Remissione in bonis per comunicazioni di opzione con asseverazione predisposta
In relazione alle detrazioni legate agli interventi “edilizi”, l’istituto della remissione in bonis (art. 2 comma 1 del DL 16/2012), è utilizzabile per sanare:
– l’omesso invio nei termini della comunicazione dovuta all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi di efficienza energetica agevolati con l’ecobonus;
– l’omesso deposito nei termini dell’asseverazione “preventiva”, da predisporre su modello conforme all’Allegato B del DM 58/2017, prima dell’avvio degli interventi di riduzione del rischio sismico agevolati con il sismabonus;
– l’omesso invio nei termini della comunicazione dovuta all’Agenzia delle Entrate per rendere opponibile all’Erario le opzioni di sconto sul corrispettivo e di cessione del credito esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020.
Nel caso di interventi di efficienza energetica agevolati con il superbonus di cui all’art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020, è necessario inviare all’ENEA l’ “asseverazione superbonus” di cui alla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020 entro 90 giorni dall’ultimazione degli interventi, ex art. 3 comma 2 del DM “Asseverazioni” 6 agosto 2020.
Questa cosiddetta “asseverazione superbonus” deve altresì essere predisposta ed inviata all’ENEA in relazione ai SAL di lavori non ancora ultimati, relativamente alle cui spese vengono esercitate le opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020, essendo detta asseverazione condizione essenziale per poter avere diritto a esercitare tali opzioni.
Per l’“asseverazione superbonus” relativa alla fine lavori (Allegato 1 del DM 6 agosto 2020) la possibilità di avvalersi della remissione in bonis, in caso di sua omessa presentazione entro il termine di cui all’art. 3 comma 2 del DM 6 agosto 2020 è operabile dal momento in cui l’Asseveratore dimostri di aver predisposto e timbrato e firmato l’Asseverazione entro i termini e che quindi l’unico ritardo consista nell’INVIO della pratica ad ENEA (In tal senso la risposta all’ interpello Agenzia Entrate 31.7.2023 n. 406).
Invece per la “asseverazione superbonus” relativa ai SAL non può esserci necessità di per sé di avvalersi della remissione in bonis, perché in primis relativamente a essa non risulta previsto alcun termine finale per il suo invio all’ENEA, e in secondo luogo , posto che, fino a quando non sono trascorsi almeno 5 giorni dalla sua presentazione, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate può scartare la comunicazione delle opzioni di sconto o cessione relative alle spese di quel dato SAL è palese che è interesse dello stesso contribuente che l’asseverazione per i SAL sia posta in essere entro quanto prima.
Alla data ultima per l’invio della comunicazione per spese “superbonus efficienza energetica” l’asseverazione dev’essere ALMENO timbrata e firmata.
Ecco quindi che, se si è in grado di produrre una tempestiva asseverazione timbrata, firmata e conforme agli Allegati 1 e 2 del DM 6 agosto 2020, ancorché non compilata direttamente sul sito dell’ENEA, la possibilità di procedere alla remissione in bonis della comunicazione di opzione non dovrebbe potersi considerare preclusa, come viene invece a esserlo ove alla data ultima per il suo tempestivo invio l’ Asseveratore non sia in grado di dimostrare che l’asseverazione era stata predisposta.
Va da sé che la data nella quale l’Asseverazione è stata completata, timbrata e firmata, al fine di poter essere opponibile a terzi occorre che sia dimostrabile in maniera inequivocabile.
Essendo una situazione sui generis non c’è nessun iter procedurale obbligatorio tuttavia si ritiene che un’apposizione di firma digitale con marca temporale, uno scambio di PEC o almeno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà L. 445/2000 sottoscritta dal tecnico asseveratore possa essere di supporto al professionista tenuto al controllo formale per il rilascio del visto di conformità e un domani in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo di Fabiana Nesi
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