Vediamo insieme come le forze politiche intendono risolvere o almeno migliorare la complessa situazione creatasi intorno alle Cessioni dei Crediti da Superbonus e bonus minori
EMENDAMENTI AL DL N. 115/22 “AIUTI BIS”
E’ iniziata oggi la discussione delle le proposte di correzione al D.L. 115/22, leggiamo insieme , quelli che sono alcuni dei punti che interessano o potrebbero interessare lo sblocco delle pratiche Edilizie e di quelle di Cessione dei Crediti D’imposta art. 121 D.L. 34/2020:
- 12.0.8
«Art. 12-bis. (Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ”a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo
possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.”, sono soppresse.(omissis) - 12.0.10 – 12.0.11
«Art. 12-bis. (Bonus edilizi – Responsabilità del cessionario finale) All’articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ”. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto”;
b) alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ”. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto’‘». - 31.0.2
«Art. 31-bis. (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) Per i cessionari di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 non si applica la responsabilità in solido di cui all’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». - 33.0.1
«Art. 33-bis. (Adempimenti delle banche in materia di superbonus) All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
”7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all’articolo 21, comma i del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.”». - 33.0.2
«Art. 33-bis. (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti relativi al superbonus)Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 121, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Ai fini del presente articolo, si presume, in ogni caso, la buona fede dei cessionari, tenuti, come tali, solo all’ordinaria diligenza nella valutazione del credito oggetto di acquisto o di cessione.”;
b) all’articolo 122-bis, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Resta ferma la necessità di tutelare i cessionari in buona fede e di rispettare il principio di non inutile aggravamento dei procedimenti amministrativi”». - 33.0.3 (Testo 2) (PROROGA UNIFAMILIARI )
«Art. 33-bis. (Disposizioni in materia di superbonus per le unità immobiliari) All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ”31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2023”;
b) le parole: ”30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: ”30 giugno 2023”. - 33.0.4
«Art. 33-bis. (Credibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 34 del 2020)All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alla lettera a), le parole: ”due ulteriori cessioni solo se effettuate” sono sostituite
dalle seguenti: ‘‘ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: ”società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: ”, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58′‘;
2) al comma 1, alla lettera b), le parole: ”due ulteriori cessioni solo se effettuate” sono sostituite dalle seguenti: ”ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: ”società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: ”, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
”1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall’istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d’imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.’‘;
4) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
”1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L’Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all’articolo 122-bis.”;
5) al comma 2, le seguenti parole: ”di una delle opzioni di cui al comma i dell’articolo 121 del
decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero” sono soppresse.». - 42.0.3
«Art. 42-bis (Disposizioni volte a favorire la fruizione dei bonus edilizi) All’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”La quota di crediti d’imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, e non utilizzata dagli stessi, è usufruita anche negli anni successivi.”;
b) al, comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ”La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.”;
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
”6-bis. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del comma 1, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall’intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.”. In considerazione della specificità dei bonus fiscali destinati a rendere fruibile il ripristino antisismico e l’efficientamento energetico del patrimonio anche alle fasce di popolazione con minor reddito, il Ministro dell’economia e finanze, per il tramite dell’Agenzia delle entrate, provvede alla modifica delle disposizioni interpretative e regolamentari relative alle regole sulla necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti di cui all’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, escludendo dai profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita
sintomatici della falsità del credito, il criterio dell’incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, nonché il criterio della sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare. Al fine di favorire la cessione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 121 comma 1, lettera a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l’Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d’imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando misure uniformate per la gestione documentale e delle istruttorie, a tutela dell’affidabilità dei cedenti.». - 42.0.14
«Art. 42-bis. (Concorso nella violazione)Ai fini dell’applicazione dell’art. 121, comma 6 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, il concorso nella violazione si verifica esclusivamente allorquando siano contestualmente presenti i seguenti
elementi: una pluralità di soggetti agenti; la realizzazione di una fattispecie di reato; il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato; la piena consapevolezza di contribuire, con la propria partecipazione, alla realizzazione di un reato. Il cessionario e il fornitore che ha concesso lo sconto non concorrono in ogni caso alla violazione qualora nell’espletamento dell’attività di controllo finalizzata all’acquisizione del credito non siano consapevoli, in relazione al livello di diligenza utilizzato nell’effettuare
tale attività, di partecipare alla realizzazione di un reato. In tale ipotesi il cessionario e il fornitore che ha concesso lo sconto non sono responsabili in solido con il soggetto cedente.»
Per ciò che compete la parte tecnica l’Ingegner Carlo Pagliai sull’argomento ha già fatto una bella diretta domenica 4 settembre 2022 fornendo i suoi pareri e commenti insieme ai partecipanti.
Considerato che gli emendamenti sono frutto del lavoro delle varie forze politiche presenti ad oggi in Parlamento personalmente mi astengo dal commentare la forma e l’incisività dei diversi punti, che potrebbe essere anch’essa migliorata o modificata, mi limito a prendere atto della sostanza del contenuto delle varie richieste che fondamentalmente si riassumono in :
A . PROROGARE i termini per le UNIFAMILIARI
B. ELIMINARE LE RESPONSABILITA’ DEGLI ACQUIRENTI DEI CREDITI
C. DILATARE I TEMPI PER “RIASSORBIRE” IL MONTE DEI CREDITI GIA’ ACQUISITI
D. RAFFORZARE I CONTROLLI AL FINE DI INNALZARE LA SOGLIA DI SICUREZZA NEGLI ACQUISTI.
Cosa manca?
Per esempio si poteva pensare di ragionare anche su questi punti:
a. ampliare la soglia dei massimali dovuta per gli incrementi dei costi dell’energia almeno per gli interventi in corso di esecuzione dal 2021,
b. diversificare le scadenze provvedendo a prorogare gli interventi relativi agli efficientamenti energetici
c. concedere alle Imprese con punteggi ISA eccellenti e iscritte SOA di compensare gli sconti in fattura senza distinzione di anni di maturazione
d. Creare una forma tutela contro il rischio di fallibilità per le imprese in crisi di illiquidità derivante da mancato incasso degli sconti in fattura
Vedremo a breve cosa sarà deciso con la conversione in Legge del D.L. 115/22, per il resto, entro Dicembre col nuovo Governo scopriremo insieme quale e se ci sarà un futuro per le Cessioni dei Crediti e gli Sconti in fattura.
Articolo di Fabiana Nesi
Copyright2022 fabiananesicommercialista
Iscriviti per seguire il mio Blog
Devi accedere per postare un commento.