Con la conversione in legge del D.L. 11/2023 il Parlamento integra la check list per assicurarsi l’esclusione del concorso in violazione.
Aspettiamoci nuovi stop e richieste di integrazioni per le pratiche di cessione dei crediti d’imposta da parte dei promissari acquirenti:
mentre l’attenzione sugli emendamenti al D.L. 11/2023 era tutta rivolta alle proroghe per le unifamiliari, alle deroghe al blocco delle cessioni dei crediti e sconti in fattura per i nuovi cantieri e ai chiarimenti riguardanti diversi aspetti procedurali non del tutto chiari ( dalle varianti, alla SOA per esempio ) ,
la norma è stata modificata anche riguardo alla check list documentale minima che è richiesta affinché l’acquirente possa ritenersi esonerato dal concorso in violazione.
Vediamo insieme cosa è cambiato:
Nel testo definitivo approvato al Senato che potete leggere cliccando qui sotto:
come peraltro anche nel testo già identico approvato dalla Camera dei Deputati che potete leggere commentato qui : Disegno di Legge di conversione del D.L. 11/2023, all’articolo 1, per la parte che qui ci interessa, la stesura definitiva diventa:
« 6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all’articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
Anche se questa perte non è stata modificata mi permetto di sottolineare e ricordare che le asseverazioni della congruità delle spese da sole NON bastano di per sé a liberare dalla responsabilità, a meno che non siano CORREDATE DA TUTTI GLI ALLEGATI E CON RELATIVE RICEVUTE DI PRESENTAZIONE E/O DEPOSITO AGLI UFFICI COMPENTENTI.
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
Anche qui, non smettiamo mai di ricordare che la delibera DEVE approvare i lavori da eseguire, i quali, quindi, devono essere richiamati nella delibera stessa o quantomeno allegati alla stessa.
g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una
società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata
da una società di revisione a tale fine incaricata.
Chiarimento importante in merito a chi deve rilasciare l’attestazione, fugato in questo caso ogni dubbio specificando che è esclusivamente il soggetto controparte della cessione a doversene fare carico.
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;
Aggiunta doverosamente alla documentazione obbligatoria anche la parte che concerne le attestazioni per gli interventi di riduzione di rischio sismico.
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
Integrato in sordina il punto i-ter e di sicuro farà discutere e creerà anche qualche problemino per chi ha eseguito i lavori di piccola entità. Il contratto di appalto è entrato nella lista delle richieste obbligatorie sicuramente per più di un motivo.
Al di là del fatto che è sempre cosa corretta procedere con contratti scritti e regolati doverosamente, per le opere eseguite dal maggio 2022, il contratto di appalto è divenuto il documento all’interno del quale deve essere specificata l’applicazione del CCNL per i lavori edili pena la perdita di tutti i bonus edilizi.
( si legga al riguardo : Cambiamenti SOSTANZIALI dal 27 maggio per i lavori superiori a 70.000 euro. e anche L’applicazione del CCNL del settore Edile essenziale per ottenere i Bonus è alle porte )
6-ter. L’esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società
quotata facendosi rilasciare un’attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all’articolo 122-bis, comma 4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. ».
Sapendo già che diverse piattaforme di acquisizione dei crediti in varia circostanze si accontentavano anche e solo di “Preventivi” anziché di contrati di appalto e che in altri, tipo Poste, non hanno mia chiesto nulla di tutto ciò, e, ben sapendo che esistono ancora oggi operazioni di compravendita che non sono state per adesso liquidate, non mi meraviglierei affatto se arrivassero immediatamente dopo la pubblicazione in G.U. della legge, richieste di integrazione documentale.
Difficile dar loro torto, speriamo solo che i committenti si siano fatti seguire da professionisti attenti.
In questo caso, va detto, la preventiva e buona consulenza tecnica e commerciale oltre che quella legale può davvero fare la differenza.
Articolo di Fabiana Nesi
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