Stanno arrivando le risposte alla Rottamazione Quater : occhio alle e-mail anche sotto l’ombrellone.

yellow beach umbrella

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha iniziato a evadere le richieste della Rottamazione il cui primo pagamento è il 31 ottobre 2023.

Gentile Contribuente xy,
in merito alla Sua dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il xy/xy/2023 prot. n. 0-000000000000000,
per i carichi relativi all’ambito provinciale di xxxxxx elencati nel “Prospetto di sintesi” che trova nelle pagine successive, Le comunichiamo quanto segue:
Debito residuo alla data delxxxxxxxxxxxx euro yyyyyyy (A)
Debito oggetto di definizione agevolata euro XXXXXXX (B)
Debito da pagare per la definizione euro ZZZZZZ (C)
Debito residuo ESCLUSO dalla definizione agevolata xyxyxyxyx (D)

Inizia così il DOCUMENTO che sancisce l’accoglimento totale o parziale della richiesta di rottamazione.

Alcuni contribuenti, a seconda delle Provincie e della data di inoltro della domanda hanno iniziato a riceverlo dal 01 Agosto 2023, altri lo troveranno nei prossimi giorni nella casella di posta elettronica indicata in sede di domanda di adesione.

Segue il prospetto riepilogativo delle rate richieste in coerenza con quanto stabilito dalla legge, il prospetto di sintesi con l’individuazione delle singole cartelle con l’originale pretesa e la cifra dovuta a seguito della definizione agevolata ed i moduli di pagamento per il versamento delle prime rate.

Come di consueto, in caso di pagamento rateale “lungo” l’Agenzia Entrate Riscossione NON emette e consegna subito tutti i moduli di pagamento, riservandosi di consegnarli al contribuente in prossimità delle successive scadenze.

Per tale motivo resta di discreta importanza mantenere “in vita” la e-mail indicata per la rottamazione fino al 2027 oppure , lo stesso, dovrà accedere in autonomia con Spid o Smart Card al sito di AeR per scaricare le rate mancanti o perdute.

Ricordiamo che il pagamento potrà essere effettuato, attraverso:

  • il sito http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedendo alla sezione “Servizi”;
  • l’App Equiclick;
  • i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
  • gli uffici postali, sportelli bancari, bancomat e tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
  • gli sportelli “fisici” di cui può trovare l’elenco collegandosi al portale http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
  • La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su http://www.pagopa.gov.it.

Il pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente richiedendo, pertanto, l’addebito diretto delle somme dovute per la definizione agevolata con le modalità indicate nell’apposita sezione del portale http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it.


Nel caso in cui il contribuente intenda effettuare il pagamento solo per alcuni dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione, potrà, accedendo al portale http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it, scaricare i relativi moduli di pagamento da utilizzare per il versamento.


Resta inteso che per i carichi per i quali non si intendesse effettuare il pagamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione, nei termini di legge, dovrà riprendere l’attività di recupero coattivo.


Contro questo atto è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ricorso con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado per i soli crediti tributari; con riferimento agli altri crediti, l’impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Nel caso in cui si dovessero riscontrare errori penalizzanti è quindi di fondamentale importanza tener conto della data di ricezione della e-mail con la quale si è ricevuto il responso della richiesta di adesione.

Conoscere l’esito e le cifre definitive dovute per il prossimo autunno con un po’ di anticipo teoricamente dovrebbe agevolare una positiva risposta da parte del debitore che, anche se già era propenso ad ottemperare i propri debiti quando ha compilato la domanda mesi fa, magari ha incontrato in questi mesi eventi e/o circostanze che potrebbero aver compromesso la totale sistemazione delle sue pendenze

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

COSA SUCCEDE SE SI DECADE DALLA RATEAZIONE DELLA ROTTAMAZIONE QUATER?

Diversamente dalle precedenti versioni della rottamazione, nell’ipotesi di decadenza, il contribuente potrà nuovamente accedere alla rateazione ordinaria.

In tal caso, ove la richiesta di rateazione non dovesse essere superiore a 120.000 euro, non sarà neppure necessario dimostrare lo stato di difficoltà economico in cui si trova il contribuente.

Tale possibilità spiega, quindi, le ragioni che potrebbero aver indotto i contribuenti, durante questi mesi, a presentare due o più istanze di rottamazione.

Deve però considerarsi che nel caso in cui il contribuente si trovasse in difficoltà e non fosse in grado di pagare le diciotto rate relative alla rottamazione potrebbe trovare una soluzione anche laddove fosse stata presentata un’unica istanza di rottamazione

.In particolare, il contribuente potrà individuare le cartelle che intende ancora considerare valide ai fini della rottamazione e, per differenza, le cartelle per le quali, incontrando difficoltà economiche non previste intende non pagare e, di conseguenza, decadere dal beneficio.

Per riepilogare l’argomento si consiglia la lettura dei seguenti articoli già pubblicati nel Blog:

E’ ON LINE LA DOMANDA PER LA ROTTAMANZIONE QUATER

ROTTAMAZIONE QUATER: TUTTO CHIARO?

Si allontana al 31 ottobre la scadenza per la prima rata della rottamazione

Articolo di Fabiana Nesi

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