Formalizzata dall’Agenzia delle Entrate la proroga al 4 aprile, richiesta dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, per le comunicazioni di opzione per cessione del credito e sconto in fattura.
Quando agli attori in causa si da modo di esprimere le osservazioni e le richieste e si ascoltano soprattutto le motivazioni dalle quali esse stesse hanno origine si assiste ad un mutamento di passo: stop all’intrecciarsi delle scadenze riguardanti le opzioni ex art. 121 DL. 34/2020, finalmente una proroga dei termini comunicata per tempo.
E’ col provvedimento 21 febbraio 2024 n. 53159, pubblicato ieri, infatti, che l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga per la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta relativa alle spese per interventi edilizi sostenuti fino al 2023,
Sarà il 4 aprile 2024 quindi il termine (fissato “in origine” al 16 marzo) entro cui può essere presentata telematicamente la Comunicazione dell’ opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell’anno 2023 nonché alle opzioni di cessione delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022.
A ben vedere la data ha una sua ragion d’essere tenuto conto di tutti gli anelli di cui si compone la catena degli adempimenti connessi all’ottenimento del Credito d’imposta ma avrebbe potuto essere perfetta qualora si fosse deciso lo spostamento al 10 di aprile anziché al 4.
Vediamo perché
A tal proposito occorre ricordare che riguardo alle pratiche di Efficientamento Energetico la norma prevede A PENA DI DECADENZA dal beneficio quanto disposto dall’ articolo 119 c. 13 DL 34/2020.
Art. 119 c.13. D.l. 34/2020:
Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
L’asseverazione può anche essere fatta nel 2024 ma dovrebbe essere redatta e sottoscritta senza dubbio entro 90 giorni dalla fine lavori e -SALVO impedimenti di forza maggiore – anche protocollata entro gli stessi 90 giorni.
Omettiamo qui le eccezioni e le legittime soluzioni di “salvataggio” del Credito d’imposta di cui si era già scritto in EVITARE DI PERDERE IL SUPERECOBONUS A CAUSA DI UN MANCATO INVIO DELL’ASSEVERAZIONE ENEA SI PUO’.,
Nella “ordinarietà” delle cose quindi l’Asseverazione che certifichi la fine dei lavori al 31 dicembre 2023 dovrà essere redatta e inoltrata entro e non oltre il 30 marzo 2024.
La procedura prevede la descrizione, attraverso i dati tecnici, degli interventi trainanti e trainati, l’input dei dati catastali delle unità immobiliari oggetto di intervento e i dati dei relativi soggetti beneficiari.
Durante l’input e al termine della compilazione, il sistema esegue controlli automatici riguardanti i valori delle trasmittanze delle strutture opache e trasparenti, i valori dei parametri caratterizzanti l’efficienza degli apparecchi per la climatizzazione invernale e la produzione dell’acqua calda sanitaria nonché la verifica del rispetto dei limiti della spesa massima ammissibile.
È richiesto, inoltre, il caricamento (file in formato pdf) degli APE ante e post operam, del computo metrico, della polizza assicurativa a copertura dell’importo dei lavori asseverati nonché il caricamento delle relative fatture, documenti che saranno allegati all’asseverazione.
Al termine della compilazione il tecnico stamperà il modello di asseverazione e dopo averlo firmato e scannerizzato in formato pdf lo ricaricherà nel sistema.
A questo punto l’asseverazione viene automaticamente protocolla e gli sarà attribuito un codice identificativo univoco, codice ASID.
Dopo l’avvenuto protocollo il tecnico avrà a disposizione un file pdf contenente l’asseverazione, con tutti gli allegati, riportante in ciascuna pagina il codice identificativo ASID.
Contemporaneamente riceverà nella propria casella di posta elettronica una e-mail di conferma di avvenuta corretta trasmissione.
E’ tuttavia SOLO dopo 5 cinque giorni lavorativi che il codice ASID, con l’elenco dei codici fiscali dei soggetti beneficiari, è, di regola, utilizzabile nel sito dell’agenzia delle entrate per i successivi adempimenti in merito all’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Ecco dunque che il termine del 4 aprile per fare l’INVIO TELEMATICO delle opzioni per le cessioni del credito o dello sconto in fattura non è più coerente con il limite di tempo massimo in cui si può protocollare la pratica ad ENEA.
I cinque giorni sarebbero infatti rispettati se si considerassero le date di calendario MA non lo sono affatto se si debbono contare esclusivamente quelli LAVORATIVI.
Questo anno, tenuto conto anche della Festività della Pasqua, la data del 10 aprile per esempio, sarebbe stata probabilmente una delle più opportune.
Va da sé che stiamo parlando di un termine finale che comunque al committente “costa” finanziariamente un mese, ricordiamoci infatti che l’Ade continua a inserire sulla piattaforma Crediti gli importi comunicati SOLO nel mese successivo all’invio.
Riuscire a fare la comunicazione questa settimana (fino al 29 febbraio)infatti anticiperebbe di ben due mesi la spendibilità dei crediti d’imposta per gli acquirenti e/o per i fornitori che hanno fatturato con sconto in fattura.
Meglio non rimandare a domani ciò che è possibile fare oggi.
Articolo di Fabiana Nesi
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