Sintesi delle principali novità normative fiscali che ci troveremo sulla scrivania al rientro dalla pausa estiva
PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023 DEL SUPERBONUS 110% PER LE UNIFAMILIARI
Slitta al 31 dicembre il termine entro cui si potranno sostenere le spese per gli interventi su edifici unifamiliari per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.
La proroga è contenuta nel decreto “Omnibus”.
Nello specifico, è prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di cui all’art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.
Il termine in questione già oggetto di rinvii, l’ultimo dei quali era stato previsto dall’art. 01 del DL n. 11/2023, che aveva differito dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 la data entro la quale potevano essere sostenute le spese agevolate .In seguito alla proroga contenuta nel DL “Omnibus”, quindi, il secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che
“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.”
Il superbonus nella misura del 110%, quindi, si continua ad applicare sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
FRINGE BENEFIT FINO A 3.000 EURO PER OGNI GENITORE DIPENDENTE
L’agevolazione spetta in misura piena a ciascun genitore, a condizione che il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi.
Con la circolare n. 23 del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito oggettivo, soggettivo e le modalità applicative dell’art. 40 del DL 48/2023, che, in ragione del perdurare delle difficoltà legate all’incremento dei prezzi, è intervenuto nuovamente sulle agevolazioni in materia di reddito di lavoro dipendente.
In particolare, con tale norma, il legislatore ha previsto un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR (in via “ordinaria” pari a 258,23 euro), esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e limitatamente al periodo d’imposta 2023.
La norma ricalca quanto previsto in via generalizzata nel 2022 dall’art. 12 del DL 115/2022, come modificato dall’art. 3 comma 10 del DL 176/2022.
Rientrano tra i fringe benefit soggetti alla soglia di non imponibilità a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il citato art. 40, in coerenza con la disposizione prevista a regime dall’art. 51 comma 3 del TUIR, produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 commi 182-189 della L. 208/2015, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023, riferite a consumi di competenza del 2022, che hanno già beneficiato della soglia di esenzione dei fringe benefit per il 2022, ai sensi dell’art. 12 del DL 115/2022, non possono essere considerate ai fini dell’agevolazione per il 2023.
L’agevolazione è rivolta ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico, ossia con figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro (ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).
Il superamento o meno del limite di reddito va verificato alla data del 31 dicembre 2023.
Nella circ. n. 23/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un atteso chiarimento nell’ipotesi in cui entrambi in genitori siano lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
L’Agenzia ha, precisato che l’agevolazione è riconosciuta in misura piena a ogni genitore titolare di reddito di lavoratore dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico.
Inoltre, nel caso in cui i genitori si siano accordati per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l’agevolazione spetta in ogni caso in misura piena a ciascun genitore, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico di entrambi.
Per quanto riguarda, infine, le modalità applicative, ai sensi dell’art. 40 comma 3 del DL 48/2023, la soglia di esenzione a 3.000 euro si applica a condizione il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Secondo l’Agenzia delle Entrate tale dichiarazione può essere effettuata con modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando che, in sua assenza, l’agevolazione non è applicabile.
E’ in Gazzetta Ufficiale la legge 111 delega per la riforma fiscale
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stata pubblicata la L. 111, ovvero la legge delega per la riforma fiscale,
Si tratta di un obiettivo finalmente con una visione ampia, considerando che i decreti legislativi, come indicati nell’art. 21, dovranno effettuare una codificazione della materia tributaria, distinta in una parte generale e in una parte speciale.
Per quanto riguarda l’IRPEF, si prevede una revisione del sistema di imposizione che mira a una sua graduale riduzione.
Per le imprese in regime di contabilità ordinaria, ci sarà la facoltà di avvalersi di un’imposta proporzionale simile all’IRES.
È prevista anche la graduale abrogazione dell’IRAP.
Relativamente all’IVA, saranno riviste le aliquote e riordinato il sistema delle esenzioni.
Varie sono le novità in tema di accertamento,
I decreti delegati dovranno introdurre una speciale forma di adempimento collaborativo con possibilità di certificazione da parte di “professionisti qualificati” del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla conformità ai princìpi contabili.
In caso di certificazione e salvo condotte fraudolente o simulate, sono previste: l’ulteriore riduzione, fino all’eventuale esclusione, delle sanzioni per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente; la riduzione di almeno due anni dei termini per l’accertamento (rispetto ai cinque previsti).
Si prevede poi l’esclusione delle sanzioni penali con riguardo al reato di dichiarazione infedele, qualora il contribuente abbia tenuto comportamenti collaborativi e abbia comunicato preventivamente l’esistenza dei relativi rischi fiscali.
La dilazione dei ruoli potrà, per tutti, essere estesa a 120 rate mensili.
Le sanzioni, sia amministrative sia penali, saranno riviste alla luce della proporzionalità e della reale offensività della condotta, attribuendo, in certe circostanze, effetto tributario al giudicato penale assolutorio e, in via speculare, imponendo, sempre entro limiti predeterminati, al giudice penale di considerare la riduzione dell’imponibile scaturente ad esempio da un accordo di adesione.
Principali novità della delega fiscale | |
Versamenti IRPEF per professionisti e imprenditori | Progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti ed eventuale riduzione della ritenuta d’acconto |
Cedolare secca | Estensione alle locazioni di immobili non abitativi ove il conduttore eserciti un’attività d’impresa o una professione |
Redditi agrari | Nuove classi e qualità di coltura per le attività agricole di coltivazione ex art. 2135 comma 1 c.c. |
Redditi di natura finanziaria | Previsione di una sola categoria di reddito |
Compensazione delle perdite | |
Obbligo dichiarativo | |
Redditi di lavoro autonomo | Esclusione dalla formazione del reddito dei rimborsi spese |
Dichiarazione dei compensi quando sono operate le ritenute | |
Neutralità di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali | |
Redditi diversi | Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni |
Per la plusvalenza da cessione immobiliare si assume come prezzo di acquisto quello pagato dal donante | |
Plusvalenze per cessioni di oggetti d’arte, antiquariato e collezione | |
Reddito d’impresa | Le imprese in contabilità ordinaria potranno optare per un’imposta proporzionale |
IRES | Riduzione dell’aliquota in caso di investimenti o di assunzione di personale |
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi con franchigie | |
IRAP | Graduale superamento e introduzione di un’addizionale determinata con le medesime regole dell’IRES |
IVA | Revisione delle aliquote |
Riforma delle operazioni esenti con opzione per l’imponibilità | |
Applicabilità del pro rata ai soli beni e servizi a uso promiscuo | |
Imposta di successione e di registro | Autoliquidazione |
Dichiarazione di successione | Imposta sostitutiva del bollo, delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali e delle ipocatastali |
Società non operative | Nuovi parametri per identificare le società senza impresa |
Cause di esclusione che tengano conto di un congruo numero di dipendenti e dello svolgimento di attività regolate | |
Interpelli | Riduzione delle richieste |
Contributo per la presentazione | |
Adempimenti dei contribuenti | Sospensione per i mesi di agosto e dicembre |
Contraddittorio tra le parti | Previsione generalizzata a pena di nullità |
Termini di decadenza | Per i componenti pluriennali e le perdite sarà necessario accertare il primo anno fiscalmente rilevante |
Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili | Solo per ricavi e costi inesistenti |
Cumulo giuridico delle sanzioni | Estensione all’accertamento con adesione e alla conciliazione |
Dilazione dei ruoli | Estensione generalizzata a 120 rate mensili |
Processo tributario telematico | Disciplina delle conseguenze delle irregolarità |
Conciliazione giudiziale | Estensione al processo in Cassazione |
Giudicato penale di assoluzione del contribuente | Effetto in sede tributaria |
Effetto penale dell’accordo di adesione o conciliazione | Il giudice penale dovrà tenerne conto |
Poste riapre ai crediti
Poste riapre alle cessioni dei crediti di imposta, ma con specifici paletti.
A quasi un anno dallo stop, la partecipata pubblica ha deciso di far ripartire il meccanismo per tutti i crediti cedibili.
Una mossa che arriva a ridosso della decisione del governo di concedere più tempo a chi ancora può usufruire dell’agevolazione al 110%.
Poste riaprirà il servizio di acquisto dei crediti di imposta a partire dai primi giorni di ottobre.
Lo sblocco tuttavia riguarderà esclusivamente le persone fisiche e sarà limitato alle cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50mila euro.
L’annuncio è arrivato con una breve nota, in cui la partecipata pubblica spiega che l’iniziativa è
“in linea con le indicazioni del Governo che conferma il sostegno costante di Poste Italiane alle famiglie e al sistema Paese”.
Era il novembre 2022 quando Poste sospese senza preavvisi il servizio di acquisto di crediti d’imposta.
Visti quindi i precedenti sarà da tenere particolare cautela nel procedere.
Articolo di Fabiana Nesi.
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