Con la conversione in Legge del DL Milleproroghe ritornano “in bonis” anche i mancati pagamenti previsti nel 2023.
Lontani i tempi in cui ci si preoccupava di non far perdere i benefici della “rottamazione-quarter” ricordando la prima originaria scadenza del 31 ottobre 2023 ( Rottamazione quater: ancora qualche giorno per non perdere i benefici)
già l’art. 4-bis del DL 145/2023 (convertito in legge n. 191/2023) aveva posticipato al 18 dicembre 2023 i pagamenti delle prime due rate da rottamazione dei ruoli in scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023.
A seguire, anche se nel D.L. 215/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”) inizialmente non risultava alcuna ulteriore disposizione a riguardo, in sede di conversione la Camera ha proposto un emendamento che ha riaperto i termini per il pagamento della “maxirata”( ovvero la somma delle rate di ottobre e novembre) scaduta lo scorso 18 dicembre 2023 al 15 marzo 2024 ed ha altresì posticipato la rata in scadenza il 28 febbraio 2024 sempre al 15 marzo 2024.
La legge n. 18/2024, di conversione del DL 215/2023, ha previsto inoltre che la medesima proroga operi anche per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata: le rate le cui scadenze erano originariamente previste per il 31 gennaio e il 28 febbraio potranno essere validamente pagate entro il 15 marzo 2024.
A riconferma di ciò sullo stesso sito di Agenzia Riscossione si riporta l’aggiornamento normativo specificando che
Per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024
GLI EFFETTI
Si rileva che tale riapertura dei termini, offre un triplice e positivo riflesso nei confronti dei richiedenti infatti,
1)Per chi avesse già pagato le rate precedenti avrà comunque la possibilità di beneficiare di tempo aggiuntivo per pagare la rata in scadenza al 29 febbraio 2024,
2) A chi non era riuscito ad adempiere suo malgrado ai pagamenti con le originarie scadenze 2023 come sopra citate, si concede la facoltà di adempiere entro il 20 marzo 2024 senza perdere i vantaggi della rottamazione ,
3)Come effetto riflesso, questa variazione normativa produce il blocco qualsiasi tipo di azione esecutiva ( quantomeno per le partite i gioco collegate alla rottamazione) e, pertanto, non potranno essere avviate o proseguite azioni esecutive né disposti fermi amministrativi e ipoteche ai sensi gli artt. 77 e 86 del DPR 602/73.
IL NUOVO CALENDARIO
Riepilogando quindi per tutti coloro i quali hanno a suo tempo aderito alla Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 ), visto che il pagamento del carico poteva essere dilazionato in 18 rate il nuovo piano di rateazione diventa:
– la prima o unica rata, la seconda e la terza scadono il 15 marzo 2024 ( + 5 giorni di tolleranza);
– le restanti rate rimangono invariate e vanno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2024.
Articolo di Fabiana Nesi
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