Vengono concessi due mesi di tempo in più agli enti territoriali , Comuni e Casse di Previdenza Professionali, per decidere SE e COME applicare la norma sullo stralcio dei ruoli.
Con un emendamento al DL 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto “Milleproroghe”), viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (tra cui ad esempio gli enti territoriali, i Comuni, le Casse di previdenza professionale) possono deliberare:
a) di non aderire
all’annullamento dei ruoli, secondo i termini previsti dall’art. 1 commi 227 e 228 della L. 197/2022, il quale ha stabilito che possono essere automaticamente annullati i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro, affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
b) “l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”.
Attraverso tale modifica viene, quindi, esteso anche ai carichi formati dagli enti diversi da quelli statali il medesimo beneficio previsto in caso di annullamento dei ruoli delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali statali.
Si consideri che l’art. 1 commi 227 e 228 della L. 197/2022 in origine aveva previsto che, in caso di stralcio dei ruoli di enti diversi da quelli statali fino a 1.000 euro, l’annullamento automatico riguarda esclusivamente le sanzioni, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora, mentre era escluso che l’annullamento potesse operare “con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”.
In base all’emendamento in esame, invece, gli enti non statali hanno la facoltà,
previa delibera da approvare entro il 31 marzo 2023,
di applicare la norma sullo stralcio dei ruoli, annullando integralmente i carichi di valore fino a 1.000 euro alla data di entrata in vigore della legge di conversione, affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, in base alla disciplina prevista per gli enti statali dall’art. 1 commi 222 e ss. della L. 197/2022.
L’emendamento approvato, di conseguenza, rinvia l’annullamento dei ruoli (fissato in origine al 31 marzo 2023) al 30 aprile 2023;
tale slittamento provoca di fatto la sospensione della riscossione dei carichi fino al 30 aprile 2023,
e questo sia nel caso in cui l’ente non statale deliberi entro il 31 marzo 2023 di non applicare la disciplina introdotta con la norma in esame, sia qualora deliberi di annullare integralmente i carichi fino a 1.000 euro affidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Articolo di Fabiana Nesi
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