Lavori a cavallo d’anno DOPPIA attenzione: cambiano le aliquote e anche i massimali!
Non sarà un inverno semplice per i Bonus edilizi nemmeno quest’anno.
Ad oggi, infatti, salvo interventi normativi specifici, per tutte le agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus non disciplinate dall’art. 16-bis del TUIR, spettanti in relazione ad interventi edilizi, sono necessari interventi legislativi per prorogare la loro applicabilità successivamente alla finestra temporale di vigenza dell’agevolazione.
In relazione all’agevolazione per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, a decorrere dall’1.1.2025 si applicherà la disciplina “a regime” che prevede un’aliquota pari al 36% anziché il 50%.
L’ ammontare massimo di spese detraibili riconosciute passerà dai 96.000,00 concessi fino al 2024 a soli 48.000,00 euro.
Il cosiddetto “bonus casa” è l’unica detrazione la cui disciplina è stata resa strutturale, a decorrere dal 2012, mediante l’inserimento nel TUIR dell’art. 16-bis, ad opera dell’art. 4 del DL 201/2011.
Per poter beneficiare dell’agevolazione nella misura “potenziata” del 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, occorre sostenere la spesa entro il 31 dicembre 2024.
L’ambito oggettivo di questa agevolazione, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, molto ampio, ricomprende tra gli altri:
– la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione”;
– gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
– gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
Considerato che la detrazione riguarda soltanto i soggetti IRPEF occorre dare rilevanza, in applicazione del principio di cassa per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, al momento in cui avviene il pagamento.
Per fruire del “bonus casa” nella misura del 50% ed entro il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare, quindi, i bonifici bancari o postali “parlanti” devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2024.
Dato che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2027 l’aliquota della detrazione IRPEF scenderà al 36%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, tutti coloro che hanno lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione o intendono iniziarli nei prossimi mesi dovranno pagare quanto più possibile ADESSO per beneficiare l’agevolazione al 50%.
SI RICORDA CHE:
Nel caso di lavori che si protraggono per più anni occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.
In altre parole, dato che il limite di rilevanza delle spese di 48.000 o di 96.000 euro si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), nel caso, ad esempio, nel 2024 siano state sostenute spese per 70.000 euro, nel 2025 non si potrà beneficiare di alcuna detrazione con riguardo al medesimo intervento.
Ovviamente, la limitazione contenuta nell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, per cui il limite di rilevanza delle spese si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), non trova però applicazione se gli interventi sono tra di loro autonomi, ossia non consistono in una mera prosecuzione di altri già iniziati o realizzati, fermo restando che se sono effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
CONCLUSIONI
Visto che dal 1° gennaio 2025 avremo esclusivamente peggioramenti delle condizioni agevolative, considerato che per il bonus casa e il relativo riporto in detrazione in dichiarazione dei redditi vale il pagamento dei fornitori e non anche l’effettiva relativa realizzazione del lavoro, la questione della disponibilità finanziaria del committente diventa predominante.
Chi ha le possibilità di poter eseguire i bonifici per pagamenti di fatture anche e solo di acconto entro il 2024 potrà beneficiare della detrazione su un massimale di 96.000,00 euro e recuperare il 50% della spesa anche se il lavoro sarà in parte eseguito nell’anno successivo.
Viceversa aver eseguito anche l’intera ristrutturazione nel 2024 senza aver provveduto ai relativi pagamenti ridurrà la possibilità TOTALE di recupero al 36% con massimale di 48.000.
In estrema sintesi dal 2025 l’importo massimo della detrazione annuale per singolo intervento sarà di 1.728 euro ( ovvero 48.000 x 36% /10 anni ) contro i 4.800 euro ( 96.000 x 50% /10 anni) che sarà possibile ottenere se l’intervento viene PAGATO nel 2024.
Una differenza non di poco conto.
Articolo di Fabiana Nesi
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