BASTA L’ORDINE DI BONIFICO NELL’ANNO PER AVERE LA DETRAZIONE

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E’ quanto ha sostenuto l’Agenzia delle Entrate durante il Telefisco mentre al Forum di Italia Oggi la Guardia di Finanza è intervenuta sui controlli

Si sono svolte nella medesima settimana due giornate di videoconferenze dedicate al fisco, l’una organizzata da Italia Oggi e la seconda dal Il Sole 24 Ore.

Nella prima, svoltasi il 30 gennaio, oltre alla presenza ed ai commenti di Dottori Commercialisti, Rappresentanti del Governo e collaboratori della testata giornalistica, l’intervento della Guardia di Finanza tramite il Colonnello Marco Thione, capo Ufficio tutela entrate ha fornito molte interessanti informazioni in merito al loro operato nel passato e alla luce delle riforme in atto.

Nell’occasione il Colonnello ha spiegato le direttrici dei controlli sulle quali la Guardia di finanza ha incentrato le proprie attenzioni: a partire dalle le partite Iva tossiche, le frodi dell’Iva digitale, dell’e-commerce fino al contrasto ai crediti fiscali inesistenti.

Rimanendo sullo specifico dei crediti fiscali e nello specifico sui bonus fiscali ma non solo, Thione ricorda che la Guardia di Finanza opera in base a 2 grandi pilastri: repressione e prevenzione.

“Per repressione, intendo tutta l’attività di contrasto ai fenomeni, particolarmente insidiosi, particolarmente gravi quindi, le frodi, anzitutto frodi fiscali, inteso nella loro più ampia accezione. Faccio riferimento alle frodi attraverso l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, piuttosto che alle illecite esternalizzazioni di manodopera o anche alle frodi in materia di bonus agevolativi, un argomento di grande attualità.”

In merito alla prevenzione:

” Abbiamo fondamentalmente due tipi di prevenzione, c’è una prevenzione non misurabile che è figlia, come dire, dell’attività di repressione quindi l’effetto deterrenza, poi abbiamo una prevenzione che potremmo definire misurabile concretamente e numericamente perimetrabile. Faccio degli esempi: bonus agevolativi, crediti fiscali fittizi, questa sarà una prima attività di prevenzione perché abbiamo ottenuto straordinari risultati nell’aggressione dei crediti nei cassetti fiscali, prima che i crediti venissero monetizzati o venissero compensati. Riuscire a sequestrare i crediti nei cassetti fiscali dei contribuenti dei contribuenti significa crediti fittizi, ovviamente significa prevenire il danno perché quei crediti fiscali fittizi sono crediti fiscali falsi, che se non fossero stati sequestrati avrebbero ridotto debiti tributari veri e quindi avrebbero ridotto il gettito erariale. Vi do un numero che è indicativo: nel solo 2023, la Guardia di finanza, in totale sinergia con Agenzia delle entrate, ha sequestrato 4,81 miliardi di euro. Mentre a partire dal novembre 2021 ad oggi sono stati sequestrati 8,5 miliardi di euro di crediti che se non fossero stati sequestrati, avrebbero ridotto di un pari ammontare in ottica prospettica il gettito erariale. Altro esempio di prevenzione misurabile, il blocco delle deleghe di pagamento è un’attività demandata all’agenzia, l’Agenzia può, come noto ai sensi dell’articolo 37, commi 49 ter 49, 4, del dl 223 del 2006, bloccare gli F24 connotati da profili di rischio.”

Da qualche mese si è poi proprio creato un flusso di comunicazioni tra noi e l’Agenzia. Noi segnaliamo i crediti da bloccare, quindi l’Agenzia può bloccare anche i crediti segnalati dalla Guardia di finanza. Samo partiti ad agosto scorso con questo nuovo meccanismo, quindi pochi mesi, e abbiamo segnalato all’Agenzia 650 milioni di euro, blocco preventivo prima che il danno venga commesso.”

La relazione del Colonnello si è poi in realtà estesa ad approfondire molti altri punti che potrete ritrovare nell’articolo di Cristina Bartelli ma che qui omettiamo per concentrarci invece su una “perla” fornitaci dall’Agenzia delle Entrate

Durante l’evento organizzato da Il Sole 24 Ore, svoltosi il 1 febbraio scorso, come di consueto, sono state fornite delle risposte ai quesiti scelti tra quelli proposti dai partecipanti.

Tra i tanti questo, che riporto integralmente:


DOMANDA:
Bonifico bancario in uscita. Si chiede conferma della circostanza per cui ai fini della deducibilità dei costi per le spese sostenute a cavallo d’anno il principio di cassa si applica dando rilevanza al momento individuabile con l’ordine di addebito e non con la materiale uscita dal conto corrente. Esempio: bonifico effettuato il 29 dicembre 2023, addebitato sul conto corrente dell’emittente il 2 gennaio 2024. Si chiede conferma della deducibilità del costo nel periodo d’imposta 2023.

RISPOSTA:
Premesso che, ai fini dell’applicazione del principio di cassa, in caso di effettuazione di un bonifico, si ritiene di poter applicare quanto affermato nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il pagamento on line dei contributi mediante l’utilizzo della carta di credito.
Nel richiamato documento di prassi, è stato chiarito che: «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, «i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali».
Analogamente, quindi, si deve ritenere che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca.
Pertanto, nell’esempio prospettato, il costo sostenuto “per cassa” è riferito all’anno 2023.

La risposta è BENE SOTTOLINEARLO è collocabile nell’alveo dell’argomento LAVORO AUTONOMO ma appare interessante, per diversi motivi. 

In primis proprio in relazione a tutte le partite IVA che applicano contabilmente il principio di cassa.

Per i “movimenti” che avvengono con strumenti diversi dal contante a fine anno èsempre da analizzare lo sfasamento temporale che si verifica tra:
– la perdita della disponibilità del denaro da parte del cliente;
– l’acquisto della disponibilità del denaro da parte del professionista o dell’imprenditore in contabilità semplificata.

In passato, l’Agenzia ha affrontato il tema dal punto di vista del percipiente, precisando che rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente (c.d. “data disponibilità”): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro e nessuna importanza assume invece nè la “valuta”, rilevante esclusivamente per il computo degli interessi, e neppure il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico o il quello dell’avvenuto accredito.

quindi, facendo un esempio:
– in data 29 dicembre 2023 il cliente di un professionista ha effettuato un ordine di bonifico a saldo di una determinata prestazione;
– l’accredito della somma sul conto corrente del professionista sia intervenuto il 2 gennaio 2024.

Il compenso concorre alla formazione del reddito di lavoro professionale del 2024 (e non del 2023) e andrà quindi dichiarato nel modello REDDITI 2025.

Dal lato del soggetto che ha eseguito il pagamento delle spese tramite bonifico, secondo l’Agenzia, invece rileverebbe il momento in cui il professionista impartisce l’ordine di pagamento alla banca.

Pertanto, se il professionista effettua un bonifico il 29 dicembre 2023, che viene addebitato sul conto corrente il 2 gennaio 2024, secondo l’Agenzia “il costo sostenuto «per cassa» è riferito all’anno 2023” (e va, quindi, dedotto nel modello REDDITI 2024).

Appare piuttosto evidente che tale interpretazione da un punto di vista operativo, qualora vi si dia seguito, creerà non poche complicazioni dal lato operativo.

Da un punto di vista squisitamente “contabile” sia per coloro i quali devono gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali connessi dovranno dotarsi del documento dal quale si evince la data dell’ordine di bonifico per poter capire in quale esercizio dovrà essere registrato il relativo costo.

Ma altresì dovrà anche essere verificato l’estratto conto bancario per poter controllare che a seguito dell’ordine sia poi effettivamente scaturito l’addebito .

Come è vero che l’ordine è il momento in cui si manifesta la volontà di effettuare il pagamento non ci si può esimere da ricordare che tale ordine potrebbe non venir eseguito dalla banca.

Esempi tra i più banali una mancata provvista o un errore nell’iban o ( è capitato ) una descrizione troppo estesa.

Senza dimenticare che una disposizione di bonifico può essere revocata anche dallo stesso correntista.

Ergo sia in fase di esecuzione degli adempimenti ma poi anche in fase di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate occorrerà avere doppia documentazione dimostrabile: la data di ordine per appurare in quale anno debba essere considerata la spesa e l’estratto conto per accertarsi che l’addebito sia stato realmente eseguito.

Tale interpretazione coinvolge una grandissima platea di contribuenti, tenuto conto che in Italia oltre a tutto il settore dei Professionisti anche le partite IVA relative ad attività di lavoro autonomo e persino le attività svolte in forma di Società di Società di Persone sotto specifiche soglie di ricevi possono calcolare il proprio reddito in base al criterio di cassa.

COSA ACCADE PER LE DETRAZIONI IRPEF E I BONUS FISCALI?

Oltre a quanto sin qui detto è impossibile non evidenziare quale potrebbe essere il portato di questa interpretazione in seno alle detrazioni IRPEF e in particolare ai pagamenti attinenti ai bonus e superbonus edilizi.

Ai fini dell’anno di attribuzione delle spese pagate infatti ritornerebbero automaticamente in bonis tutti quei versamenti ordinati il 31 dicembre ancorché eseguiti dalla banca nel 2024.

Se tale impostazione fosse definitivamente confermata sarebbero da esaminare col doppio controllo di cui accennavo sopra tutti i SAL e fine lavori NON solo di questa fine anno ma anche quelli degli anni precedenti.

Se è senz’altro vero che in questa fase potrebbero essere in molti ad esclamare un giubilo per la buona notizia ( tutta da confermare si chiaro), allo stesso tempo questo assunto potrebbe incidentalmente creare discrepanze anche fatali riguardo ai SAL o fine lavori maturati nei primi periodi dell’anno.

Ovvero, se un pagamento ordinato nel 2022, e poi effettuato a gennaio 2023 fosse stato considerato nel SAL del 2023 e magari si fosse provveduto anche a fare la relativa cessione del credito d’imposta che si supponeva maturato in quell’anno, a questo punto tutto potrebbe essere rimesso in discussione.

Tale spesa, infatti, seguendo questo nuovo paradigma, dovrebbe essere non già da considerarsi relativa al 2023 bensì al 2022.

Medesima considerazione dovrebbe esser fatta anche in caso di detrazione in dichiarazione dei redditi e il tutto a ritroso.

Per tali motivi è assolutamente necessario prendere con estrema cautela questa risposta dell’Agenzia delle Entrate che anche questa volta, come già altre volte è accaduto in queste teleconferenze. espone delle posizioni che anziché ridurre i dubbi ne producono, purtroppo, dei nuovi.

Quel che diventa necessario al limite dell’impellenza in tali casi è far seguire a tali risposte una circolare dell’Agenzia delle Entrare esplicativa, chiara, argomentata e comprensiva delle casistiche in cui vige tale regola oppure, meglio, un intervento normativo che sancisca una volta per tutte il criterio generale da applicarsi e da quando lo stesso debba essere considerato applicabile.

Certo è che, in assenza di altri documenti, di questa risposta dell’Agenzia delle Entrate sarà da far tesoro in ogni circostanza la stessa possa esserci utile in una difesa.

Gli argomenti per migliorare il nostro sistema fiscale non si esauriscono mai, il lavoro da fare è così vasto da rendere l’impresa epica.

Riusciremo a vedere una riduzione dei dubbi e delle eccezioni nel fisco che verrà? Speriamo.

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