Quel che c’è di buono SUBITO in seguito
al D.L. 11 del 16 febbraio 2023
E’ in vigore dal 17 febbraio il Decreto Legge 11 pubblicato sulla G.U. in tutta fretta nella sera precedente dopo un annuncio in conferenza stampa.
Occorre una buona dose di pragmatismo e anche attitudine al problem-solver per andare oltre alla parte destabilizzante di questo provvedimento e riconoscere delle potenzialità SUBITO favorevoli dentro i suoi articoli.
Qui, ci concentreremo su quello che ci è UTILE e che permette di MIGLIORARE le possibilità di risolvere alcuni blocchi e problemi che abbiamo incontrato strada facendo.
Ovviamente, si sta parlando di OPERAZIONI DI CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA da SUPERBONUS E BONUS EDILIZI.
Finalmente si è fatta chiarezza sugli obblighi degli acquirenti dei crediti di imposta che consentono loro di essere esclusi dai rischi di responsabilità tributaria solidale per concorso colposo nella violazione;
Si è data infatti la possibilità di beneficiare dei bonus edilizi mediante le opzioni di sconto o cessione sino alla naturale scadenza prevista dall’art. 121 del DL 34/2020 (2024 e, per il superbonus 2025) anche se solo per le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro la data di entrata in vigore del decreto.
I crediti “incagliati” con questa mossa, sono da oggi più appetibili.
E’ stato scelto di dare certezze, in termini di responsabilità, alle banche e a TUTTI gli altri potenziali acquirenti, indicando espressamente quali tipi di “controlli di qualità del credito” escludono ogni ipotesi colposa in capo all’acquirente al quale venisse ceduto un credito d’imposta basato su una detrazione inesistente o non spettante.
Oltre a questo il il fatto che DAL 17 FEBBRAIO 2023 non NASCERANNO ALTRE pratiche edilizie con la possibilità di optare per la trasformazione della detrazione in CREDITO D’IMPOSTA O SCONTO IN FATTURA, rende gli importi maturati e maturandi dei beni quantificabili e in esaurimento.
L’insieme di questi due aspetti, da un lato riduce drasticamente le preoccupazioni legate all’acquisto e nel contempo aumenta l’appetibilità del credito.
Chi avesse avuto interesse all’acquisto, infatti, fino ad oggi aveva due forti freni: da un lato temeva di incappare in una azione di responsabilità e dall’altro, per questo, rimandava al futuro un eventuale acquisto confidando nel mercato e nelle operazioni future che sembravano non aver motivo di arrestarsi.
Tutto questo adesso è finito:
chiunque abbia interesse all’acquisto, a seguito del DL 11 16/02/23 SA che:
- dotandosi della documentazione elencata dalla norma, ed essendo in buona fede, non sarà coinvolto in concorso in violazione
- Più che rimanda e minori saranno i crediti acquistabili.
Questo potrebbe senz’altro favorire tutti gli istituti di credito oltre a Poste i quali potranno agevolmente rivendere e fare nuovi acquisti, MA agevolerà anche l’acquirente PRIVATO che potrebbe fare un piccolo investimento proporzionato al proprio carico fiscale ed ottenerne un beneficio senz’altro maggiore di tantissimi prodotti finanziari in circolazione.
E’ importante rimarcare inoltre che
è stata fatta doverosamente salva la possibilità di continuare ad avvalersi delle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020, in luogo della detrazione in dichiarazione, sino al vigente orizzonte temporale (2024 e, per il superbonus, 2025), con riguardo a tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, risultavano già presentati i titoli edilizi abilitativi.
RICORDIAMO QUINDI QUALI SONO I DOCUMENTI DA RICHIEDERE IN CASO DI ACQUISTO DI CREDITI D’IMPOSTA:
« a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in
essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non e’ dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruita’ delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai
tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente
articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Parrebbe evidente , riguardo a tutte le dichiarazione sostitutive di notorietà citate, che le stesse non debbano essere rese dal committente privato MA da uno dei tecnici affidatari degli incarichi correlati. Solo chi ha la specifica competenza può dichiarare con compiutezza regolarità di una mancanza documentale.
E’ importante ricordare, nonostante dovrebbe essere ormai assodato, che il Verbale dell’assemblea condominiale deve essere COMPLETO della delibera che approva i lavori che quindi devono essere citati sia come opere che come importi. Al verbale deve essere allegata anche la tabella millesimale.
Il comma 6-ter, inoltre specifica che l’esclusione dalle responsabilità citate al comma 6-bis opera anche riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da a) a i).
In ogni caso il Decreto Legge 11 chiarisce :
” 6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravita’ della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilita’ solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».
Concentriamoci e dedichiamo tempo a trovare soluzioni per disincagliare i troppi crediti fermi NON solo sui cassetti fiscali MA anche i tantissimi che sono ancora da formalizzare mediante le comunicazioni delle opzioni all’Agenzia delle Entrate.
I Dottori Commercialisti ed anche gli Avvocati possono fornire un supporto cruciale in questa fase e certamente insieme ai tecnici accompagnare i committenti verso operazioni di compravendita in alcune occasioni salvifiche.
Articolo di Fabiana Nesi
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Una opinione su "ESCLUSO IL CONCORSO IN VIOLAZIONE CON REGOLE CERTE NELL’ACQUISTO DI CREDITI D’IMPOSTA."
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