Circolare 13/E: l’Agenzia delle Entrate commenta le modifiche al Superbonus dell’ultimo semestre.

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E’ uscita il 13 giugno 2023 ed è stata una vera e propria corsa alla ricerca delle novità che poteva contenere: ce ne sono davvero?

Trascorso ormai metà dell’anno l’Agenzia delle Entrate comincia a fare il punto sulle “novità” che hanno scosso tutto il panorama delle agevolazioni da Superbonus a partire dal Decreto Aiuti Quater dello scorso novembre fino al D.L. 11/2023.

Al di là dei richiami dei testi normativi, l’utilità della Circolare consiste nelle interpretazioni e nelle indicazioni operative che la stessa cerca di condividere in primis ai dipendenti delle Agenzie territoriali affinché possano adottare un comportamento comune in tutto il Paese nelle fasi dei controlli e verifiche.

Andiamo ad analizzare le parti della nuova Circolare che interessano la platea più generale dei contribuenti.

ARGOMENTO: Articolo 1 c. 894 L. di Bilancio 2023

Iniziando con la lettura del testo, troviamo subito a pagina 8 una precisazione:

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA CILA NEI TERMINI INDICATI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 894, LETTERA DA A) A D) DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE IN APPLICAZIONE DEL TU DELL’EDILIZIA I LAVORI RICHIEDANO UN TITOLO DIVERSO

NON CONSENTE AL CONTRIBUENTE DI ACCEDERE ALLE DEROGHE IVI INDICATE.

LE DEROGHE PREVISTE DALL’ARTICOLO 1 COMMA 894 DELLA L. DI BILANCIO 2023 SONO TASSATIVE : DEVE ESCLUDERSI LA RILEVANZA (AI FINI DELL’APPLICABILITA’ DELLE DEROGHE CITATE) DI IPOTESI NON RICONDUCIBILI A QUELLE ESPRESSAMENTE PREVISTE.

Quindi senza presentazione della CILAS (con eccezione del punto d) dell’articolo in commento), gli interventi NON possono ottenere le proroghe del 110% indicate nei punti da a) a c).

ARGOMENTO: Articolo 2 bis D.L. 11/2023

A pagina 9 la Circolare prosegue poi un commento riguardo all’articolo 2 bis del D.L. 11/2023.

Come si ricorderà, quell’articolo reca una disposizione di interpretazione autentica secondo la quale la presentazione di un progetto in variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, NON rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’ART. 1 comma 894 L. di Bilancio 2023.

L’Agenzia delle Entrate al riguardo proponendo degli ESEMPI di varianti che ritiene conformi a quanto previsto dall’articolo 2 bis D.L. 11/2023 scrive che:

NON SOLO LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PROGETTO INIZIALE non inficiano la data iniziale della Comunicazione di Inizio Lavori ma anche:

  1. le variazioni dell’impresa incaricata dei lavori
  2. le variazioni del committente
  3. la previsione della realizzazione di interventi trainati e trainanti nel Superbonus non previsti nella CILA presentata a inizio lavori.

Queste precisazioni, per inciso, NON sono da intendersi come ampliamenti del dettato normativo indicato dal legislatore o deroghe a regole o norme anche di portata diversa da quella fiscale.

L’articolo 2-bis NON nasce al fine di sanare CILA prive degli elementi essenziali o con errori sostanziali.

Da nessuna parte si parla di CORREZIONI, RETTIFICHE, SANATORIE. Il legislatore ha semplicemente chiarito e concesso che la “PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO IN VARIANTE” non vada a inficiare i diritti acquisiti con la presentazione originaria della CILA o altro titolo abilitativo necessario.

Si può da ciò dedurre che NULLA CAMBIA riguardo a tutti quei casi dove il titolo originario presentava dei vizi tali da renderlo di per sé ERRATO.

Per chiarirci, qualora il titolo originario fosse stato presentato da un soggetto che NON aveva alcun titolo per procedere (supponiamo che per un mero errore siano stati riportati nella CILA i dati anagrafici di una persona che non ha alcuna attinenza col fabbricato nemmeno indiretta o tramite nomina) , ANCORCHE’ l’agenzia abbia indicato nei chiarimenti che rientrano nel novero delle variazioni ininfluenti per la decorrenza del diritto al Bonus le variazioni dei committenti, è improbabile ritenere che la stessa volesse tradurre questa affermazione con la volontà di accettare una sorta di “sanatoria”.

E’ senz’altro più ragionevole e prudente supporre che la stessa volesse intendere che, qualora successivamente alla presentazione di una CILA fatta dall’avente titolo, si volesse aggiungere o sostituire allo stesso un altro individuo che legittimamente rientra nell’alveo dei soggetti ammissibili per legge a operare sull’immobile, questa variazione rientra tra quelle concesse dall’art. 2-bis D.L. 11/2023.

Stesso ragionamento riguardo alla modifica degli immobili interessati. Sono concesse le variazioni al progetto, NON i cambiamenti delle unità interessate all’intervento.

Ovvero, si può ritenere che non siano ammissibili correzioni nell’indicazione dell’immobile SE oggettivamente nel progetto iniziale si fosse indicato concretamente una unità totalmente differente.

Secondo l’interpretazione che qui viene fornita della Circolare 13/E quindi, non si presentano particolari clamori in ciò che viene espresso, più semplicemente è il buon senso che deve servire la norma e non una necessità contingente che la traduca in maniera elastica secondo l’occorrenza.

ARGOMENTO: Articolo 9 c. 1 lettera a) numero 3) Decreto Aiuti Quater

Proseguendo nella lettura, una indicazione qui effettivamente di carattere novativo, la si trova a pagina 13.

In riferimento al Superbonus per le Unifamiliari che effettuano interventi avviati dal 1° Gennaio 2023, la Circolare ammette che il contribuente possa dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023 ( in caso di CILAS presentata nel 2022),

circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche MEDIANTE UN’ATTESTAZIONE RESA DAL DIRETTORE DEI LAVORI secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR N. 445 del 2000

Graverebbe quindi sul DIRETTORE DEI LAVORI l’onere dell’autocertificazione “salvifica” del diritto al Superbonus.

Sempre in relazione al “nuovo” Superbonus per le unifamiliari, l’Agenzia delle Entrate nella circolare CHIARISCE che la condizione essenziale per l’ottenimento consistente nell’essere titolare di un diritto reale è realizzata SE IL COMMITTENTE LA POSSIEDE AL MOMENTO DI INIZIO LAVORI.

N.B.: INIZIO LAVORI e non presentazione del titolo abilitativo.

Riguardo invece al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, la Circolare considera che per ABITAZIONE PRINCIPALE si debba intendere quella prevista nella definizione al comma 3 bis dell’articolo 10 del TUIR e cioè:

“per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietò o altro diritto reale, o suoi familiari dimorano abitualmente”.

E’ perciò abitazione principale anche quella dove il proprietario NON risiede ma vi dimora un familiare quando il proprietario non ha un’altra abitazione dove dimora abitualmente.

Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate interpreta la normativa agevolativa nel senso che l’unità immobiliare possa essere adibita ad abitazione principale al termine dei lavori.

Anche in questo caso, l’AdE, adotta un criterio di buon senso : durante i lavori Superbonus infatti è estremamente probabile che il committente non riesca nemmeno ad utilizzare l’abitazione che in alcuni casi durante l’intervento, potrebbe essere di fatto inagibile.

Concedere che tutte le spese sostenute per gli interventi siano agevolabili a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al TERMINE dei lavori è la più ragionevole delle ipotesi considerabili.

Resta tuttavia l’incognita di quale davvero sia il “giorno” in cui questa condizione sia verificata. “AL TERMINE DEI LAVORI”, ovvero? Non si può certo pensare che si possa considerare come termine ultimo la data di presentazione della fine lavori o chiusura del cantiere. Un’abitazione post intervento potrebbe aver necessità di essere arredata. Entro quando si potrà appurare che il requisito sia posseduto?. Resta una fragilità nell’interpretazione che dovrà esser in qualche modo colmata.

Riguardo inoltre al requisito reddituale (articolo 9 comma 1) lettera b) del Decreto Aiuti Quater, la Circolare precisa che coerentemente col dato reddituale anche in merito al nucleo familiare si deve considerare la composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa.

L’Ade non lo precisa ma è ragionevole supporre che si debba considerare la composizione del nucleo familiare al 31 dicembre 2022 visto che l’indicazione “anno precedente alla spesa” è anch’essa vaga tenuto conto che il nucleo familiare nel corso di un anno può modificarsi anche più di una volta.

Finalmente poi viene precisato a pagina 16 che per reddito complessivo debba intendersi quello calcolato ai sensi dell’articolo 8 del TUIR più i redditi soggetti a cedolare secca, quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta sostitutiva per l’applicazione del regime forfettario e della quota ACE ( art. 1 D.L. 201/2011 ).

Considerando che si stanno fornendo adesso gli strumenti per capire realmente chi può accedere a una agevolazione “spot” iniziata al primo gennaio e che dovrà chiudersi al 31 dicembre 2023, viene naturale chiedersi SE e quanti sono coloro che ne stavano già usufruendo e se magari potrebbe aver senso allungare questa finestra almeno alla chiusura del 2024.

Potete trovare il testo della Circolare 13/E premendo il pulsante qui sotto.

Articolo di Fabiana Nesi

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