La Legge di Bilancio 234/2021 oltre a non prorogare il Sismabonus Acquisti potenziato al 110% omette di prendere posizione sulla questione del termine per il rogito.
Così la prassi dell’Agenzia delle Entrate continua a farla da padrona.
Inutile girarci intorno : La Legge di Bilancio 2022 non ha modificato il termine ultimo indicato nell’articolo 119, comma 4 del decreto Rilancio, ma è comunque bene evidenziare che sono diverse le incertezze sul tema.
Sebbene infatti non sia stata modificata la scadenza del 30 giugno, tra i lavori per i quali il nuovo comma 8-bis, articolo 119 del DL n. 34/2020 prevede la proroga fino al 2023 con aliquota al 110 per cento, al 70 per cento per il 2024 e al 65 per cento per il 2025, sono menzionati anche “quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione”, MA non fa alcun riferimento esplicito alla successiva alienazione da parte dell’impresa.
Tale dicitura sembra così escludere una proroga per il sismabonus in caso di acquisto di immobili oggetto di demolizione e ricostruzione.
Chi ha in programma l’acquisto di una casa antisismica (demolizione con ricostruzione), dovrà perciò affrettarsi e chiudere la pratica entro il 30 giugno.
Dopo quella data, l’agevolazione (il cosiddetto sismabonus acquisti) scenderà dall’attuale 110% fino al 75 o all’85%, a seconda dei livelli di sicurezza dell’immobile.
Ripercorriamo brevemente dalla norma che regola queste demolizioni, contenuta nell’art. 16 del Dl 63/2013.
Il suo schema è piuttosto semplice, ma diverso dagli altri bonus casa.
L’agevolazione prende forma con l’impresa che ricostruisce edifici interi per ridurne il rischio sismico.
A seguito di ciò, chi acquista ha diritto a uno sconto fiscale sul prezzo di vendita del 75%, se la demolizione ha portato il miglioramento di una classe di rischio, e dell’85% se, invece, il salto di classe è stato doppio.
Il Decreto Rilancio, con la normativa sul superbonus è andato poi oltre queste percentuali, creando un “super sismabonus acquisti” al 110% che viene richiamato all’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020.
La legge di Bilancio 234/2021 non ha però toccato la scadenza del 30 giugno 2022, già fissata.
Nella norma che proroga il superbonus, si fa riferimento ai soggetti che effettuano gli interventi oggetto di rinvio: si parla, tra gli altri, di persone fisiche, di proprietari unici di immobili con più unità, di condomìni e di Onlus, ma non si menzionano i soggetti che attivano il meccanismo alla base del sismabonus acquisti, le imprese di costruzioni, che solo dopo coinvolgono le persone nelle compravendite.
L’agevolazione base dedicata agli acquisti di case antisismiche è, invece, esplicitamente prorogata in un punto successivo della legge di Bilancio.
Nell’articolo 121 del D.L. 34/2020 aggiornato con le nuove disposizioni inserite dalla Legge di Bilancio, quando nella norma si tratta della proroga al 2024 dei bonus casa diversi dal 110%, infatti, si fa esplicito riferimento a tutto il complesso di norme che contiene le diverse tipologie di sismabonus.
Quindi, anche il sismabonus acquisti al 75 e all’85 per cento.
La sostanza, allora, è che da luglio questo bonus torna alle percentuali di detrazione del passato, fino al 31 dicembre del 2024.
Assimilate le novità recenti occorre altresì prendere atto che resta inspiegabile il disposto del comma 10 quater dell’articolo 119 DL 34/2020:
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ‘entro diciotto mesi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘entro trenta mesi’.
Avevamo già affrontato il problema nell’articolo” Qual’è il termine per beneficiare del Simabonus acquisti? ” nell’ autunno scorso.
Estensione da 18 a 30 mesi per poter effettuare il rogito: Come applicarla e possibile retroattività.
Considerando che la novità in oggetto è entrata in vigore dal 31 luglio 2021, bisogna riconoscere che la modifica normativa approvata dalla L. 108/2021 ha un sapore amaro per il Super Sismabonus Acquisti 110% se, seguendo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ripetuta in più occasioni, in ogni caso si dovesse comunque rogitare entro il 30 giugno 2022.
Si ricorda a tal proposito che nelle risposte agl’interpelli 515 del 2/11/2020, 557 e 558 del 23/11/ 2020 e 19 dell’8/1/2021 l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che per l’ottenimento del Sismabonus Acquisti (ordinario) l’Atto di compravendita doveva avvenire entro il 31 dicembre 2021.(Tenuto conto che si parla di interpelli dell’anno precedente è chiaro che la risposta era legata alla scadenza dei Bonus conosciuta all’epoca e che adesso andrebbe tradotta in 31 dicembre 2024).
Ritenuto che l’orientamento dell’Agenzia , in questa circostanza, sia fortemente restrittivo e penalizzante rispetto alla volontà che era parsa palese da parte del legislatore di ampliare la forbice temporale per concludere gli interventi, sarebbe stato davvero opportuno che, con l’occasione della Legge di Bilancio, così come si è fatto per altri dettagli importanti( si pensi alla detraibilità dei visti di conformità e asseverazioni, oppure al chiarimento sull’applicabilità dei Prezziari DEI ) potesse trovare giusto spazio anche questo dettaglio sostanziale.
CONCLUDENDO:
Tenuto conto della difficile lettura sui termini per il Sismabonus acquisti al 110% e del permanere del nodo cruciale della tempistica del rogito notarile, sarebbe senz’altro utile che NON l’Agenzia delle Entrate ma il Legislatore inserisse un emendamento chiarificatore.
Nel frattempo, non resta che far prevalere la prudenza, ricordando che dietro ogni parere ci sono – in questo caso – per lo più persone e famiglie alla ricerca di un sostegno economico per concretizzare il sogno dell’acquisto della propria abitazione.
Articolo di Fabiana Nesi
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2 pensieri riguardo “Sismabonus Acquisti 110% entro giugno 2022 e il rogito a 30 mesi resta una chimera.”
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