COME ALLUNGARE A 10 ANNI L’UTILIZZO DEI CREDITI DERIVANTI DA SUPERBONUS 110%, SISMABONUS ORDINARIO E BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

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Modalità e tempi differenziati per i committenti rispetto ai fornitori e cessionari.

L’articolo 9, comma 4, D.L. n.176/2022 (così come modificato dalla L. 38/2023) prevede che i crediti di imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista normativamente.

Trattasi dei crediti derivanti dall’esercizio di un’opzione già esercitata derivanti dai seguenti interventi:

  • superbonus 110% di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020;
  • bonus eliminazione barriere architettoniche 75% di cui all’articolo 119-ter, D.L. 34/2020;
  • sismabonus con le aliquote ordinarie di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013.

La comunicazione di utilizzo dei crediti fiscali in 10 anni anziché nella tempistica originaria potrà essere spedita tramite il servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti” direttamente dal fornitore o dal cessionario titolare dei crediti oppure dall’intermediario abilitato e incaricato.

QUALI SONO I CREDITI PER I QUALI E’ CONCESSA L’OPZIONE DI ALLUNGAMENTO DELLA TEMPISTICA DI UTILIZZO?

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti di imposta non utilizzati in compensazione nel modello F24 può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La ripartizione può essere effettuata:

  • per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020 per la quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2022 e seguenti, solamente per le comunicazioni dell’opzione spedite all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022;
  • per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020 per la quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti, solamente per le comunicazioni dell’opzione spedite all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023;
  • per gli interventi di cui all’articolo 119-ter, D.L. 34/2020 e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies per la quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni dell’opzione spedite all’Agenzia delle entrate fino al 31 marzo 2023.

E’ INTERESSANTE SOTTOLINEARE CHE L’OPZIONE SI ESERCITA PER OGNI ANNUALITA’/RATA DI CREDITO D’IMPOSTA E NON PER L’INTERO “PACCHETTO” PLURIENNALE.

Le nuove rate derivanti dalla fruizione dei crediti residui in 10 rate annuali non potranno essere cedute ad altri soggetti.

Importante: La comunicazione, una volta inviata, non potrà più essere rettificata o annullata.

DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO :
La comunicazione all’Agenzia delle entrate per la fruizione decennale dei crediti in commento può essere già inviata dal fornitore o dal cessionario titolare dei crediti per il tramite della “Piattaforma cessione creditidal 2 maggio 2023.

Nel caso in cui, invece, ci si voglia avvalere di un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti, la comunicazione per la fruizione decennale dei crediti potrà essere inviata dal prossimo 3 luglio 2023.

La gestione dei crediti derivanti da sconto in fattura o da cessione del credito

È opportuno ricordare che il credito deve essere obbligatoriamente utilizzato per la quota annuale spettante entro la fine del periodo di imposta di competenza del credito stesso.

Non è possibile il riporto degli importi residui oltre il periodo di utilizzo obbligatorio del credito.

Esattamente per questo motivo l’articolo 9, comma 4, D.L. 176/2022 ha introdotto, per i soggetti che prevedono di non avere capacità per assorbire in compensazione tramite modello F24 l’importo totale delle rate annuali dei crediti derivanti da sconto in fattura o da cessioni, la possibilità di dilazionare l’utilizzo in 10 rate annuali anziché nella tempistica originaria (4 o 5 rate annuali).

Il contribuente che detrae gli oneri, può esercitare questa opzione?

Il beneficiario che vuole invece detrarre l’onere sostenuto in 10 rate di pari importo (nella modalità naturale, senza opzioni), deve esercitare tale scelta nella dichiarazione dei redditi 2024 (anno 2023), a condizione che la rata non sia stata indicata nel Modello Redditi PF 2023 (anno 2022).

La disposizione è contenuta nel comma 3-sexies dell’articolo 2 D.L. 11/2023 .

Come si gestisce la quota residua?

Premesso che, come già negli ani passati, la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, in questo caso, nel Provvedimento del 18.04.2023, si legge che la quota residua di ciascuna rata annuale, non utilizzata in compensazione in F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in 10 rate annuali, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Quanto è urgente esercitare l’opzione?

Senza dubbio per tutti coloro i quali hanno i crediti dentro il cassetto fiscale e in particolar modo sono titolari di redditi d’impresa o professione e come tali soggetti ad una fluttuazione dinamica delle loro entrate e uscite derivante anche dall’andamento degli affari, decidere già a maggio che il credito teoricamente compensabile fino al 31 dicembre 2023 non troverà mai capienza nel proprio F24 è un assunto piuttosto pessimista e azzardato.

Non dimentichiamoci mai la vastità di imposte statali e locali nonché contributi che possono essere compensati con la delega Mod. F24 e non sottovalutiamo sia gli eventi positivi come anche quelli negativi.

E’ senz’altro possibile che possa avvenire un repentino miglioramento dei propri contratti o incarichi di lavoro, così come potrebbe anche accadere di subìre una non prevista richiesta di pagamenti integrativi di imposte o contributi con avviso bonario.

Perché quindi precludersi la possibilità di compensare possibile IVA derivante da incrementi lavorativi o imposte che non avevamo messo in conto di pagare ma che eventualmente si riconoscono come legittimamente dovute?

Situazione differente la si ha invece per coloro i quali sono alle prese con le dichiarazioni annuali e magari col Modello 730.

In questo caso potrebbe esserci l’urgenza per altri motivi di presentare la dichiarazione annuale ed in tal caso la decisione ha motivo di esser presa subito.

Al momento infatti non è affatto sottinteso che si possa correggere o integrare con dichiarazione successiva il comportamento concludente manifestato con la sottoscrizione ed invio della dichiarazione annuale,

Attenzione quindi SOPRATTUTTO ai privati all’atto di consegnare ai propri consulenti e CAF i documenti per la dichiarazione, l’esercizio della volontà deve essere attivo e manifesto da parte del contribuente rischiando diversamente di vedersi perdere del tutto la quota annuale dell’onere detraibile.

Articolo di Fabiana Nesi

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