Prendiamoci più tempo per decidere di riportare il credito d’imposta da bonus edilizi in dichiarazione.

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Da sempre prevista e in questo caso estremamente utile : LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA permette di correggere anche un Mod. 730 presentato in modo non avveduto.

In questa stagione di difficoltà di provvedere a cessione dei crediti maturati nel 2022, con la nuova norma sulla possibilità di optare per la trasformazione dei crediti del Superbonus 110% in decennali, ( a tal riguardo si legga COME ALLUNGARE A 10 ANNI L’UTILIZZO DEI CREDITI DERIVANTI DA SUPERBONUS 110%, SISMABONUS ORDINARIO E BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ), la confusione è ancora tanta.

Qual’è la scelta migliore da fare? E se poi in autunno le cose cambiano? e se poi trovo chi me li compra?

Eppure una dichiarazione dei redditi va fatta. Magari anche perché a prescindere da questi Bonus, il contribuente ha altri crediti da far valere, un rimborso da ottenere etc.

Per questo le soluzioni ci sono e sono sempre state a disposizione del Contribuente da decenni.

LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.

COSA SONO?

La dichiarazione integrativa può essere sia a favore che a sfavore del contribuente: nel primo caso segue le regole dell’art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98 che valgono solo per imposte sui redditi, IVA e IRAP ; nel secondo caso si tratta quasi sempre di un ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
La presentazione segue le stesse forme contemplate per quella originaria barrando l’apposita casella, e:

  • ai sensi dell’art. 1 co. 640 della L. 190/2014 comporta la postergazione dei termini di accertamento limitatamente ai soli elementi rigenerati;
  • non estingue i delitti di dichiarazione infedele/fraudolenta ex artt. 2, 3e 4 del DLgs. 74/2000
  • può integrare i delitti di dichiarazione infedele/fraudolenta (Cass. pen. 14.3.2023 n. 10726).

Dichiarazione “correttiva nei termini”

Tale dichiarazione non è considerata integrativa in quanto è mera correzione di una precedente, ma entro l’ordinario termine di trasmissione. Trattasi di dichiarazione “correttiva nei termini”, che, in quanto tale, non postula il pagamento di alcuna sanzione

Sanzioni

Se l’integrativa è a favore del contribuente non ci sono sanzioni nemmeno ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 471/97 .

Compensazione del credito che emerge dall’integrativa

Ai sensi dell’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per l’invio di quella dell’anno successivo ed entro i termini di accertamento può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa

Rimborso

Rimane possibile optare per la domanda di rimborso nel rispetto dei termini dell’art. 38 del DPR 602/73 (Cass. 30.5.2023 n. 15211, Cass. 3.11.2015 n. 22443; ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2008 n. 459).

Quando è ammessa l’integrativa?

L’art. 2 del DPR 322/98 sancisce che la dichiarazione dei redditi, IRAP, IVA e del sostituto d’imposta può essere emendata entro i termini di decadenza dal potere di accertamento per correggere errori ed omissioni “comprese le” irregolarità che danno luogo a variazioni, a favore o a sfavore del contribuente, dell’imposta, dei crediti d’imposta o della base imponibile.

CONCLUSIONI:

Benché possa apparire complesso “rimettere le mani” su dichiarativi già presentati, prima di dare per irrecuperabile una situazione specifica, è sempre bene rivolgersi ad un buon Dottore Commercialista ed analizzare punto per punto ogni dettaglio della propria situazione personale.

La fretta non è mai una buona consigliera.

Articolo di Fabiana Nesi

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