Perché la risposta 791/2021 dell’Agenzia delle Entrate NON è un dramma.
A un mese dalla fine anno più complessa per tutto il comparto dell’edilizia che chiunque può ricordare può accadere di non riuscire a seguire tutte le news che rimbalzano continuamente con ogni mezzo e tramite ogni canale.
E’ così che la confusione regna sovrana e si fanno spazio convincimenti che non hanno alcuna realtà di esistere.
E’ il caso della risposta all’Interpello 791/2021 che è stata pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Avevo già scrittoin merito agli interpelli sia sull’importanza di come debbano essere formulati ( si veda qui il mio articolo del giungo scorso) e anche su quanto e come possa pesare una risposta imprevista o difforme alla prassi già consolidata ( Qui trovate il mio approfondimento )
Leggiamo insieme di che si tratta:
OGGETTO: Superbonus – criteri per il raggiungimento della percentuale del 60% dei
lavori di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34
STIAMO PARLANDO DI QUANTO RIPORTATO NEL COMMA 8 BIS DELL’ARTICOLO 119 D.L. 34/2020:
“Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”
INNANZITUTTO QUINDI CHIARIAMO CHE L’ARGOMENTO NON E’ IL CALCOLO DEL S.A.L. MINIMO PREVISTO DALL’ARTICOLO 121 D.L. 34/2020
detto questo,
prima di leggere la risposta che fornisce l’Agenzia delle Entrate concentriamoci non solo sulla domanda ma anche su
I PRESUPPOSTI SOGGETTVI E OGGETTIVI
dai quali la domanda scaturisce:
l’Istante dichiara che intende effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio
di cui è comproprietario, insieme ad altre persone fisiche, costituito da tre appartamenti di categoria A/4 ed un deposito pertinenziale di categoria C/2; al termine dei lavori, saranno realizzati cinque appartamenti e tre box auto.
Detto ciò il richiedente afferma che il completamento degli interventi, con le opere di finizione ed impiantistiche, avverrà entro i termini di validità del permesso di costruire (tre anni) mentre le opere aventi valenza strutturale termineranno entro il 31 dicembre 2022 ed entro giugno 2022 verrà completato il 60% delle stesse.
E infine, MA DETERMINANTE ai fini del caso, l’istante dichiara che intende usufruire ESCLUSIVAMENTE DEL SUPER SISMA BONUS e NON ANCHE DELL’ECOBONUS.
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LE DOMANDE GIUSTE
Si osservi che la domanda per come è posta NON ci lascia motivo per ritenere che le opere di finizione ed impiantistiche siano da considerarsi fuori dal montante del Super Sismabonus potendo bene queste esserne ricomprese.
E’ infatti stato chiarito da tempo che vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (quindi la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera)
Riassumendo tutta la specifica situazione perciò, nel concreto, l’istanza di interpello verte su un quesito particolare cioè:
SE PER IL CALCOLO DEL 60% DELL’INTERVENTO COMPLESSIVO SIA DA CONSIDERARE TUTTO L’INTERVENTO ( CHE RIENTRA ALL’INTERNO DEL SUPERSISMA BONUS ) OPPURE SE SI POSSA CONSIDERARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUELLE OPERE CHE RIGUARDANO LA PARTE STRUTTURALE.
L’istante si pone il dubbio se possa “spacchettare” le opere facenti parte del suo Computo Complessivo tra voci primarie e secondarie.
Ecco che, dopo aver sviscerato bene la domanda posta che la risposta dell’Agenzia delle Entrate appare più chiara,
ECCOLA :
Al riguardo, si rileva che, stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 per cento dell’intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici.
Qualora si predisponga un intervento Super Sismabonus 110% composto da opere strutturali e opere di finitura e impiantistica – rientranti anche queste nell’alvo dell’agevolazione ex articolo 119 D.L. 34/2020 – il calcolo per la verifica del raggiungimento del 60% dell’intervento dovrà essere fatto tenuto conto dei costi e delle opere complessivamente stimate e non solo su parte delle stesse.
L‘Interpello 791/2021 AFFERMA QUESTO.
Questo NON significa affatto disconoscere i principi ormai chiariti con i quali si calcolano i S.A.L. ai fini dell’ottenimento della possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito,
e NON significa nemmeno affermare che ai fini del calcolo di cui al comma 8 bis dell’articoli 119 D.L. 34/2020 si debbano considerare anche le spese che sono fuori dal Super bonus 110%.
L’Agenzia delle Entrate, anzi, in questa occasione ha confermato quella che è la prassi che già è consolidata anche per il calcolo degli Stati di Avanzamento Lavori ( a tal riguardo si consiglia di leggere la parte 1 e parte 2 degli articoli pubblicati nel mio blog sull’argomento).
Articolo di Fabiana Nesi
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