesse pagato anticipatamente nel 2023 i lavori che avrebbe concluso nel 2024, così da raggiungere la fine lavori o comunque un SAL minimo del 30%.

La risposta fu la seguente:
Il comma 13 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (prevista dall’articolo 121 del medesimo decreto-legge), il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolabili con il Superbonus e l’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che attesti anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Le asseverazioni, di cui sopra, come disposto dal successivo comma 13-bis del medesimo articolo 119, è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

Pertanto, nel caso in esame, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un Sal riferito al 31 dicembre 2023.

Come scrissi ad ottobre, occorre far bene attenzione alla risposta che nella sua conclusione tende ad essere sintentica e tranchant, NON SI PARLA DI S.A.L. ex art. 121 D.L. 34/2020, la risposta, a parere della scrivente( e ancora non ufficialmente chiarita in un senso o in un altro da AdE) non fa riferimento all’obbligatorietà di dover fare uno dei 3 SAL “FISCALI” obbligatoriamente entro e non oltre il 31 dicembre, bensì alla EVIDENTE NECESSITA’ di avere uno stato di avanzamento lavori riferito al 31 dicembre 2023 , così da avere i valori esatti sia di quanto è recuperabile con Detrazione MASSIMA , sia di quale sia la somma non cedibile a terzi al 31 marzo 2024.

Quello che si ritiene potrebbe essere legittimo, è la redazione di un SAL ( ex art. 121 D.L. 34/2020) nel 2024 con specifica separata del valore dei lavori eseguiti entro il 2023 rispetto alla parte eseguita nel 2024.

Nell’interesse della committenza, quindi, anche in assenza del raggiungimento di un SAL ex. art. 121 D.L. 34/2020 si ritiene altamente consigliato , per poter quantificare le spese sostenute nel 2023 sulle quali non ci sia ombra di dubbio che si possa avere la percentuale di detrazione trasformabile in cessione del credito del 110% , cristallizzare con una PEC da inviarsi dalla direzione lavori all’impresa e all’amministratore di Condominio la parte dei lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2023.

LAVORI TRAINATI

Non dimentichiamoci infine, facendo tutti i conteggi e fatturazioni del caso, che, la data di ultimazione dei lavori, nel caso si raggiungesse per tempo, non deve essere precedente a quella di invio allo SdI delle fatture relative agli interventi c.d. “trainati”, per evitare di incorrere nel rischio di disconoscimento della detrazione delle medesime in ragione della non conformità del momento di sostenimento della spesa per i “trainati” rispetto alla definizione di “effettuazione congiunta”.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, come ricorda l’Agenzia delle Entrate, essa si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.

Questo implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Buon lavoro a tutti.

Articolo di Fabiana Nesi

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