PROFESSIONISTI FORFETARI: SI APPLICA LA NUOVA NORMATIVA SUI RIMBORSI SPESE?

Dopo le modifiche della disciplina dei rimborsi spese per i professionisti IRPEF, restano dubbi se la norma vada estesa ai forfetari.

Dopo la carrellata di approfondimenti sul tema, proposti a seguito delle modifiche alla disciplina dei rimborsi spese per i professionisti introdotta dal D. Lgs. 192/2024, occorre entrare nel merito del problema anche per quanto concerne tutti quei professionisti che stanno applicando il regime forfetario L.190/2014.

Per un riepilogo di quanto già detto si vedano:

Anticipazioni e Rimborsi: I nuovi Aspetti Fiscali e Contabili per Professionisti

La nuova normativa sui rimborsi spese 2025: cosa cambia per i professionisti

Spese non rimborsate e limiti di deducibilità: le sfide della normativa 2025

In base alla nuova stesura dell’art. 54 comma 2 lettera b) del TUIR i professionisti che determinano il reddito di lavoro autonomo in regime IRPEF non devono più considerare imponibili i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.

Le spese sostenute, allo stesso modo, non possono più esser considerate deducibili ex art. 54 ter comma 1 TUIR.

In linea di massima tale modifica nasce con l’intento di avere un impatto fiscale nullo.

Se la spesa sostenuta nell’anno “x” viene rimborsata nel medesimo anno, l’effetto ai fini fiscali è totalmente azzerato. (Banalmente 100 Euro di spese indeducibili si azzerano con 100 euro di rimborsi non imponibili ricevuti).

PER I FORFETARI L’APPLICAZIONE NON E’ NEUTRA

Nell’ambito del regime agevolato (L.190/20214) I RIMBORSI SPESE analitici addebitati in fattura al committente rientrano ( almeno fino al D.Lgs. 192/2024) tra i compensi, mentre dal lato spese non sono ammesse deduzioni analitiche ma si applica il coefficiente di redditività.

Seppure questa specificità abbia sollevato già in passato molte perplessità e malumori ( è tutt’oggi controversa la questione dell’ imponibilità dell’imposta di bollo sulle fatture), la circolare 5/2021 si esprimeva chiaramente sulla differenza tra anticipazioni e rimborsi spese e considerava questi ultimi quali proventi da portare in incremento del reddito imponibile.

Se si applicassero le nuove indicazioni anche ai soggetti forfetari, i loro redditi netti si ridurrebbero con conseguente riduzione delle imposte ad essi relative.

La variazione non sarebbe a saldo zero per il fisco.

Facciamo un esempio:

Un architetto in regime forfettario a gennaio 2025 sostiene una spesa con pagamento tracciabile per un soggiorno pari a euro 500,00 che riaddebita al committente in quanto inerente ad un sopralluogo per una consulenza concordata per un corrispettivo pari a 1.200,00 euro.

1.200,00 + 500,00 = 1.700.

Coefficiente di redditività per codice ATECO attività ARCHITETTO : 78%.

1.700*78% = 1.326,00

1.326,00 *15% = 198,90 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA.

mentre nel caso che il rimborso spese non fosse considerato imponibile:

1.200 * 78% = 936,00

936,00 * 15% = 140,40 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA.

Oltre a questa evidenza, è chiaro che a seconda delle diversa interpretazione si andrebbero a modificare anche le “capienze” per il rispetto del massimali di 85.000,00 euro annui a cui debbono sottostare tutti i soggetti che intendono permanere nel regime forfettario.

Riprendendo l’esempio sopra prospettato :

Se i rimborsi spese sono imponibili, l’architetto potrebbe al massimo fare 50 prestazioni professionali per identico importo,

Nel caso invece che le spese rimborsate non fossero ritenute imponibili, il professionista potrebbe eseguire oltre 70 prestazioni con la medesima fattispecie.

( 1.700,00 x 50 = 85.000 euro di fatturato contro 1.200,00 x 70 = 84.000 euro).

QUINDI LA NUOVA NORMA SI APPLICA O NO AI FORFETARI?

Luca Fornero e Paola Rivetti su Eutekne, affrontando la tematica, rilevano due punti nodali che qui vi condivido:

  1. La relazione tecnica allo schema del D.Lgs. specifica che la modifica agli articoli sopra citati del TUIR non determina effetti finanziari rispetto a quanto previsto dalla legislazione previgente.
  2. La disciplina del regime forfetario è unica per imprenditori e professionisti.

Come dimostrato ampiamente in precedenza se la variazione normativa fosse estesa l’applicazione ai professionisti forfetari, le entrate tributarie diminuirebbero.

In merito alla seconda questione, l’introduzione di questa modifica bisognerebbe capire se creerebbe un elemento di novità nella distinzione tra forfettari professionisti e non oppure se la modifica invaderebbe anche il calcolo del reddito per i soggetti forfetari imprenditori E non professionisti.

In questa ultima ipotesi a maggior ragione l’impatto sulle entrate sarebbe ancora più importante e negativo per lo Stato.

Visto il caos, certamente involontario, creato dall’introduzione operativa delle variazioni apportate dal D.Lgs 192/2924 sarebbe auspicabile un ulteriore intervento mirato specificamente al calcolo del reddito per tutti i soggetti che applicano il regime forfettario.

Ancora più utile sarebbe se sopraggiungesse adesso e non a fine anno o – peggio – nell’anno a venire.

Aspettiamo fiduciosi.

Articolo di Fabiana Nesi

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