Stop alla rottamazione quinquies ma resta “in vita” l’emendamento per la pace fiscale dei ruoli 2022 e 2023.
Aggiorniamo la situazione sul fronte debiti verso Agenzia Riscossione.
L’emendamento al DdL Bilancio contenente la cosiddetta “rottamazione quinquies”, che avrebbe dovuto essere una nuova agevolazione fiscale con lo scopo di alleggerire il peso delle cartelle esattoriali – pagando un po’ meno – non è passato in Commissione Bilancio della Camera. L’organo ha infatti bocciato l’emendamento al testo della manovra 2025.
Dal punto di vista pratico, tale beneficio per i contribuenti con pendenze debitorie prevedeva il ripescaggio dei decaduti della rottamazione quater, tramite l’estensione della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, per le cartelle:
- dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- con un pagamento fino a un massimo di 120 rate.
La rottamazione quinquies avrebbe dovuto rappresentare la prosecuzione della quater (il termine di adesione scadeva il 30 giugno dello scorso anno), con quest’ultima intendendosi la misura – introdotta dalla manovra 2023 – per aiutare imprese e cittadini nella regolarizzazione di debiti fiscali e contributivi, senza dover far fronte ad interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
In verità, la rottamazione quinquies sarebbe servita non solo ad alleggerire molti cittadini dal carico fiscale, ma anche per favorire il recupero di altri soldi, considerato che – attraverso la rottamazione quater – sono arrivati molti euro in meno, rispetto a quelli preventivati.
Se quell’emendamento è stato “stralciato”, non lo è stato invece quello relativo ad una riapertura dei termini.
LA ROTTAMAZIONE PER I CARICHI 2022 E 2023:
L’agevolazione, all’esame della Commissione Bilancio del Senato, mira infatti in buona sostanza a riaprire i termini della rottamazione quater:
- estendendoli alle cartelle dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2023;
- con la possibilità di pagare in una sola soluzione o in 18 rate.
Questo il testo dell’emendamento a firma Lotito e Paroli:
Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 – rottamazione quinquies)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applicano ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione o notificati ai debitori dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, secondo le modalità ivi previste, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2026. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2025, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La revoca delle dilazioni per i debiti oggetto di estinzione opera dal 31 luglio 2025.
3. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo apposita dichiarazione, entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 235 e 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Entro la medesima data il debitore può integrare, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. L’agente della riscossione effettua gli adempimenti di cui all’articolo 1 comma 241 della citata legge n,197 del 2022 entro il 30 giugno 2025.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, con le modalità ivi previste ai carichi affidati o notificati ai debitori dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. I provvedimenti adottati dagli enti locali sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2025, e se del caso al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2025.».
Sintetizzando, la proposta ha un duplice aspetto utile: da un lato concede la facoltà di rottamare i debiti fino alle cartelle decisamente più recenti e dall’altro a mantiene le stesse regole della rottamazione quater così da rendere l’applicazione dell’agevolazione decisamente snella anche da un punto di vista burocratico e procedurale.
Aspettiamo di vederlo in Legge di Bilancio, certo è che questa soluzione avrebbe il beneficio di tentare di fare un po’ di cassa senza dover compiere grossi sforzi di aggiornamenti di software.
E’ storia recente e purtroppo nemmeno indolore quella del necessario slittamento dei termini per la rottamazione quater a causa dello squilibrio creatosi tra la mole di lavoro creatosi per la gran quantità delle domande da parte dei soggetti debitori e i back office delle Agenzie Riscossioni locali.
Senza voler imputare ad alcuno le responsabilità di questo slittamento tuttavia è ragionevole pensare anche che proprio i questa “mala” partenza abbia poi causato di fatto moltissime débacle.
Se vi ricordate infatti, nella formulazione originaria i pagamenti rateali della rottamazione erano previsti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, le restanti 16, tutte di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. ( si veda ROTTAMAZIONE QUATER: TUTTO CHIARO? ).
Purtroppo poi si attivò una escalation di proroghe a dir poco clamoroso per cui si passò a identificare la prima rata prima al 23 settembre, poi al 31 ottobre ( Al riguardo Si allontana al 31 ottobre la scadenza per la prima rata della rottamazione ) fino ad avere col milleproroghe la concessione di evitare la decadenza pagando ADDIRITTURA entro il 20 marzo 2024 le prime tre rate. ( Si riprenda ROTTAMAZIONE QUATER: FINO AL 20 MARZO NON SI DECADE DALLA RATEAZIONE. )
Quello che a prima vista poteva apparire un grosso vantaggio per il debitore ( aver tenuto in stand by i debiti AR per così tanti mesi) per chi ha difficoltà reali nella gestione delle risorse non lo è stato affatto.
Anche per questi motivi poteva aver senso concedere nuovamente la possibilità di fare di nuovo la domanda per la rottamazione anche per quegli anni, tuttavia, se per motivi di necessità di coperture, opportunità politica e per complessità di applicazione di nuove regole ciò non è stato possibile, la via decisamente più agevole è quella di concedere almeno la facoltà di rottamare i ruoli più recenti.
Vedremo presto se questo diventerà realtà.
Articolo di Fabiana Nesi
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