Come ripartire le Spese Professionali nelle pratiche dei Super Sisma Bonus ed Super Ecobonus 110%

I criteri corretti tra le maglie delle norme e i pareri dell’Agenzia delle Entrate.

Una voce di spesa onnipresente in tutte le pratiche relative agli interventi inquadrabili nell’art. 119 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 è quella delle spese professionali.

La peculiarità della normativa difatti amplifica non solo gli adempimenti obbligatori per il conseguimento della detrazione maggiorata ma moltiplica la quantità di professionisti coinvolti nell’operazione.

I principali professionisti interessati dalle pratiche relative ai superbonus di cui all’art 119 D.L. 34/2020 sono:

I tecnici:

Geometri

Architetti

Ingegneri

i consulenti fiscali:

Dottori Commercialisti

Esperti Contabili

Consulenti del Lavoro

Periti ed Esperti iscritti nei ruoli delle CCIAA

Responsabili dei CAF

Ovviamente non tutti saranno necessari per ogni singola pratica ma tendenzialmente non si scende mai al di sotto di tre figure.

I tecnici, oltre all’attività di progettazione tecnica e di eventuale direzione lavori, sono chiamati a predisporre le asseverazioni, le attestazioni di congruità delle spese e a rilasciare gli attestati di prestazione energetica.

I consulenti invece intervengono in ambito della pianificazione fiscale e finanziaria, e in caso di cessione del credito o di sconto in fattura art. 121 D.L. 34/2020 sono chiamati ad apporre il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto all’agevolazione, nonché alla verifica delle asseverazioni rilasciate dai tecnici.

Sono tutti detraibili I compensi che i tecnici ed i consulenti fiscali addebitano ai committenti finali ai fini dell’agevolazione del 110%?

L’articolo 119, comma 15, D.L. 34/2020, consente di detrarre le spese sostenute per il rilascio degli attestati di prestazione energetica (Ape), per le asseverazioni e per il rilascio del visto di conformità.

Con la circolare AdE 24/E/2020 sono state agevolate anche le spese sostenute per la progettazione, l’effettuazione di perizie, le ispezioni ed i sopralluoghi, le spese preliminari e gli studi di fattibilità del progetto.

Tutte le spese professionali sono detraibili solo se l’intervento a cui si riferiscono viene effettivamente realizzato.

Per ottenere la detraibilità dei compensi occorre che siano rispettati i seguenti limiti:

  1. devono rientrare nella capienza massima di spesa prevista dal decreto interministeriale per ogni specifico intervento ammesso alla detrazione (Decreto Requisiti 06.08.2020);

    2- quelli dei tecnici devono essere congrui alle spettanze di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17.06.2016 (Decreto Parametri), così come previsto dalla lettera c dell’allegato A par. 13.1 del Decreto Requisiti. In esso si legge: ” sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Oltre a queste soglie i compensi corrisposti rimangono interamente a carico del beneficiario dell’agevolazione.

Mentre per i tecnici, nel determinare la parte dei loro compensi detraibili secondo quanto previsto dalla legge stessa devono rispettare i valori massimi delle prestazioni professionali previsti dal Decreto Parametri NON sono stati previsti dei parametri di congruità per le spese di rilascio del visto di conformità dei consulenti fiscali.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti suggerisce di far riferimento all’art 21 D.M. 140/2012 che testualmente recita  : “Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazione di singoli beni, diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione di relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”

Sulla questione che nel testo normativo si fa riferimento per il settore tecnico al Decreto Parametri per la determinazione dei compensi nelle opere pubbliche si è a lungo dibattuto.

 Da anni infatti  vige il regime di abolizione delle tariffe  nei rapporti con la Committenza Privata pertanto si ritiene che l’indirizzo normativo abbia avuto come obiettivo quello di fornire esclusivamente dei massimali per la determinazione dell’ammontare delle spese tecniche.

A tal proposito l’Ordine degli architetti di Torino, ha precisato che: “(…) il professionista può, per calibrare l’onere delle varie voci del proprio preventivo, orientarsi con quanto prevede la tabella del Decreto Parametri, facendo molta attenzione a non superarne il valore complessivo per evitare di incorrere in problemi in caso di verifiche e controlli. (…)  Il riferimento al Decreto Parametri per le Opere Pubbliche inserito nel Decreto Requisiti, come limite massimo che la parcella del professionista può raggiungere, è il riferimento più completo a disposizione dal punto di vista normativo per l’orientamento del professionista nella determinazione dei corrispettivi delle prestazioni”.

L’OAT precisa che il preventivo redatto dal tecnico potrà essere: articolato in qualsivoglia modo, purché, come previsto dalla legge, sia suddiviso nelle specifiche voci di prestazione, ciascuna comprensiva delle spese e degli oneri fiscali”.

 Inoltre viene sottolineato che il corrispettivo di quasi tutte le prestazioni Superbonus 110% è determinabile dal professionista in piena autonomia, ma con importi massimi che non devono superare quelli del Decreto Parametri che, in ogni caso, non deve essere in nessun modo citato all’interno di preventivi e contratti.

Riguardo alla parte Fiscale e Commerciale sono in ogni caso escluse tutte le spese per le mere consulenze fiscali rese dai consulenti, in quanto non previste dalla legge e non afferenti direttamente i singoli interventi agevolabili (risposta AdE n. 9 del videoforum 30.05.2019 applicabile senz’altro anche in tema di Superbonus).

La questione si complica quando ci sono più interventi agevolati ex art. 119 D.L. 34/2020 perché in questo caso occorre che tutti i professionisti debbano ripartire i compensi per ciascun intervento.

 Supponendo per esempio interventi di isolamento termico, fotovoltaico e impianto di riscaldamento la parcella dei tecnici andrà suddivisa suddividendola tra le varie voci.

Laddove non sia possibile la ripartizione, in quanto la prestazione professionale si riferisce a più interventi, si ritiene adeguato l’utilizzo di un criterio proporzionale.

Le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano a pieno in questa logica.

Casistica differente si ha in tutti quei casi in cui le opere potrebbero realizzarsi strutturandosi in più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, in parte riferibili al superbonus e per la parte restante facenti capo a bonus edilizi con detrazione percentuale inferiore.

 Ad esempio nell’ambito del superbonus e del recupero edilizio articolo 16-bis Tuir: in tal caso la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E/2020 sostiene che “il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”

Le parcelle professionali in questo caso dovranno essere emesse e pagate in maniera distinta su base proporzionale o – quando possibile – analitica e il committente dovrà prestare attenzione in questo particolare frangente anche al diverso codice da associare al bonifico parlante.

Inoltre  si ricorda che con risposta all’interpello 423/2021 l’Agenzia delle Entrate  trattando  il caso  di demolizione e costruzione, poiché il superbonus energetico non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam, ha chiarito che il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi”.

Stante la il tenore della risposta si può ritenere che la medesima possa essere applicabile anche per ciò che attiene ai compensi professionali.

In ultima analisi si fa presente che con risposta all’interpello 254/2021 sono state escluse dalle spese professionali detraibili i maggiori compensi richiesti dagli amministratori di condominio per il coordinamento dell’operazione e le spese del general contractor.

Quest’ultimo è tenuto a fatturare al cliente le spese pagate ai professionisti senza alcun rincaro, riportando puntualmente in fattura le spese sostenute e i soggetti che le hanno rese.

Articolo di Fabiana Nesi

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