Spese non rimborsate e limiti di deducibilità: le sfide della normativa 2025

Quanto deve attendere il professionista per detrarre le spese non rimborsate dal cliente a seguito delle modifiche del D.Lgs. 192/24?

PARTE 3 DI 3

Prosegue l’approfondimento sul tema delle modifiche fiscali inerenti la disciplina dei rimborsi spese, nei due precedenti articoli abbiamo trattato :

Anticipazioni e Rimborsi: I nuovi Aspetti Fiscali e Contabili per Professionisti

e a seguire

La nuova normativa sui rimborsi spese 2025: cosa cambia per i professionisti

dove abbiamo analizzato le novità sui rimborsi spese addebitati analiticamente al cliente ed incassati entro l’anno.

Concentriamoci ora sulle spese non rimborsate e sulle condizioni di deducibilità introdotte dalla normativa già in vigore nel 2025.


Cosa succede se le spese non vengono rimborsate?

  • Deducibilità condizionata:
    • Le spese non rimborsate possono essere dedotte solo in determinate circostanze, simili a quelle previste per le perdite su crediti:
      • Crisi o insolvenza del committente (es. liquidazione giudiziale, concordato preventivo).
      • Esecuzione individuale infruttuosa.
      • Prescrizione del credito.
    • Riferimento normativo: Art. 54-ter, comma 2 del TUIR.
    • Art. 54-ter.
  • Rimborsi e riaddebiti
  • 1. Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.
  • 2. Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
  • a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
  • b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
  • c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
  • 3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:
  • a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
  • b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
  • c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
  • d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
  • e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell’accordo ovvero del piano;
  • f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all’articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
  • g) in caso di contratto o accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di tali atti;
  • h) in caso di concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
  • i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
  • l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell’articolo 70 del medesimo decreto.
  • 4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
  • 5. Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.
  • Momento della deduzione:
    • La deduzione decorre dalla data in cui diventa certa l’irrecuperabilità del credito (es. apertura della procedura concorsuale).
  • ECCEZIONE: Spese di importo inferiore a 2.500 €:
    • Le spese di piccolo importo sono deducibili se il committente non le rimborsa entro un anno di 365 giorni dalla fatturazione.

Tracciabilità delle spese

Le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio, trasporto taxi/NCC) rimaste a carico del professionista devono essere sostenute con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito) per essere deducibili. Questo vincolo deriva dagli obblighi di tracciabilità introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 81-83).


Considerazioni operative

  1. Chiarezza nella fatturazione:
    • Per i rimborsi spese, è essenziale indicare analiticamente le spese sostenute nella fattura.
    • Specificare le spese escluse da IVA (art. 15 DPR 633/72) o le spese con IVA, evidenziandone la natura.
  2. Controllo sui limiti di deducibilità:
    • Monitorare le spese non rimborsate per rispettare i limiti del 75% e del 2% dei compensi.
  3. Conservazione documentale:
    • Conservare tutti i giustificativi delle spese (es. ricevute, fatture) e dimostrare il ricorso agli strumenti di pagamento tracciabili.

Ecco un riepilogo sintetico e i punti chiave della nuova disciplina introdotta dal 2025 per la gestione fiscale dei rimborsi spese e delle spese non rimborsate dagli esercenti arti e professioni:


1. Rimborsi spese addebitati analiticamente

  • Esclusione dal reddito imponibile: Dal 2025, i rimborsi spese addebitati analiticamente al committente (vitto, alloggio, trasporto, ecc.) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del professionista (art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR).
  • Indeducibilità per il professionista: Queste spese, anche se effettivamente sostenute, non sono deducibili dal reddito professionale (art. 54-ter, comma 1 del TUIR).

ESEMPIO:


A. Caso di rimborso spese inferiore a 2.500 € non rimborsato entro l’anno

  1. Spesa sostenuta dal professionista:
    • Spesa per alloggio durante l’incarico: 150 € + IVA (33 €), totale 183 €.

Scrittura contabile:

Conto: Costi per vitto e alloggio          150 €

Conto: IVA a credito                      15 €

Conto: Banca                              165 € (uscita cassa/banca)

  1. Mancato rimborso entro l’anno:
    • Trascorso un anno di 365 giorni senza rimborso, il professionista può dedurre la spesa come costo.
    • La deduzione sarà limitata al 75% del costo, quindi 75% di 150 € = 112,5 €, e dovrà rispettare il limite del 2% dei compensi percepiti.
    • N.B. La normativa non chiarisce se il limite debba essere calcolato sui compensi percepiti nell’anno in cui la spesa è stata sostenuta o in quello in cui matura il diritto alla detrazione.

Scrittura contabile (deduzione):

Conto: Costi non rimborsati deducibili     112,5 €

Conto: Costi non deducibili                 87,5 €

Conto: Crediti inesigibili                 150 €


3. Spese non rimborsate di importo rilevante

Se la spesa supera i 2.500 €, il professionista potrà dedurla solo se si verifica una delle seguenti condizioni (art. 54-ter, comma 2 del TUIR):

  • Crisi o insolvenza del committente (es. liquidazione giudiziale, concordato preventivo).
  • Esecuzione individuale infruttuosa.
  • Prescrizione del credito.

Momento della deduzione:

  • La deduzione decorre dalla data in cui diventa certa l’irrecuperabilità del credito.


Considerazioni operative

  1. Chiarezza nella fatturazione:
    • Per i rimborsi spese, è essenziale indicare analiticamente le spese sostenute nella fattura.
    • Specificare che i rimborsi spese soggetti a IVA devono riflettere l’aliquota IVA applicata nella fattura originaria .
  2. Controllo sui limiti di deducibilità:
    • Monitorare le spese non rimborsate per rispettare i limiti del 75% e del 2% dei compensi.
  3. Conservazione documentale:
    • Conservare tutti i giustificativi delle spese (es. ricevute, fatture) e dimostrare il ricorso agli strumenti di pagamento tracciabili.

Conclusioni:


La nuova normativa si propone di migliorare l’equità fiscale per i professionisti, garantendo la deducibilità delle spese non rimborsate in casi particolari ma complica la gestione operativa della tassazione, specialmente per quanto riguarda la verifica dei limiti di deducibilità e l’obbligo di tracciabilità, aumentando la complessità amministrativa.

La nuova disciplina se da in lato cerca di bilanciare equità fiscale e trasparenza, dall’altro amplifica le complessità operative.

Una corretta pianificazione e l’adozione di strumenti di gestione contabile potranno – e dovranno – fare la differenza.

Articolo di Fabiana Nesi

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