Nuova Disciplina sulle Fatture Omesse o Irregolari: Modifiche e Chiarimenti

Per i committenti si riducono le sanzioni ma anche i tempi!

Con il Decreto Legislativo n. 87/2024, in attuazione della Legge n. 111/2023, il regime sanzionatorio per la regolarizzazione delle fatture omesse o irregolari ha subito significative modifiche.

Il cessionario o committente, in base all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, è obbligato a intervenire per correggere eventuali violazioni commesse dal cedente o prestatore, in un sistema da alcuni chiamato “fattura spia”.

Le Novità della Riforma

Il nuovo quadro normativo introduce due cambiamenti fondamentali:

  • La riduzione della sanzione per mancata regolarizzazione, ora fissata al 70% dell’imposta dovuta con un minimo di 250 euro (rispetto al precedente 100%, con lo stesso minimo);
  • Una semplificazione delle procedure di regolarizzazione, che riduce il carico burocratico per il cessionario o committente.

Tali disposizioni si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi.

Il Contesto Normativo Precedente

Prima di questa riforma, per evitare la sanzione, il cessionario doveva comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, versare l’IVA dovuta e detrarla in un momento successivo, una volta ottenuto il certificato di regolarità fiscale.

Le tempistiche per la regolarizzazione erano le seguenti:

  • Per le fatture omesse, entro quattro mesi dalla data in cui l’operazione avrebbe dovuto essere fatturata, con un’autofattura da presentare entro i successivi trenta giorni;
  • Per le fatture irregolari, mediante emissione di un’autofattura entro trenta giorni dalla registrazione della fattura.

Le Nuove Procedure di Regolarizzazione

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il cessionario o committente deve semplicemente segnalare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dalla scadenza prevista per l’emissione della fattura o dalla registrazione della fattura errata.

Per facilitare questa comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto il codice “Tipo Documento TD29”, che permette la trasmissione elettronica della segnalazione tramite il Sistema di Interscambio (SdI), come stabilito nelle specifiche tecniche del 31 gennaio 2025.

Interpretazione Ufficiale e Decorrenza

Nel corso di “Telefisco” del 5 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la violazione a carico del cessionario o committente è strettamente legata alla mancata fatturazione del cedente o prestatore.

Secondo questa interpretazione, il nuovo regime si applica esclusivamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Di conseguenza, per fatture omesse prima di tale data continuerà a valere la disciplina previgente.

Pertanto, la nuova normativa trova applicazione nei seguenti casi:

  • Per le operazioni con termine di fatturazione successivo al 1° settembre 2024;
  • Per fatture irregolari emesse dopo tale data.

Una Svolta Rispetto al Passato

Questa interpretazione si discosta nettamente da quanto affermato nella Circolare Ministeriale n. 23 del 25 gennaio 1999, che sosteneva che la violazione del cessionario si configurava solo successivamente alla scadenza del termine per la regolarizzazione.

Dal punto di vista giuridico, il legame tra la violazione del cessionario e quella del cedente potrebbe essere oggetto di dibattito, in quanto si tratta di violazioni distinte.

Tuttavia, la scelta di uniformare i termini per la regolarizzazione tra vecchio e nuovo regime appare volta a garantire una maggiore coerenza normativa, evitando difficoltà di coordinamento.

Tenuto conto che l’istituzione del nuovo codice “TD29” sarà operativa da aprile 2025 resta il nodo sul come comportarsi all’evenienza fino al 31 marzo.

Articolo di Fabiana Nesi

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