Il 7 Febbraio 2022 sarà già tardi

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Il D.L. 4/2022 pubblicato nella serata di ieri concede tempi strettissimi per non restare impigliati nel blocco delle cessioni dei crediti.

Il Decreto Sostegni Ter è in Gazzetta ufficiale (Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) e nonostante dovesse essere destinato a  recare “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” all’articolo 28 cambia il destino di molte imprese ma non in meglio.

Vediamo insieme perché:

ART. 28.
(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 121, comma 1:
    1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
    2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
    b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «,senza facoltà di successiva cessione».
  2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
  3. Sono nulli:
    a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo; b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo; c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

In sostanza, come ormai avevamo già saputo dalla lettura delle bozze circolate nei giorni scorsi, non saranno più possibili ulteriori cessioni di credito oltre la prima , sono infatti modificati:

  • nell’articolo 121, comma 1:
    • la lettera a) in cui le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
    • la lettera b) in cui le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
  • nell’articolo 122, comma 1 in cui dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».

ANALIZIAMO ATTENTAMENTE IL COMMA 2 DELL’ARTICOLO 28 DL 4/2022:

Al secondo comma, è inserito un periodo transitorio per i crediti d’imposta che il contribuente ( privato, impresa, istituto di credito, G.C. , Assicurazione, Finanziaria etc..) ha in portafoglio derivanti da operazioni di acquisto già completate.

Si prevede che alla data del 7 febbraio 2022 tutti i crediti d’imposta che sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 possono costituire oggetto (esclusivamente) di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

COME DEVE ESSERE INTESO QUESTO ” sono stati precedentemente oggetto (…)”?

Le ipotesi sono più di una.

Partiamo dalla più favorevole:

  1. Sono ammessi a fare un’ulteriore cessione, tutte quelle pratiche per le quali sia stato siglato ANTE il 7 febbraio un contratto di cessione ancorché non si sia palesato il comportamento concludente da parte del cedente consistente nella comunicazione di cessione del credito tramite il software AdE,
  2. Rientrano nella fattispecie i crediti che il soggetto ha ceduto alla controparte ANTE il 7 febbraio comunicando sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate la sua volontà ,
  3. Sono compresi gli importi che l’acquirente ha accettato e perciò vede nel suo cassetto fiscale ANTE il 7 febbraio 2022.

Il tenore letterale della norma potrebbe far pensare di considerare ammissibile anche la prima ipotesi, tuttavia solo nella terza (e più stringente) l’Agenzia delle Entrate ha già in mano la certezza di quali siano le cifre ricomprese nel disposto del secondo comma dell’Art. 28 D.L. 4/2022.

Per questo motivo, prudenzialmente, si propende per ritenere che solo i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 siano già nel cassetto fiscale del contribuente, anche qualora derivassero da seconde o terze cessioni, potranno essere rivenduti un’ultima volta.

6 febbraio 2022 :

Una cosa è certa: qualunque sia il criterio il 7 febbraio 2022 non è la data da considerare per poter eventualmente cercare di concludere una cessione in corso, casomai il 6 febbraio che oltretutto sarebbe domenica e che, in un paese civile, dovrebbe essere considerato giorno festivo.

L’avvento del fisco telematico non ragiona più da tempo con questi criteri per cui ci sarà chi si troverà alla mezzanotte di domenica 6 a fare le ultime operazioni pur di non restare inghiottito in questa nuova disposizione.

D’altra parte la situazione sta diventando insostenibile per gli operatori di questo settore che seppur nato per dar lustro al nostro patrimonio immobiliare e al settore edile tutto, sta diventando per molti un vero incubo.

In questo modo diventa estremamente difficile anche il mestiere di consulente, dove non c’è una visione chiara del paese che il legislatore vuole creare, come si può pensare, proporre e gestire una seria e vera pianificazione economica?

E’ possibile che questo Decreto Legge sarà rivisto, nel frattempo, dovremmo rimboccarci le maniche e trovare soluzioni appese al filo per trovare le risorse necessarie a scongiurare un devastante effetto domino.

Articolo di Fabiana Nesi

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Sentite condoglianze a tutti i suoi cari e ai suoi colleghi.

 Il motivi del gesto, la donna li avrebbe elencati in una lunga lettera che è stata sequestrata dalla polizia e il cui contenuto avrebbe anticipato telefonicamente ad una collega, pochi minuti prima di farla finita. Un’altra lettera l’avrebbe indirizzata, invece, ai colleghi del suo studio lasciando disposizioni per il lavoro. 

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