Nella Circolare 27/E del 7 Settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce la questione dell’entità delle cifre dovute per la remissione i bonis.
Può sembrare incredibile ai non addetti ai lavori eppure ancora oggi, in questa fase dove gran parte dei media decretano a gran voce la fine dell’era dei Bonus Edilizi, l’Agenzia delle Entrate esce con una nuova Circolare esplicativa sulle
“Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi”.
La Circolare fornisce chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal Decreto Cessioni, precisando che, per quanto compatibili, valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.
Tra gli argomenti trattati il punto 6.2 tratta della Remissione in bonis,
ecco il testo :
“La nuova previsione normativa prevede la possibilità di avvalersi della remissione in bonis anche nell’ipotesi in cui la Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 1434, non sia stata effettuata entro il 31 marzo 2023 perché, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito.
In particolare, l’articolo 2-quinquies del Decreto Cessioni prevede che è comunque consentita la presentazione tardiva della Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione sopra identificata, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, nonostante alla data del 31 marzo 2023 mancasse il presupposto sostanziale per l’invio della comunicazione, ossia un contratto regolarmente concluso.
Tale eccezione all’istituto della remissione in bonis – limitata alle sole spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021- è, tuttavia, subordinata alla condizione che il cessionario del credito d’imposta rientri tra i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del TUB, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private).
La disposizione in esame consente al beneficiario della detrazione di effettuare la Comunicazione di cessione del credito all’Agenzia delle entrate, utilizzando l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la Comunicazione (ossia entro il 30 novembre 2023, a nulla rilevando il “periodo di tolleranza” di 90 giorni).
Inoltre, poiché ai fini dell’esercizio della remissione in bonis è richiesto, tra le altre condizioni previste dall’articolo 2 del d.l. n. 16 del 2012, anche il versamento di un importo pari a 250,00 euro, ossia il minimo della sanzione stabilita all’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, si precisa che tale somma è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente.
Ne deriva pertanto, che il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.
Si rappresenta, infine, che, qualora il contribuente abbia inviato diverse Comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle Comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché, come detto, sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste.
Le condizioni previste dalla norma per considerare perfezionata la remissione in bonis (rimozione dell’errore od omissione e versamento della somma pari a 250 euro per ciascun errore/omissione rimosso) devono, infatti, realizzarsi al più tardi entro il termine del 30 novembre 2023, sempre che la violazione non sia stata constatata dall’Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
A supporto di tale conclusione depongono i chiarimenti forniti in tema di ravvedimento operoso (di cui la remissione in bonis mutua i principi laddove non esplicitamente derogati) con la circolare 10 luglio 1998, n. 180, secondo cui: “(…) il ravvedimento si perfeziona allorquando siano state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge (…)”; “(…) il termine ‘contestualmente’ (…) non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel ‘medesimo giorno’ ma, com’è logico che sia, entro lo stesso ‘limite temporale’ (…) previsto dalla norma” (cfr. anche risoluzione del 23 giugno del 2011, n. 67, in tema di ravvedimento parziale). Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
In questo Blog già ad aprile si era parlato dell’argomento in Remissione in Bonis a caro prezzo per le opere di efficientamento energetico e le conclusioni ipotizzate sono, almeno per quanto concerne il conteggio della spesa, quelle che poi sono state confermate nella circolare.
Emerge un elemento in più riguardo alle tempistiche: in effetti, il pagamento dell’F24 per l’importo della sanzione, prudenzialmente si è sempre professato di eseguirlo in concomitanza con l’invio della pratica della Comunicazione dell’opzione se non addirittura qualche giorno prima in maniera che fosse certo l’addebito della cifra nel conto del debitore;
Con questa Circolare l’Agenzia delle Entrate invece ammette
- sia un versamento integrativo SUCCESSIVO ad un primo e insufficiente pagamento della Cifra dovuta,
- sia ANCHE che il versamento dei 250 euro ( o multipli) avvenga A POSTERIORI rispetto all’inoltro della Comunicazione di opzione per la cessione del credito purché ENTRO e non oltre il termine finale concesso dalla normativa, ovvero il 30 novembre 2023.
Questa precisazione, coerente in realtà con quanto già avviene per le sanzioni su ravvedimento operoso citato dalla stessa circolare, di fatto salva e conferma la leicità dell’operato di chi avesse inteso procedere alla cessione del credito utilizzando la remissione in bonis ma versando un importo insufficiente a coprire il numero delle Comunicazioni tardive : purché VERSI nelle casse dello Stato l’importo previsto.
In ultimo: alla luce di quanto enunciato rileviamo che chi avesse usufruito della remissione in bonis nel 2022 e avesse sbagliato a fare il pagamento ( versando meno ) forse non avrebbe avuto diritto al CREDITO D’IMPOSTA.
La questione da verificare sia per quanto avvenuto nel 2022 ma anche per ciò che riguarda il 2023 è la seguente:
posto che la Comunicazione dell’opzione TECNICAMENTE potrebbe essere inviata senza il relativo pagamento dei 250 euro per la Remissione in Bonis, visto che questo potrebbe avvenire anche con mesi di ritardo, come si può considerare nel frattempo certo, legittimo e spendibile il credito acquisito ?
Ancora una volta massima attenzione per i soggetti preposti all’apposizione del Visto di Conformità ed alle verifiche documentali, anche se, ci si chiede
come si fa a avere la certezza che il singolo versamento F24 che ci è stato consegnato non sia il medesimo che è stato utilizzato per altre comunicazioni dello stesso soggetto, tenuto conto che nei dati del versamento non vi è modo di indicare alcun riferimento /abbinamento ad una pratica?
Potrebbe esser sufficiente una Autocertificazione?
Francamente suggerirei soluzioni più prudenti. Per esempio il versamento potrebbe essere fatto di volta in volta dallo stesso Professionista che provvede all’emissione del Visto.
Una cosa è senz’altro da consigliare :
chi avesse acquistato crediti a seguito di Comunicazioni delle opzioni eseguite con remissione in bonis eviti di utilizzare il credito – alla luce di questa Circolare- senza aver appurato che i versamenti dei 250 euro per tipo di intervento siano stati fatti TUTTI.
Articolo di Fabiana Nesi
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