NON DIMENTICATE LA SPESA DEL COMMERCIALISTA NELLE ASSEVERAZIONI
Questo è ciò che ci ricorda la risposta all’Interpello n. 904 – 2020/2022 della DRE Lombardia.
Come si legge nel documento, l’istanza è stata presentata da un professionista che chiedeva se fosse possibile effettuare uno sconto in fattura al proprio cliente per l’apposizione del visto, sebbene nell’asseverazione dei costi fossero incluse solo le spese tecniche professionali e le spese di appalti, senza riportare quelle del Dottore Commercialista che avrebbe sottoscritto il visto di conformità.
La Direzione Regionale delle Entrate, rispondendo negativamente spiega che:
«laddove l’onorario professionale per l’apposizione del visto di conformità dell’istante non sia oggetto di apposita asseverazione, lo stesso non potrà rientrare tra le spese che danno diritto alla detrazione (e per le quali può essere esercitata, in via alternativa, l’opzione dello sconto in fattura)».
La procedura corretta, per ottenere detrazione e sconto in fattura, è asseverare la spesa relativa a questo onorario, facendola rientrare nei massimali previsti per ogni categoria di intervento agevolato.
Nel caso in cui vengano superati questi limiti, non sarà possibile avere la detrazione.
La Dre Lombardia indica diversi elementi a supporto di questa impostazione:
- Enea con una nota di chiarimento riferita al computo metrico da allegare all’asseverazione aveva già spiegato che questo deve contenere, tra le altre cose, le spese per il rilascio del visto di conformità.
- Anche la risposta 2 delle linee guida per la «Classificazione del rischio sismico delle costruzioni», elaborate a febbraio 2021 dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, aveva chiarito che, nonostante nelle due asseverazioni per l’ecobonus (ordinario o super), contenute negli allegati 1 e 2 del decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, compaiano solo i riferimenti dei costi dei lavori e non quelli delle prestazioni professionali, nella voce «ammontare complessivo delle spese» (potenzialmente detraibili) vanno inseriti tutti i costi, compresi anche quelli relativi ai professionisti, alle asseverazioni e al visto di conformità.
In particolare, gli onorari professionali devono essere suddivisi tra i vari tipi di intervento.
Se vengono realizzati diversi interventi (ad esempio, il miglioramento sismico, il cappotto, le
finestre), il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali anche i compensi per i visti di conformità devono essere asseverati all’esecuzione dell’intervento deve essere «imputato ad ogni singolo intervento (la cui riconducibilità deve essere attestata dal competente tecnico) in relazione alla prestazione svolta» (circolari 23 giugno 2022, n. 23/E e 27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 2.2.2).
Se ciò non è possibile, perché si tratta di costi per prestazioni riferite a più categorie di opere (ad esempio, edili, impiantistiche termotecniche, impiantistiche elettriche), devono essere suddivisi, sempre dal tecnico che assevera l’opera all’Enea o nell’allegato B-1 per il bonus casa, «proporzionalmente all’importo dei lavori dei singoli interventi» (risposta 2 delle Linee guida).
Tenuto conto di questa impostazione , l’onorario per l’apposizione del visto di conformità,
dovrà essere pagato al Commercialista tramite bonifico parlante prima dell’asseverazione tecnica e quindi prima della definitiva apposizione del visto , esattamente come accade per la prestazione del tecnico asseveratore che deve veder saldate le sue competenze prima della firma della sua Asseverazione.
Tale interpretazione che ha destato meraviglia in parte dei professionisti interessati, sia tecnici che Commercialisti, si ritiene tuttavia corretta e condivisibile in relazione al Superbonus, per il quale sia che si voglia procedere a futura cessione del credito sia che si voglia detrarre in dichiarazione è soggetto sostanzialmente sempre all’apposizione del visto di conformità. ( unica eccezione l’accesso alla precompilata di AdE).
Sul fatto poi che gli importi debbano essere ripartiti proporzionalmente in base agli interventi si è già ampiamente parlato in Come ripartire le Spese Professionali nelle pratiche dei Super Sisma Bonus ed Super Ecobonus 110%.
Si conclude con una specifica:
le Spese per il visto di Conformità detraibili sono esclusivamente quelle relative all’effettivo professionista che invierà la Comunicazione dell’opzione del Credito corretta e e definitiva ad Ade o che procederà all’invio della dichiarazione dei Redditi del committente.
Tale inciso nasce dall’osservazione pratica di casi reali.
Non è infatti infrequente che il Committente possa decidere di ricorrere a stralci di incarichi e a nuove nomine ANCHE dopo aver pagato parcelle al Professionista in acconto.
Oppure che a seguito di una pratica non andata a buon fine si tenti di rimediare con un diverso professionista a far revisionare la pratica e a farla reinviare all’Agenzia delle Entrate.
IN TALE CIRCOSTANZA si ritiene che la spesa contenuta dentro l’asseverazione e relativa a un Nominativo differente NON possa essere considerata effettivamente recuperabile.
Su questo aspetto non si riscontrano risposte o chiarimenti da parte dell’Agenzia ma si ritiene sufficiente considerare che la detraibilità attiene solo alle spese che direttamente consentono all’intervento di essere cedibile/detraibile.
Articolo di Fabiana Nesi
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