Superbonus 110%: l’uso privatistico non basta.

Secondo il Fisco anche se il contribuente detiene l’immobile per uso privato non può accedere al Superbonus quando la proprietà è di un’ impresa.

L’ applicabilità del Superbonus 110% previsto dall’art.119 D.L. 34.2020 non trova pace.

A onor del vero a non trovare la giusta sintesi sembra essere, per alcuni dettagli, proprio l’Agenzia delle Entrate.

L’argomento è, ancora una volta, il perimetro all’interno del quale sia soggettivamente ammissibile usufruire del Bonus Irpef del 110%.

Nell’ articolo 119 del D.L. 34/2020 comma 9 lettera b) il legislatore esclude le persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni dall’alveo di coloro che possano usufruire del Superbonus 110%.

Esattamente la norma recita:

"Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli interventi effettuati: 
    a)  dai  condomini  e  dalle  persone  fisiche,   al   di   fuori
dell'esercizio di attivita'  di  impresa,  arte  o  professione,  con
riferimento agli interventi su edifici  composti  da  due  a  quattro
unita' immobiliari distintamente accatastate, anche se  posseduti  da
un unico proprietario o in comproprieta' da piu' persone fisiche; 
    b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto
previsto al comma 10;(...)" 

Leggendo attentamente il comma 9 dell’articolo 119 D.L. 34/2020 si realizza che è la CONDIZIONE SOGGETTIVA DI COLUI CHE EFFETTUA L’INTERVENTO CHE DEVE ESSERE VERIFICATA .





Non è il D.L. 34/2020 che limita la possibilità di accesso al Superbonus agli interventi su immobili qualificabili come beni relativi all’impresa ai sensi dell’art. 65 TUIR e beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni ai sensi dell’art. 54 comma 2 TUIR bensì la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate nr. 24 dell’8 agosto 2020. 
E' qui che il FISCO ribalta SOTTILMENTE l'ottica del disposto normativo : PER L'AGENZA DELLE ENTRATE NON CI SI DEVE LIMITARE A OSSERVARE CHE CHI EFFETTUA L'INTERVENTO LO FACCIA NELLA SFERA PRIVATISTICA, OCCORRE VERIFICARE CHE GLI IMMOBILI NON SIANO QUALIFICABILI COME BENI RELATIVI ALL'IMPRESA O CHE SIANO STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE.   
 

Sul punto gli interpelli 65/2021 e 198/2021 avevano risposto ad alcuni casi ( al riguardo si riprenda : L’uso promiscuo dell’abitazione detenuta in modo non esclusivo nel super ecobonus 110%)

In entrambi i casi i contribuenti erano interamente proprietari dell’immobile perciò restava il dubbio se la preclusione fosse da seguire solo nel caso che l’immobile fosse di esclusiva proprietà del Professionista/Imprenditore o se comprendesse anche i casi in cui l’abitazione fosse altresì in parte di proprietà di terzi privati

Nell’interpello 191-173/2021 della DRE CALABRIA chiudeva il cerchio alla questione affermando 2 principi:

  • la “valutazione deve essere effettuata in senso oggettivo, per cui la detrazione spetterà sul 50 % della spesa in tutte le ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato “promiscuamente” per l’esercizio di arti, professioni o attività commerciale, anche da conviventi o comunque da soggetti diversi da coloro che sostengono la spesa e intendono fruire delle detrazioni.”
  • “occorre considerare che a tutt’oggi l’immobile oggetto di intervento risulta essere luogo di esercizio dell’attività del padre convivente dell’istante, per come indicato nella dichiarazione di inizio attività e mai variato. Ne discende che tale immobile sia utilizzato (o, comunque, possa essere potenzialmente utilizzato)anche per lo svolgimento dell’attività professionale, con conseguente possibilità di deduzione dei relativi costi secondo le regole stabilite per la determinazione del reddito di lavoro autonomo (es. art. 54 TUIR). Si ritiene pertanto che – ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa e non oggetto del presente interpello – il Superbonus spetti esclusivamente sul 50 % delle spese sostenute”

Ovvero, la DRE escludeva dal 110% in misura piena anche le situazioni in cui l’attività di impresa non sia attribuita alla persona fisica che richiede il superbonus , oltre al fatto che considerava rilevante anche l’attività potenziale e/o occasionale . ( nell’articolo ALLERTA MASSIMA PER INTERVENTI SVOLTI DAI PROPRIETARI SU ABITAZIONI LOCATE A TERZI. sono riportati tutti i dettagli e diverse altre importanti considerazioni in merito)

A questo punto si riteneva di aver argomentato tutte le posizioni invece non è così

Alla DRE Toscana è stato chiesto infatti un chiarimento in merito ad un altro legittimo dubbio.

Posto che l’art 119 , come abbiamo evidenziato all’inizio, mi indica chi sono i soggetti ammessi a richiedere il Superbonus 110%, dichiarando INDIRETTAMENTE CHE LA PERSONA FISICA FUORI DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA O PROFESSIONE può beneficiare della maxi detrazione,

Chiarito che tra i soggetti inclusi tra coloro che possono effettuare l’intervento il legislatore ha incluso i DETENTORI ,

L’Istante nell’interpello 919 -846/2021 chiede se può ottenere il Superbonus 110% in qualità di inquilino con regolare contratto di abitazione ad uso abitativo essendo la proprietà detenuta da una Società Immobiliare.


Secondo l’Agenzia delle Entrate, ancora una volta la risposta è negativa :

“benché il contratto di locazione configurerebbe in capo all’istante un valido titolo di detenzione degli immobili di proprietà della società, tuttavia le unità immobiliari interessate dagli interventi non sono appartenenti all’ambito privatistico, in quanto si tratta di beni relativi all’impresa”

A questo punto NONOSTANTE che da nessuna parte della legge ciò sia mai stato riportato e che – anzi- sia pacificamente chiaro nella norma che l’USO PRIVATISTICO dovrebbe essere controllato in capo al richiedente, non resta altro che rilevare che PER IL FISCO questa circostanza NON BASTA.

Secondo la prassi sempre più consolidata E’ L’IMMOBILE CHE DEVE ESSERE SOTTO LA LENTE DI OSSERVAZIONE e IN QUALSIASI CASO IN CUI LO STESSO POSSA ESSERE – ANCHE E SOLO POTENZIALMENTE, OCCASIONALMENTE O AGGIUNTIVAMENTE – INTERSSATO DA UNA ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE O PROFESSIONALE , il Superbonus 110% chiunque lo chieda, non sarà mai concesso ( o lo sarà in misura ridotta).

Quanta distanza si è creata tra il testo ordinato dal legislatore e la prassi fiscale ?

Che il Superbonus 110% fosse una norma volta ad incentivare la crescita era apparso chiaro e ben accetto a tutti, ma che nell’elenco delle attività a cui è rivolto l’incremento lavorativo fosse incluso il settore del contenzioso forse non era stato da tutti ancora ben valutato.

Solo un forte riesame complessivo di tutta l’agevolazione svolto al più alto livello normativo a questo punto può ristabilire una più pacifica gestione delle pratiche.

Articolo di Fabiana Nesi

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3 pensieri riguardo “Superbonus 110%: l’uso privatistico non basta.

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