La circolare 17E del giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate ci permette di guardare oltre il consueto.
Quando parliamo di interventi edilizi agevolati per i quali lo Stato concede le detrazioni IRPEF si è abituati a pensare tradizionalmente che dette spese siano sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sul bene immobile.
In alternativa si sa ormai che legittimato all’ottenimento della detrazione, se sostiene la spesa, può essere il coniuge o il familiare del proprietario o il locatario o addirittura il comodatario con contratto di comodato regolarmente registrato.
Oltre tali confini sinceramente difficilmente ci è capitato di pensare che ci potesse essere qualcuno che possa essere anche solo interessato al sostenimento di una spesa su un bene immobile non di proprietà.
La circolare 17/E del 26 giugno 2023 ci fa presente , invece, che l’elenco delle persone che possono usufruire delle detrazioni fiscali , qualora sostengano le spese, è decisamente molto più vasto,
Leggiamo insieme quanto riportato da pagina 9 della suddetta Circolare Ade:
La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1).
Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1).
Lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E) e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.
Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione.
Ai fini della detrazione, si considera a disposizione anche l’immobile oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso).
La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi.
Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.10, e Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 5.1). Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (Risoluzione 12.06.2002 n. 184/E).
Convivente di fatto:
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.
La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.
Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis del TUIR, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.
Così, ad esempio, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.
Ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza”, la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (Risoluzione 28.07.2016 n. 64/E); tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Sull’argomento si era anche riportata una sentenza della Cassazione nell’articolo :
Fin dove si estende il diritto alla detrazione o al credito d’imposta?
Adesso però ripercorriamo intanto chi sono i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo:
Che cos’è la parentela?
L’art. 74 del Codice Civile definisce la parentela come il vincolo intercorrente tra persone che discendono da uno stesso stipite, ossia un antenato comune.
La Legge n. 219/2012, di riforma della filiazione, ha modificato il testo dell’art. 74 c.c., precisando che la parentela sussiste sia se la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio che fuori e anche in caso di adozione, eccettuata solo l’adozione di persone maggiorenni (artt. 291 e ss. c.c.).
Da ciò consegue che sono parenti tutte quelle persone unite da un legame per cui una discende dall’altra (ad esempio madre e figlia) o entrambe discendono da un antenato comune: in aggiunta all’esempio precedente può citarsi il caso dei fratelli (che hanno in comune entrambi o almeno un genitore), dei cugini o anche di zio e nipote che hanno un ascendente comune (il nonno).
Parentela in linea retta e collaterale
A norma dell’art. 75 c.c., la parentela può svilupparsi:
- in linea retta (c.d. parentela diretta), se le persone legate dal vincolo discendono l’una dall’altra (ad esempio padre e figlia);
- in linea collaterale (c.d. parentela indiretta), se le persone non discendono l’una dall’altra ma hanno soltanto uno avo (stipite) in comune (ad esempio due fratelli, oppure due cugini).
Che cosa si intende per affinità?
L’altro tipo di legame rilevante per l’ordinamento giuridico è l’affinità, definita all’art. 78 c.c. come il vincolo intercorrente tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
La norma precisa che ciascuno è affine dell’altro coniuge nella stessa linea (retta o collaterale) e nel medesimo grado (primo, secondo terzo ecc…) in cui è parente di uno dei coniugi.
Esemplificando: suocera e genero sono affini in linea retta, di primo grado, poiché a seguito del matrimonio si instaura il vincolo di affinità tra il genero e i parenti della moglie.
Tale vincolo mantiene la stessa linea e il medesimo grado della parentela intercorrente tra la moglie e la di lei madre (suocera).
I parenti entro il terzo grado
I parenti di primo grado sono:
- genitori, anche adottivi (parentela ascendente);
- figli, nati in costanza di matrimonio o al di fuori e anche adottivi, escluso solo il caso di adozione di maggiorenne (parentela discendente).
I parenti di secondo grado sono:
- ·nonni (parentela ascendente);
- ·nipoti, ovvero figli di un figlio (parentela discendente);
- fratelli e sorelle (parentela in linea collaterale).
I parenti di terzo grado sono invece:
- bisnonni (parentela ascendente);
- zio e zia (parentela ascendente in linea collaterale);
- ·nipoti, ovvero figli di fratelli /sorelle (parentela discendente in linea collaterale).
- bisnipoti (parentela discendente);
Gli affini entro il terzo grado
Per quanto riguarda l’affinità, gli affini di primo grado sono:
- suocero;
- suocera.
Gli affini di secondo grado sono:
- nonno/ nonna del coniuge (affinità in linea retta);
- cognati (affinità in linea collaterale).
Gli affini di terzo grado sono invece:
- bisnonni del coniuge (affinità in linea retta);
- zia e zio del coniuge (affinità in linea collaterale).
- nipoti del coniuge (affinità in linea collaterale).
IL PERIMETRO REALMENTE “ELASTICO” DEI BENEFICIARI
La Circolare 17/E ci ricorda quindi che , SE CONVIVENTI, i parenti e gli affini come sopra menzionati POSSONO , se sostengono le spese, OTTENERE IL DIRITTO AI BONUS EDILIZI
ANCHE su immobili a DISPOSIZIONE di un DETENTORE o POSSESSORE e non solo di un proprietario.
Esempio,
TIzia vive nell’appartamento A presso gli Zii del coniuge, insieme al il marito e un figlio maggiorenne,
Tizia sottoscrive un contratto di comodato per l’attico B , un contratto di locazione annuale per il monolocale C ed eredita un terratetto D momentaneamente sfitto.
Su questi immobili A, B,C e D,
le detrazioni su eventuali spese di ristrutturazione o efficientamento energetico, sismico e/o superamento barriere architettoniche,
potranno essere fatte NON SOLO dai proprietari degli appartamenti presi in comodato o affitto, e da Tizia ma bensì anche dal suo Coniuge, dal figlio e dagli Zii del Coniuge.
Qualora il terratetto invece fosse affittato a terzi, il diritto alla detrazione ritornerebbe ad essere solo di Tizia che lo ha ereditato e casomai si ri-estenderebbe al nuovo locatario e ai SUOI parenti ed affini.
Si noti – particolare tutt’altro che trascurabile – che l’Agenzia delle Entrate così come specifica che la convivenza col detentore deve essere già esistente al momento dell’inizio lavori e sostenimento delle spese, chiarisce anche , per contro come il diritto alla detrazione NON SI PERDE qualora, dopo aver sostenuto finanziariamente il costo, la convivenza venga meno.
Quindi in sostanza , gli Zii del Coniuge che avessero pagato le spese per la ristrutturazione dell’attico B, qualora Tizia vi si trasferisse, NON prederebbero il loro diritto al recupero fiscale,
Così come se Tizia decidesse di pagare delle spese sull’immobile degli Zii del Coniuge prima di trasferirsi , su dette spese potrebbe ugualmente potrebbe far valere il proprio diritto al Bonus edilizio.
Si è scelto di fare un esempio proprio per cercare di rendere più reale una situazione che in astratto può sembrare bizzarra. Resta infatti abbastanza difficile pensare che un terzo possa avere un interesse o un’intenzione a effettuare delle migliorie su un immobile altrui e questa possibilità tanto più si allunga la catena delle parentele e tanto più può apparire poco intuibile.
Le ragioni sottostanti un’azione tuttavia possono essere molteplici e tutte legittime e non elusive.
Ricordarsi questi dettagli talvolta, quando siamo a valutare le fattibilità e le capienze fiscali su un intervento può tornare utile.
Specialmente nello scenario odierno dove vendendo a chiudersi la partita delle cessioni dei crediti per i nuovi interventi ( Escluso il 75% Barriere Architettoniche) torna ad essere fondamentale avere delle capienze fiscali sufficienti al recupero pluriennale delle spese.
Articolo di Fabiana Nesi
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