INTERPELLO 171/2025 : IL VALORE NOMINALE DEI CREDITI D’IMPOSTA DA BONUS EDILIZI E’ REDDITO IMPONIBILE PER I PROFESSIONISTI.

desperate evicted male entrepreneur standing near window

La riforma del lavoro autonomo cambia le carte in tavola: per il fisco il nuovo criterio della “omnicomprensività” assorbe i valori da operazioni di acquisto di crediti d’imposta da bonus e superbonus edilizi.

Cronaca degli effetti di una riforma solo apparentemente innocua: quando si modifica in senso estensivo nell’art. 54 TUIR il reddito di lavoro autonomo chi deve calcolare le imposte, nel dubbio, fa interpelli.

Così è senz’altro nata l’istanza formulata dall’Associazione professionale di cui all’interpello 171.

Le domande rivolte all’Agenzia delle Entrate riguardano 3 punti controversi:

  1. La qualificazione degli interessi attivi nel bilancio dell’Associazione Professionale,
  2. Spese sostenute e da redistribuire: ricavi o crediti?
  3. Acquisto di crediti d’imposta a prezzo inferiore al valore nominale : procedura e qualificazione delle operazioni.

Se per quanto riguarda i primi due punti le risposte fornite sono sostanzialmente in linea con quanto già previsto dagli stessi istanti, la risposta al terzo quesito merita particolare attenzione:

ECCO IL TESTO DELLA RISPOSTA:

Per quanto riguarda il terzo quesito, vertente sulla natura e l’imputazione
temporale del differenziale positivo (”provento”) da cessione di un credito di imposta da
bonus edilizi, in base alle disposizioni in vigore alla data della cessione del credito in
parola (i.e. disciplina in essere fino al 28 maggio 2024), si osserva che l’articolo 121 del
decreto n. 34 del 2020 stabilisce:

­ al comma 1, che «I soggetti che sostengono […] spese per gli interventi elencati
al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante cedibile dai medesimi ad altri soggetti […] b) per
la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti […]»;

­ – al comma 3, che «I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con
la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione
[…]».

Con la risposta n. 472, pubblicata il 30 novembre 2023, avente ad oggetto la
rilevanza fiscale, in capo ad uno studio di commercialisti, del differenziale positivo
derivante dall’acquisto di crediti di imposta da bonus edilizi per un valore superiore rispetto al prezzo corrisposto, è stato chiarito che:
­ «il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del
differenziale ”positivo” derivante dall’acquisto del predetto credito a un valore inferiore
a quello nominale […]. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione in tal senso,
la rilevanza reddituale di tale differenziale va ricercata in applicazione delle regole
generali di tassazione del reddito»;

­ – nell’ambito della previgente disciplina del reddito di lavoro autonomo (articolo
54, comma 1­quater, del TUIR), «concorrono «a formare il reddito i corrispettivi
percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque
riferibili all’attività artistica o professionale». Al riguardo, si ritiene che, per quanto
ampia, la nozione di «elementi immateriali» non include i differenziali derivanti
dall’acquisto di crediti di imposta a un valore inferiore a quello nominale e, pertanto
detto differenziale non rientra tra i redditi di lavoro autonomo».
Con l’introduzione del principio di onnicomprensività nell’ambito della
determinazione del reddito di lavoro autonomo prodotto a decorrere dal 2024, ad
opera del decreto n. 192 del 2024, tuttavia, assumono rilevanza fiscale ­ da un lato
­ «tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di
imposta in relazione all’attività artistica o professionale» (articolo 54, comma 1, del TUIR), risultando, peraltro, assorbito anche il riferimento ai corrispettivi percepiti
dalla cessione di elementi immateriali «la cui concorrenza alla formazione del reddito
risulta implicitamente confermata dal criterio generale»
(cfr. Relazione illustrativa)
e ­ dall’altro ­ «l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio
dell’attività».

Quindi, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, si ritiene che il valore
nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell’articolo 121 del decreto n. 34 del
2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrano alla determinazione del reddito di
lavoro autonomo.

Interessante ANCHE l’iter col quale deve essere contabilizzata e imputata a reddito tutta l’operazione:

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ritiene che :
in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo,
il costo relativo all’acquisto del credito in parola assumerà rilevanza ai fini IRPEF nel
periodo di imposta di sostenimento dello stesso,
mentre il valore nominale del credito
assumerà rilevanza ai fini IRPEF al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione Nel caso in esame, pertanto, il costo sostenuto dall’Associazione rileva ai fini
della determinazione del reddito prodotto nel periodo d’imposta 20XX mentre il valore
nominale del credito assumerà rilievo, ai medesimi fini, nei periodi di imposta in
cui l’Istante utilizzerà in compensazione le singole rate a scomputo delle «imposte e
contributi dello Studio»
.

Se l’iter logico sembra inopinabile, gli effetti che produce per i redditi professionali è particolarmente distorsivo.

Facciamo un esempio:

Acquisto crediti d’imposta per valore nominale 80.000 utilizzabili in 4 rate di 20.000.

Pagati 60.000.- nell’anno x.

i crediti saranno utilizzabili dall’anno x+1.

Supponiamo che l’attività professionale produca un reddito da prestazioni professionali annuo di 58.000.- e che questo importo sia sostanzialmente stabile.

Secondo le indicazioni fornite dalla risposta all’interpello il reddito imponibile negli anni sarà :

Anno x : 58.000 – 60.000 = perdita di 2.000 euro.

Anno x+1 e seguenti : 58.000 + 20.000 = 78.000 euro.

In sostanza a fronte di una operazione che oggettivamente aveva creato un plusvalore teorico di :

80.000 – 60.000 = 20.000 che realmente si concretizzano in un risparmio di imposta di 5.000 annui,

Il fisco, stante le regole per il calcolo delle imposte per i lavoratori autonomi, “crea” un reddito tassabile per 4 anni di 20.000 da aggiungersi al reddito standard.

Tenuto conto che l’IRPEF è imposta a scaglioni, questo metodo di imputazione prevedibilmente creerà una tassazione complessiva superiore rispetto all’ipotesi di portare a reddito esclusivamente il reale plusvalore ( 5.000 euro).

PRENDIAMO LE IMPOSTE LORDE:

1 ANNO : ZERO ( il reddito è infatti azzerato)

2 ANNO E SEGUENTI : 26.180 ( su reddito di 78.000)

26.180 X 4 = 104.720

SE INVECE FOSSE STATO TASSATO SOLO IL PLUSVALORE AVREMO :

1 ANNO : 17.580 ( su reddito di 58.000)

2 ANNO E SEGUENTI : 19.730 ( su reddito di 58.000 + 5.000 di plusvalore)

PER UN TOTALE DI : 17.580 + ( 19.730 X 4) = 96.500

DIFFERENZE TRA LE DUE TASSAZIONI :

104.720- 96.500 = 8.220 euro.

Al confronto i due diversi approcci producono un differenziale di ben 8.220 in favore dell’ipotesi prospettata dall’ Agenzia delle Entrate.

Chiaramente l’esempio proposto prende in esame esclusivamente l’imposta lorda e non tiene conto di detrazioni e deduzioni IRPEF.

RIFLESSIONI E CONCLUSIONI:

L’argomento non è nuovo a questo Blog, ne avevamo scritto anche a marzo in

L’impatto della riforma sul lavoro autonomo negli acquisti dei crediti d’imposta.

e anche in quel caso si sottolineava come non dovrebbe essere considerato equivalente l’operazione svolta in un contesto professionale “collettivo” rispetto al lavoratore autonomo singolo.

O meglio, se diventa estremamente arduo sostenere che una associazione professionale ha agito a titolo “privatistico” quando ha acquistato i crediti d’imposta, questo non può dirsi per un professionista che presta la propria attività autonomamente.

Il Commercialista piuttosto che il Geometra, l’Ingegnere , l’Architetto, etc. etc. può aver scelto come qualsiasi altro contribuente PRIVATO di procedere ad acquisire i crediti d’imposta ex. art. 119 /121 DL 34/2020 e come tale dovrebbe essere trattato il relativo plusvalore.

Sappiamo infatti che i plusvalori acquisiti dai contribuenti privati NON sono imponibili IRPEF.

Chiaramente questa considerazione vale per le operazioni di acquisto di crediti d’imposta E NON MAI per i casi di volontaria scelta di SCONTO IN FATTURA per prestazioni professionali attinenti ai medesimi bonus.

Due ultime considerazioni: questa imputazione investirà a cascata anche le contribuzioni alle rispettive casse professionali? e per i Forfettari? il loro reddito non è attribuito a seguito dell’art. 54 TUIR, quindi? possono beneficiare di certa e totale detassazione per queste operazioni?

Articolo di Fabiana Nesi

Copyright2025 fabiananesicommercialista.

Per info e quesiti premi il pulsante qui sotto !

Rispondi

Scopri di più da LE DOMANDE GIUSTE

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere