La Sede Amministrativa dell’imprenditore individuale NON blocca il Superbonus

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La Circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate corregge il tiro ridimensionando la portata di vecchie risposte a interpelli

L’Agenzia delle Entrate sta mettendo ordine tra la miriade di argomenti affrontati già negli interpelli, pubblicati o meno sul proprio sito, ed è così che prende le basi la nuova circolare 23/E del 23 giugno 2022.

Ulteriori chiarimenti” sul Superbonus & c. è l’oggetto della carrellata di paragrafi per 130 pagine di cui si compone il testo.

Il paragrafo 2.6 intitolato “Immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche, fuori dall’esercizio di arte, professione e impresa” torna a ridefinire i contorni di una circostanza diffusissima e per la quale si era ripetutamente scritto commentando diversi interpelli .

Al riguardo si riprenda:

L’USO PROMISCUO DELL’ABITAZIONE DETENUTA IN MODO NON ESCLUSIVO NEL SUPER ECOBONUS 110%

Superbonus 110%: l’uso privatistico non basta.

Interpelli 288/2022 e 307/2022: per le abitazioni di Società Immobiliari SI al Superbonus anche su parti esclusive.

e il più attinente al punto che stiamo trattando oggi:

ALLERTA MASSIMA PER INTERVENTI SVOLTI DAI PROPRIETARI SU ABITAZIONI LOCATE A TERZI.

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Come ricorderà chi ha già affrontato il caso, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 aveva già sostenuto che la maxi detrazione non spetta per gli immobili qualificabili come: beni relativi all’impresa ai sensi dell’art. 65 TUIR e beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art. 54 c. 2 TUIR (fatti salvi gli interventi su parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari) ma a seguito di tale indicazione diversi sono stati i quesiti sulla applicabilità del Super Ecobonus 110% nei casi di utilizzo misto dell’abitazione.

Nelle risposte ai primi interpelli sull’argomento si era appurato che:

  1.  (risposta 65/2021) In caso di attività classificata come imprenditoriale o professionale ancorché esercitata in modo occasionale (il caso riguardava un bed and breakfast)”la detrazione è ridotta al 50 per cento”
  2. (risposta 198/2021) In caso che l’utilizzo dell’abitazione ai fini professionali sia limitato a una sola stanza si verificava la medesima barriera.

Non era stato delineato altresì se per la riduzione della percentuale di detraibilità fosse sufficiente avere la sede amministrativa o legale dell’attività anche se materialmente la stessa non vi è esercitata.

Nella realtà sono molte le attività che per le loro peculiarità non hanno alcun rapporto diretto con la fruibilità dell’immobile.

Si pensi ai rappresentanti, agli artigiani che eseguono le prestazioni dai committenti ma anche a molti professionisti e non ultimo a tutte le partite IVA aperte per le attività dell’on line.

Con la risposta all’Interpello 101 173/2021 la Dre Calabria , come avevo commentato nel mio articolo citato sopra, aveva espresso il suo parere molto stringente sull’argomento affermando sostanzialmente che :

la “valutazione deve essere effettuata in senso oggettivo, per cui la detrazione spetterà sul 50 % della spesa in tutte le ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato “promiscuamente” per l’esercizio di arti, professioni o attività commerciale, anche da conviventi o comunque da soggetti diversi da coloro che sostengono la spesa e intendono fruire delle detrazioni.”

“occorre considerare che a tutt’oggi l’immobile oggetto di intervento risulta essere luogo di esercizio dell’attività del padre convivente dell’istante, per come indicato nella dichiarazione di inizio attività e mai variato. Ne discende che tale immobile sia utilizzato (o, comunque, possa essere potenzialmente utilizzato) anche per lo svolgimento dell’attività professionale, con conseguente possibilità di deduzione dei relativi costi secondo le regole stabilite per la determinazione del reddito di lavoro autonomo (es. art. 54 TUIR). Si ritiene pertanto che – ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa e non oggetto del presente interpello – il Superbonus spetti esclusivamente sul 50 % delle spese sostenute”

Nel caso esaminato l’Istante riportava che suo padre aveva una Partita IVA con sede nell’immobile oggetto delle opere MA che nel concreto lavorando come rappresentante NON lo utilizzava affatto come strumentale alla propria impresa.

LA NOVITA’

Con la nuova Circolare 23/E l’Agenzia ritorna sul punto e al termine del suo paragrafo a pag. 43 afferma :

L’abitazione nella quale è stabilita la sede amministrativa
dell’imprenditore individuale che svolge un’attività tipicamente “in cantieri”
(impiantisti, imbianchini, etc.) non può definirsi “strumentale per l’esercizio
dell’attività” e neppure utilizzata promiscuamente ai sensi dell’articolo 64,
comma 2, del TUIR nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professione.
Di conseguenza, nel caso di interventi agevolabili, non opera la predetta
riduzione del 50 per cento.

Quindi, il fatto che chi ha sede amministrativa nell’abitazione NON può usufruire del superbonus perché potenzialmente ha la possibilità di dedursi i relativi costi ai sensi del TUIR,

NON E’ PIù DA CONSIDERARSI VERO

e SE NON è vero per gli imbianchini e gli impiantisti, per quale motivo dovrebbe essere diverso per i rappresentanti? per i trasportatori? per gli ingegneri? per i dentisti o altri? .

Questa correzione è già un piccolo passo avanti nel senso più equo della norma, anche se, nello scriverla , ancora una volta l’AdE ha prestato il fianco ad altri futuri dubbi.

Speriamo di non trovarsi mai a dover discutere la legittimità di un Superbonus su un edificio dove ha sede amministrativa uno Skipper.

Articolo di Fabiana Nesi

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