Nel corso del Videoforum di Italia Oggi, l’Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di detrarre le spese derivanti dal D.L. Anti frode
L’Agenzia delle Entrate, ieri 25 gennaio 2022, nel corso di un videoforum organizzato dalla Testata Italia Oggi, si è espressa ammettendo la possibilità di detrarre le spese relative al visto di conformità e all’attestazione di congruità anche gli interventi “edilizi” diversi dal superbonus del 110% in modo retroattivo.
L’obbligo di apporre il visto di conformità sulle comunicazioni presentate dal 12 novembre 2021, nonché di attestazione della congruità dei costi, era stata introdotta dal DL 157/2021 , che è stato successivamente abrogato dalla legge di bilancio 2022 e il cui testo è trasfuso nell’art. 1 comma 28 ss. della L. 234/2021, ove è stato altresì stabilito che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157” (art. 1 comma 41 della L. 234/2021).
Per un sunto sull’evoluzione della questione si veda il mio articolo del 4 Dicembre scorso e il successivo commento agli adempimenti di inizio anno del 7 gennaio 2022.
Nel caso di esercizio di una delle due opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, l’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 ha introdotto nel corpo dell’art. 121 anche l’espressa previsione della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio dei predetti visti e attestazioni, armonizzando in questo modo il quadro normativo a quanto già prevedeva il comma 15 dell’art. 119 del DL 34/2020 nell’ambito della disciplina del superbonus 110%.
In considerazione del fatto che le novità apportate dalla L. 234/2021 decorrono dal 1° gennaio 2022, era dubbia la possibilità di detrarre le spese in argomento anche nel caso fossero state sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021,
nei casi in cui la relativa comunicazione di opzione fosse presentata successivamente al 1° gennaio 2022.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 119 del DL 34/2020 con riguardo al superbonus del 110%, ha ritenuto che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative agli interventi “edilizi” possano essere detratte indipendentemente dal momento del relativo sostenimento.
Evidenziando che questo chiarimento è avvenuto durante un forum e non in una Circolare ufficiale è comunque un buon punto di partenza per tutte quelle pratiche che sono in corso di chiusura proprio in queste settimane.
Coloro che tra novembre e dicembre hanno provveduto al pagamento dei professionisti per le spese inerenti ai visti di conformità e le Asseverazioni delle congruità dei prezzi sui Bonus Minori potrebbero procedere a inserire nella Comunicazione dell’opzione da inviare ad AdE anche detta spesa e specialmente nel caso del Bonus Facciate, potrebbero far valere un buon 90% di recupero fiscale in luogo di un 60% applicabile nel 2022.
Chiaramente anche qualora la pratica di Comunicazione dell’Opzione col relativo visto di conformità fosse già stata inviata nel mese di Dicembre o Novembre 2021 , nulla osta che il contribuente ne presenti una successiva inerente proprio al recupero delle spese professionali.
Sarebbe estremamente positivo che, sulla questione, alle parole si aggiungessero anche due righe scritte da parte di Agenzia delle Entrate ma certo è che l’intervento non è passato inosservato a tutti i professionisti e la stampa presente all’evento.
Articolo di Fabiana Nesi
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