Distruzione involontaria di documenti e/o merci a seguito di calamità naturali: ecco gli adempimenti sostitutivi per professionisti e imprese danneggiati.
Visto il ripetersi di regione in regione di eventi calamitosi che hanno causato gravi danni anche alle attività commerciali/industriali ed agli uffici, con distruzione di merci e documenti cerchiamo di capire quali comportamenti siano da adottare in caso che in queste situazioni si sia subita la perdita della contabilità e/o delle merci.
Nel caso di perdita involontaria di merci, la circolare 31 del 2006, al punto 4, della
Direzione Centrale Accertamento chiarisce che la perdita di beni, dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente, può essere provata anche
attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (ad es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti.
Tale dichiarazione non deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, ma esibita, in
caso di richiesta, agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
L’autocertificazione deve contenere il valore delle merci perdute indicato in
contabilità e avere data certa.
Ad essa va allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda la perdita involontaria dei documenti contabili a causa dei
predetti eventi climatici, il contribuente dovrà:
presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza, specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’inondazione.
Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle
scritture andate distrutte, provvedendo:
- alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la
contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili; - a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per
acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali
e dei fatti gestionali (lettere, contratti, fatture, ecc.) nel caso la distruzione riguardi
anche tali elementi probatori.
La circostanza “favorevole” :
In una nota dell’Agenzia delle Entrate DELLA DIREZIONE GENERALE DEL PIEMONTE del 2016, prodotta dall’Ufficio Accertamento, facendo riferimento alle Sentenze della Cassazione civile nn. 25713/2009, 5182/2011, 21233/2006, si legge :
- La perdita incolpevole del documento che possa attestare una circostanza favorevole
alla parte non la esonera, infatti, dall’onere della prova, ma le consente di superarne le
ordinarie limitazioni (detenzione delle fatture, annotazione nei registri, dichiarazione
annuale) per ricostruire le scritture contabili andate distrutte
.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lettera c) del D.p.R. 29
settembre 1973, n.600, l’accertamento induttivo è sempre possibile “quando le scritture
medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.
Cos’è l’Accertamento “induttivo” ?
(COMMA 2 ART 39 DPR 600/73, ART 55 DPR 633/72)
L’accertamento induttivo disciplinato al comma 2 dell’art 39 del DPR 600/73, riguarda esclusivamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e pertanto, in via principale, è rivolto ai redditi derivanti da attività di impresa, anche minore, e di lavoro autonomo in senso stretto.
Un accertamento è qualificabile come induttivo puro o extracontabile quando la rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo prescinda in tutto o in parte dalle risultanze contabili.
Tale tipologia di accertamento può essere esperita sulla base di dati o notizie comunque raccolti dall’amministrazione finanziaria o venuti a sua conoscenza, nonché sulla base di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (presunzioni non qualificate o super semplici).
Il metodo induttivo è basato su un procedimento logico diretto a costruire l’imponibile globale senza analizzarne le singole parti semplici, bensì impiegando nella costruzione tutte le notizie, le prove ed i dati anche soltanto extracontabili comunque raccolti.
Attraverso tale strumento accertativo, l’Ufficio è legittimato alla rettifica del reddito con un minor rigore rispetto all’accertamento analitico o a quello misto, e quindi l’induttivo è potenzialmente il metodo più lesivo dei diritti del contribuente.
Perciò il suo utilizzo è legittimo quando, come nel caso qui trattato. ne ricorrono le condizioni.
Articolo di Fabiana Nesi
copyright2023 fabiananesicommercialista