L’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce i nuovi obblighi in vigore nei cantieri dal 1°ottobre.
Le imprese e i lavoratori autonomi avranno tempo fino al 31 ottobre 2024 per poter richiedere il rilascio della nuova patente a crediti.
Questa è una delle indicazioni di maggior rilievo della circ. 4/2024, con la quale l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha accompagnato la pubblicazione del DM 132/2024, di individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima nonché dei presupposti e del procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della stessa.
Lo stesso decreto ha poi definito i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Lo strumento è finalizzato a catalogare le imprese più virtuose, le quali, se in possesso della patente con almeno 15 crediti, potranno lavorare nell’ambito dei cantieri.
Sono coinvolti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, definiti ai sensi del DLgs. 81/2008, indipendentemente dalla qualifica edile.
Sono esclusi, invece, coloro che vi si trovano in via occasionale perché, come previsto dalla norma, effettuano mere forniture e, quindi, transitano nel cantiere unicamente per il tempo necessario a effettuare la consegna, oppure svolgono prestazioni di natura intellettuale.
Nessuna patente neppure per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
La patente è gestita totalmente in modalità telematica, direttamente dall’Ispettorato, al quale deve essere formulata la richiesta di rilascio, mediante portale con accesso SPID, operativo già a partire dal 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Tuttavia, come spiegato dall’Ispettorato, in fase di prima applicazione, fino al 31 ottobre si potrà inviare un’apposita autocertificazione, utilizzando il facsimile allegato alla circolare (che potete trovare e scaricare anche qui, al termine dell’articolo) , tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Ciò permetterà di lavorare con l’impegno a presentare la domanda telematica di rilascio entro sempre il 31 ottobre. A partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione non avrà più valore e sarà necessario provare di aver presentato telematicamente la richiesta di rilascio della patente.
La domanda potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, inclusi consulenti del lavoro e commercialisti.
Soggetti obbligati
La patente in questione va richiesta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ex art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Con la circ. n. 4/2024, l’INL ha ricordato che:
– ai sensi dell’art. 89 co. 1 lett. d) del DLgs. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori;
– sono tenute a tale adempimento le imprese – non necessariamente qualificabili come “edili” – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Viceversa, l’obbligo in questione non sussiste per:
– le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, ex DLgs. 36/2023 (c.d. “codice dei contratti pubblici”).
– coloro che, pur operando nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture (ad es., la semplice consegna di materiale destinato alle lavorazioni in cantiere) ovvero svolgono prestazioni di natura meramente intellettuale (come nel caso del progettista e del direttore dei lavori).
Requisiti richiesti
Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DM 132/2024, per ottenere il rilascio della patente in formato digitale occorre presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, dalla quale deve risultare il possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal DLgs. 81/2008;
– DURC in corso di validità;
– documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
– certificazione di regolarità fiscale di cui all’art. 17-bis co. 5 e 6 del DLgs. 9.7.97 n. 241,(DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente;
– avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Punteggi
La patente in questione è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Rimane possibile operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 solo nell’ipotesi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Oltre ai 30 crediti di base, ogni richiedente potrà ottenere fino a un massimo di 100 crediti, di cui ulteriori 30 legati alla storicità dell’azienda e in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, nonché 40 attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione, anche in materia di sicurezza sul lavoro.
La normativa prevede decurtazioni in ragione di determinate violazioni, commesse da datori di lavoro, dirigenti e preposti, contenute nell’allegato I-bis al DLgs. 81/2008, che comprende 29 ipotesi, la maggior parte costituite da violazioni in materia di salute e sicurezza oltre a quelle relative al lavoro irregolare.
Articolo di Fabiana Nesi
Copyright2024 fabiananesicommercialista
