Interpello e Altro: Nuove Regole e Strumenti nell’Aggiornato Statuto del Contribuente

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Il Nuovo Statuto del Contribuente aggiorna le regole per gli interpelli ma a ad oggi mancano i decreti attuativi cruciali per il cambio di passo.


II decreto legislativo n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, in attuazione dell’articolo 4 della delega al governo per la riforma del sistema tributario, ha introdotto nel testo dello Statuto del Contribuente una serie di disposizioni che aggiornano la disciplina dell’interpello e degli istituti connessi .oltre a circoscrivere il perimetro dell’azione amministrativa.

L’articolo 1, comma 1, lettera m), del richiamato decreto ha inserito nello Statuto, infatti, l’articolo 10-sexies, rubricato “Documenti di prassi”, con il quale viene, per la prima volta, disciplinata la materia degli strumenti documentali attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria supporta il contribuente nella conoscenza delle norme tributarie.

La lettera del nuovo articolo 10-sexies stabilisce che l’Amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

  1. circolari interpretative e applicative ;
  2. consulenza giuridica ;
  3. interpello ;
  4. consultazione semplificata.

Attraverso gli strumenti di prassi a sua disposizione, l’Amministrazione svolge attività interpretativa, manifestando ai contribuenti la propria posizione in ordine al significato da attribuire alle disposizioni tributarie e alla qualificazione fiscale delle fattispecie concrete.

In questo modo, l’Amministrazione supporta il contribuente sia nell’interpretazione che nell’applicazione delle norme tributarie.

Nei successivi articoli sono approfondite natura e caratteristiche di tali strumenti.

CIRCOLARI : 

Come stabilito dal nuovo articolo 10-septies, l’Amministrazione pubblica le circolari al fine di fornire:

  • la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti
  • approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali
  • inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità
  • istruzioni operative ai suoi uffici.

E’ INTERESSANTE rilevare che il comma 2 dello stesso articolo 10-septies, specifica che nei casi di maggiore interesse, nell’ambito del procedimento di elaborazione delle circolari, l’Agenzia può effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione.

Ciò significa che quando le questioni che ne costituiscono l’oggetto coinvolgono un’ampia platea di contribuenti oppure modificano l’indirizzo interpretativo prima osservato, l’Agenzia PUO’ UFFICIALMENTE confrontarsi con gli ordini professionali e con altri soggetti portatori di interessi collettivi e altresì può PRIMA della pubblicazione porre le bozze delle circolari in pubblica consultazione.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze oppure, quando nominato, il suo vice ministro delegato, adotta AI SENSI DEL NUOVO COMMA 3, su proposta dell’Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo e applicativo ai quali devono attenersi le circolari di cui al citato comma 1, PUNTO 1) , 2) e c).

CONUSLENZA GIURIDICA : 

L’articolo 10-octies disciplina le richieste di consulenza giuridica che, a differenza dalle istanze di interpello, non sono riferibili a uno specifico contribuente, ma a una platea di soggetti più ampia, rappresentati da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati o altre amministrazioni dello Stato.

Con tali documenti di prassi, l’Agenzia fornisce chiarimenti interpretativi su casi di rilevanza generale che non riguardano i singoli contribuenti.

Al pari delle risposte a interpello, i pareri resi in sede di consulenza giuridica non sono vincolanti per il contribuente.

La consulenza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributaria né comporta l’interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione (comma 2).

CONSULTAZIONE SEMPLIFICATA : 

L’articolo 10-novies  disciplina il nuovo istituto della consultazione semplificata, finalizzato a ridurre il ricorso agli interpelli.

Sono ammessi a fruire dell’istituto in oggetto i soggetti individuati al comma 2 del predetto articolo, ossia:

  • le persone fisiche, anche non residenti
  • le società di persone
  • i soggetti equiparati alle società di persone, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, che applicano il regime di contabilità semplificata.

Tramite la consultazione semplificata i soggetti di cui sopra possono accedere gratuitamente, tramite i servizi telematici forniti dall’Amministrazione finanziaria, anche attraverso intermediari abilitati, a un’apposita banca dati contenente i vari documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate, incluse le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo, al fine di fornire al contribuente che interroga la citata banca dati la soluzione a ogni quesito interpretativo.

La banca dati consente l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all’articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.

L’utilizzo della banca dati è, QUINDI , condizione d’ammissibilità ai fini della presentazione delle istanze d’interpello.

La risposta resa dalla banca dati produce gli effetti di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto, esclusivamente nei confronti del contribuente istante, esentandolo pertanto da sanzioni e interessi di mora qualora questo si sia uniformato alle indicazioni fornite dall’Amministrazione.

 Riassumendo: per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni la possibilità di interpellare l’Agenzia è subordinata alla consultazione preventiva di un’apposita banca dati della prassi (un sistema di intelligenza artificiale) che consentirà la soluzione al quesito interpretativo ma che, a oggi, non è stata ancora istituita.

INTERPELLO :  

L’ articolo 11 dello Statuto, disciplinante le diverse categorie d’interpello, è stato oggetto di rilevanti modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del Dlgs. n. 219/2023.

In particolare l’articolo 1, comma 1, lettera n) del D. legislativo 219/2023 , sostituisce interamente l’articolo 11 dello Statuto del contribuente in materia di interpello ovvero – secondo la definizione dell’Agenzia delle entrate – dell’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

Secondo i dati dell’Agenzia delle entrate, nel corso dell’anno 2022, sono state più di 17 mila le risposte alle istanze di interpello da parte dell’ente, quasi 50 al giorno di media.

Secondo la nuova formulazione, il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria su questioni concernenti:

  • l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (interpello interpretativo)
  • la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie a esse applicabili (interpello qualificatorio)
  • la disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (interpello antiabuso)
  • la disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (interpello disapplicativo);
  • la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (interpello probatorio), il quale è riservato solo ai soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo di cui al Dlgs n. 128/2015, nonché a quelli che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti ex articolo 2, Dlgs n. 147/2015
  • la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 24-bis del Tuir (opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).

Il decreto di riforma ha introdotto una rilevante novità, stabilendo che la presentazione dell’istanza di interpello è, in ogni caso, subordinata al versamento di un contributo.

Per la prima volta è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di corrispondere una somma per ottenere la risposta all’istanza di interpello, la cui misura e le relative modalità di versamento saranno individuate con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in funzione in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume d’affari o ricavi, della particolare rilevanza e complessità della questione rappresentata in istanza.

Come nella previgente disciplina, il parere dell’Agenzia non è impugnabile ed è vincolante per ogni organo dell’Amministrazione finanziaria, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al soggetto richiedente; la risposta, tuttavia, non vincola il contribuente istante, il quale può decidere di orientarsi in modo diverso dal parere reso.

Anche in questo caso, la presentazione dell’istanza non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l’interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Il nuovo articolo 11, al fine di adeguare la normativa sull’interpello ai principi della delega, prevede che il termine di risposta per tutte le tipologie di interpello è ora fissato in 90 giorni.

CONCLUSIONI:

In vista dei sostanziali cambiamenti procedurali che dovranno essere seguiti e che produrranno uno sfoltimento delle richieste di Interpello chi ha necessità oggi di dirimere una situazione rientrante nelle ipotesi ex art. 11 dello Statuto del Contribuente può procedere a inviare la richiesta in maniera gratuita e senza il preventivo passaggio alla Consultazione Semplificata.

Sarà poi un domani da appurare se la Consultazione Semplificata della Banca dati fornita potrà effettivamente permettere di ottenere risposte esaurienti.

Vale la pena di notare come questi nuovi metodi NON valgano per le società di Capitali ( SRL, SRLS, SPA ).

Articolo di Fabiana Nesi

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