BONUS EDILIZI: PANORAMICA DI QUELLI ANCORA ATTIVI E COSA CAMBIERA’ NEL 2024

person holding blue ballpoint pen writing in notebook

Quel che c’è oggi potrebbe cambiare a breve. facciamo quindi il punto sulle attuali possibilità.

Agosto alle spalle, si ritorna alla concretezza lavorativa e alla dimora abituale.

Sia per l’uno che per l’altro caso (lavoro/casa) è questo un momento classico per chiedersi :

POTREI ANCORA FARE QUESTO INTERVENTO? MI SPETTEREBBE ANCORA QUALCHE BONUS FISCALE?

oppure,

A CHE PUNTO SIAMO CON LE OPERE, CE LA FACCIAMO A CONCLUDERE TUTTO COME PREVISTO E NON PERDERE NESSUNA AGEVOLAZIONE?

e anche,

CHE PROSPETTIVE POSSO PROPORRE AI CLIENTI CHE SI PRESENTANO CON NUOVI PROGETTI?

FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE!

Dalle varie declinazioni del Superbonus (110% o 90%) al bonus ristrutturazione, passando per quello relativo alle barriere architettoniche, per il Sismabonus e l’Ecobonus,

Ecco una panoramica delle detrazioni ancora attive nell’anno in corso:

Superbonus

Nonostante molteplici cambiamenti in corso d’opera, degli aggiustamenti, della crisi della cessione del credito e dei progressivi paletti, il Superbonus 110% è ancora utilizzabile. NON PER TUTTI INTENDIAMOCI , ma per i condomini interessati che abbiano approvato i lavori con delibera entro il 25 novembre 2022 e abbiano presentato la Cilas (Comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus) entro il 31 dicembre 2022.

Il  Superbonus è invece ormai al 90% per i condomìni che hanno aperto i cantieri nel 2023 e per i proprietari di villette e unità immobiliari con un reddito inferiore ai 15mila euro, a patto che l’abitazione risulti prima casa e che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’edificio.

Per le abitazioni unifamiliari ricordiamo che è di agosto la concessione di una proroga di tre mesi delle tempistiche per completare i lavori, stabilita al 31 dicembre 2023: per le villette è possibile ancora, quindi, usufruire anche dell’agevolazione al 110%, a condizione però sia stato completato almeno il 30% delle opere entro il 30 settembre 2022

Bonus ristrutturazione

Questa agevolazione è stata prorogata fino al 2024, consentendo al contribuente di accedere a una detrazione del 50% su tutte le spese sostenute per i lavori di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria.

Il tetto massimo di spesa è  96mila euro per ogni unità immobiliare.

Sismabonus

Il Sismabonus “ordinario” prevede una detrazione fiscale per i lavori di riduzione del rischio sismico a fronte di un miglioramento della classe sismica dell’immobile, per il quale si può avere accesso a un’aliquota che va dal 50% all’85% in base a vari fattori stabiliti dal valutatore alla tipologia di lavori effettuati.

Anche il Sismabonus in versione “ordinaria” si potrà richiedere fino al 31 dicembre 2024, con un calendario che si modificherà annualmente e che vedrà decrescere gradualmente l’aliquota.

Su quest’ultimo punto dovrà pronunciarsi il Governo, decidendo se prolungare i termini di scadenza oppure applicare un taglio netto al bonus.

Ecobonus

In questo caso parliamo di una detrazione del 50% o del 65%, con massimali e percentuali di detrazione che variano a seconda della tipologia dei lavori effettuati.

Anche questa agevolazione è attiva fino a dicembre 2024, dopodiché l’aliquota scenderà al 36% per un tetto di spesa di 48mila euro per ogni unità immobiliare.

Bonus barriere architettoniche

Il Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato confermato fino al 2025 e dà accesso a una detrazione del 75%. Nel novero rientrano tutte le spese sostenute per rimuovere ostacoli alla mobilità all’interno degli edifici, fino a un importo massimo variabile da 30mila a 50mila euro a seconda dell’edificio interessato.

Per questa tipologia di interventi sono attive le possibilità di Cessione del Credito d’imposta e lo Sconto in Fattura ex. art. 121 DL 34/2020 e succ modifiche.

Bonus mobili

Il Bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, rivolto ai proprietari di un immobile oggetto di ristrutturazione è stata prorogato fino al 31 dicembre 2024 e consente una detrazione Irpef al 50%. L’importo massimo stabilito è di 8mila euro per il 2023 e di 5mila euro per il 2024, incluse le eventuali spese di trasporto e montaggio. L’agevolazione deve essere inoltre “spalmata” in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus verde

Infine il  Bonus verde o Bonus giardino che prevede una detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute per la sistemazione a verde degli immobili a uso abitativo. In questo caso il contribuente ha tempo fino al 31 dicembre 2023 per fare domanda, per un tetto massimo di spesa di 5mila euro per unità immobiliare.

Interessante ricordare che l’agevolazione copre anche tutti gli interventi effettuati da un condominio, con conseguente aumento della quota poiché il limite di 5mila euro viene moltiplicato per tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Dopo il D.L. 11/2023 la situazione , almeno sul piano teorico , risulta sinteticamente essere questa:

Il 17 febbraio 2023 è la data che separa i beneficiari delle opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito e coloro che potranno solo detrarre le spese in dichiarazione dei redditi.

Da tale data in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non e’ consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.

nel testo del D.L. si leggono poi i dettagli e le eccezioni :

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

((Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi gia’ rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati)).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) per gli interventi per i quali non e’ prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia’ iniziati i lavori

((oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia’ stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445));

((c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi)). ((3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano gia’ costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. 3-ter.

Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennita’ di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennita’ di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti. 3-quater.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’ in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali e’ stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. 3-quinquies.

Con riguardo alla suddetta data, si è ritenuto utile chiarire per tempo che :

l’eventuale esecuzione di lavori non previsti nell’originario titolo abilitativo, tempestivamente presentato rispetto alle date di riferimento sopra ricordate, che comportano la presentazione di una variante a tale titolo abilitativo in una data successiva a quella “spartiacque”, non inficia la tempestività del titolo abilitativo originario e la conseguente possibilità di beneficiare della più favorevole disciplina transitoria anche sui lavori “aggiunti” con la variante successivamente presentata, ivi compreso il caso in cui i lavori aggiunti in variante , essendo relativi a parti comuni di edificio condominiale , richiedano una nuova delibera dell’assemblea condominiale in data anch’essa successiva a quella “spartiacque”.

Resta ben inteso che:
qualora la natura delle variazioni apportate al progetto originario sia tale da non consentire dal punto di vista prettamente urbanistico, di procedere con una variante al progetto originario, ma da rendere necessaria la presentazione della richiesta di un nuovo e distinto titolo abilitativo, si entra in un ambito che esula da quello di applicazione della presente norma interpretativa.

Il senso dell’interpretazione autentica fornita è volto a salvaguardare tutte quelle naturali situazioni in cui nell’evoluzione dell’opera e/o del cantiere necessiti delle “correzioni” in itinere che risultino CORRELATE all’intervento complessivo e funzionali alla fruizione dei bonus. In questo modo si scongiura, infatti l’ipotesi spiacevole e complessa di avere nel medesimo intervento spese che possano accedere al 110% e altre al 90% , ma ancor di più, lo scenario di aver un cantiere con parte dei costi cedibili a terzi e altri solo da portare in detrazione.

Soprattutto le opere condominiali avrebbero rischiato veramente gravissimi problemi a causa delle diverse peculiarità, scelte e capacità finanziarie dei condòmini stessi.

Superbonus, cosa cambierà dal 2024

Tutto quanto fin qui riepilogato per gli ultimi mesi dell’anno, dal 1° gennaio 2024, il Superbonus entra in una nuova fase caratterizzata da un ulteriore taglio di percentuale, dopo quelli già introdotti nel 2023.

Dal 2024, il Superbonus si ridurrà ancora ulteriormente, passando al 70%.

Chi potrà ancora richiedere il Superbonus 110%

Il Superbonus 110%, nella sua formulazione originaria, continuerà ad essere utilizzabile dai condomini anche per tutto il 2024, a condizione che abbiano presentato in tempo la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILAS) e la delibera assembleare. È importante ricordare che per i condomini minimi (fino a 4 unità immobiliari), la CILAS deve essere stata presentata entro il 25 novembre 2022.

I proprietari di edifici colpiti da terremoti a partire dall’evento dell’Aquila del 2009 potranno accedere al Superbonus 110% fino al 2025. Per quanto riguarda i proprietari di case situate nelle zone alluvionate, il Superbonus 110% sarà disponibile fino a dicembre 2024.

Infine, gli edifici registrati presso l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) potranno richiedere il Superbonus 110%, ma è necessario che i lavori siano stati completati almeno al 60% entro il 30 giugno 2023.

Articolo di Fabiana Nesi

Copyright2023 fabiananesicommercialista

Per info e consulenze premi il pulsante qui sotto!

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: