Dopo La Legge di Bilancio restava incerta la procedura per le opere indicate nell’art. 121 comma 1- ter lett. b) del Decreto Rilancio.
Ne avevamo parlato all’inizio dell’anno nell’articolo “I primi adempimenti del 2022: Visto di Conformità e Comunicazione telematica dell’opzione per i Bonus 2021″.
In quell’occasione, trattando della novità relativa all’esonero dal Visto e dall’asseverazione di Congruità per le pratiche in edilizia libera e per quelle di valore inferiore ai 10.000 euro, si osservò che non era affatto pacifico, viste le FAQ del novembre scorso dell’Agenzia delle Entrate, se per le pratiche con sconto in fattura pagate nel 2021 questo esonero potesse ricomprenderle.
La volontà del contribuente di esercitare l’opzione nella realtà si esprime nel caso di sconto in fattura all’atto del pagamento della fattura emessa regolarmente con l’esposizione della percentuale di sconto applicato e pertanto restava il dubbio se, visto che la Legge 234/2022 opera dal 1 gennaio di quest’anno, le fatture emesse e incassate nel 2021 inerenti i casi trattati nel novellato art. 121 comma 1- ter lettera b) potessero essere inviate ad AdE senza Visto di Conformità e asseverazione di congruità dei prezzi.
L’intervento chiarificatore invocato è apparso sul sito dell’Agenzia il 28 gennaio, eccolo :
Un contribuente sostiene il 1° dicembre 2021 spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro per i quali intende esercitare l’opzione per la cessione del credito. Qualora il 3 gennaio 2022 non abbia ancora trasmesso la relativa comunicazione di cessione all’Agenzia delle entrate è tenuto a richiedere il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione/attestazione della congruità delle spese?
L’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i Bonus diversi dal Superbonus.
Con circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, è stato chiarito che tale obbligo “si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021”.
L’articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha inserito – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – nell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter, il quale, alla lettera b), stabilisce che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus «alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
L’articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022, inoltre, ha abrogato il d.l. n. 157 del 2021, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.
Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1° gennaio 2022 si ritiene che la stessa trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data.Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.
anche mediante lo sconto in fattura
è scritto chiaro e tondo.
Una volta tanto l’Agenzia delle Entrate rende più snello un adempimento che si temeva più corposo.
Ben venga! anche perché i tempi per le Comunicazioni 2021 scadono il 16 marzo 2022.
Articolo di Fabiana Nesi
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