La nuova risposta pubblicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate deve essere letta attentamente per capirne l’importanza e l’utilità generale.
Lunedì 31 luglio 2023, mentre tutti gli Studi dei Commercialisti si stavano dedicando non senza affanno a predisporre le ultime deleghe di pagamento per le dichiarazioni dei redditi 2023, l’AdE ha pubblicato, nell’area dedicata, un interessante interpello che ha sollevato molti commenti e generato attenzione e perplessità in molti professionisti.
Tra i primi ad aver commentato e divulgato la notizia le professioni tecniche. appunto, perché parte direttamente interessata all’adempimento o soggetti ai quali sono stati chieste info e chiarimenti.
Vediamo innanzitutto cosa avrebbe suscitato clamore:
L’Agenzia delle Entrate scrive che non è ammissibile la remissione in bonis per le pratiche ENEA inviate dopo i 90 giorni.
Ma perché?
Riprendiamo esattamente passo per passo la situazione che ha fatto scaturire la risposta :
L’Interpello 406/2023 prende le mosse dall’originaria impossibilità per un collega Commercialista di poter inviare entro il termine del 30 marzo 2023 la comunicazione dell’Opzione per lo sconto in fattura relativo a fatture per opere di risparmio energetico eseguite e fatturate nel 2022.
Il Collega, tenuto all’apposizione del visto di conformità per la pratica a lui assegnata, nel corso dei controlli documentali aveva riscontrato l’assenza dell’Asseverazione del Tecnico e degli estremi dell’invio ad ENEA ( aggiungerei : con relativo codice ASID che deve essere indicato nella Comunicazione dell’opzione).
Tenuto conto che evidentemente l’impossibilità a eseguire la comunicazione arreca un grave danno finanziario ed economico ai soggetti che hanno prestato la loro opera o i loro servizi professionali al committente, al fine di cercare di recuperare le somme altrimenti perse in maniera definitiva, gli istanti hanno chiesto ad Ade se fosse possibile fare un’invio tardivo dell’Asseverazione ad Enea ora per allora con remissione in bonis ( ovvero pagamento di sanzione di E. 250,00) e conseguenzialmente inviare ” a ruota” altresì anche la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura con relativa remissione in bonis anche di questo secondo adempimento ( e relativo pagamento di altri E. 250,00 se l’intervento fosse di una sola tipologia di classificazione).
L’istante adduce a motivazione del mancato invio “problemi col portale ENEA” evidentemente in sovraccarico nei giorni prossimi alle scadenze.
L’Agenzia delle Entrate riporta ( e questo è un punto chiave) di aver richiesto una integrazione alla domanda il 12 luglio 2023 chiedendo di fornire;
«copia della asseverazione, precisando in un separato documento la data in cui la stessa è stata generata», l’istante riferisce che, «sentito il tecnico l’asseverazione non è stata generata in quanto risultava impossibile caricare le informazioni e la documentazione essendo il portale ENEA sovraccarico. Nonostante numerosi tentativi non è riuscito a predisporla in tempo utile all’assolvimento del successivo obbligo comunicativo verso l’Agenzia delle Entrate. Per questo si è deciso di presentare interpello così da capire se fosse possibile caricarla sul portale ed inviarla all’ENEA sfruttando la remissione in bonis.»
E’ esattamente da questo dettaglio che scaturisce il diniego dell’Agenzia.
Leggiamo adesso bene insieme la risposta:
L’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012, prevede che «1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».
Il ricorso all’istituto innanzi descritto è stato ammesso per rimediare all’omesso invio all’ENEA, nel termine di 90 giorni, fissato dall’articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (concernente ”Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd. Ecobonus”), della scheda descrittiva degli interventi eseguiti.
In particolare, con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 è stato chiarito che, «Alla scheda da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori si applica l’istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012) in caso di omesso invio.
Tale istituto consente di non perdere il diritto alla detrazione, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente: invia la scheda, ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
L’espressione ”entro il termine di presentazione della prima dichiarazione” deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso.
Per termine di presentazione si intende quello ”ordinario” di presentazione del Modello REDDITI, a nulla rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni previsto dall’art. 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998 (Circolare 28.09.2012 n. 38/E, risposta 1.2); versa contestualmente euro 250 (non compensabili) pari alla sanzione minima prevista (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 2.2).» (cfr, anche circolare n. 19/E del 2020).
Il medesimo istituto della remissione in bonis, può essere utilizzato, in linea generale, anche per sanare l’omesso invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
In tal senso si è già pronunciata la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, che al paragrafo 5.4 precisa che la remissione è «[…] ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, purché:
sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
sia versata la misura minima della sanzione prevista.
Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successivo all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione. […]»
Tutto ciò premesso,
tra gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono beneficare delle detrazioni in argomento ricorre anche l’acquisizione dell’asseverazione del tecnico abilitato, ai sensi dell’articolo 119, comma 13 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede
«L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121 […]».
Il citato comma 13, lettera a), dispone a sua volta che, «per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative».
Con il decreto ministeriale 6 agosto 2020 (concernente i ”Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd Ecobonus”), è stato tra l’altro approvato il modello di asseverazione che il tecnico abilitato deve compilare ed inviare telematicamente all’ENEA all’esito di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, nonché al termine degli stessi, al fine di attestare la conformità tra l’opera eseguita e i requisiti tecnici del progetto, nonché la congruità delle spese sostenute rispetto ai costi indicati negli appositi decreti e consentire il diritto alla detrazione fiscale della spesa.
In particolare, l’articolo 3 del citato decreto dispone che
«1. L’asseverazione di cui all’art. 2, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata online nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente decreto.
La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.
2. L’asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi. […]»
Il riporto di questi dettagli è dirimente ai fini della comprensione della risposta di Ade, in effetti da un punto di vista operativo è possibile dividere l’operazione in almeno tre momenti distinti:
- la compilazione dell’asseverazione on line sul portale di ENEA e la stampa della medesima,
- La sottoscrizione dell’Asseverazione e la datazione da parte del tecnico che in quel momento se ne assume le piene responsabilità
- L’invio di una copia digitalizzata dell’Asseverazione ad ENEA con modalità telematiche.
Questo sta a dire che possono esserci casi in cui l’Asseverazione risulti esistente e regolarmente sottoscritta, timbrata e datata nei termini di legge ma non è stato perfezionato SOLO il punto 3 : l’invio ad ENEA.
Proseguiamo con la lettura della risposta :
Il successivo articolo 4 dispone che,
«1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione ai sensi dell’art. 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all’art. 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione: [omissis…] e) che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato; […]»
Detta comunicazione va, dunque, predisposta e presentata entro novanta giorni dal termine di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, ovvero entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.
Ciò detto, nel caso in trattazione, per stessa ammissione dell’istante, alla data di scadenza dell’obbligo di predisposizione ed invio all’ENEA, nessuna asseverazione, compilata «debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale» era stata predisposta.
L’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 16 del 2012, per sanarne l’omesso invio nei termini all’ENEA
e, conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché, come più volte chiarito dalla prassi, la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che, come anticipato, nel caso di specie non ricorrono.
E’ QUINDI L’ASSENZA DELLA COPIA DELL’ASSEVERAZIONE STAMPATA , FIRMATA, TIMBRATA E SOPRATTUTTO DATATA NEI TERMINI DI LEGGE che rende impossibile la remissione in bonis e per l’adempimento formale dell’invio della copia ad ENEA.
Leggendo “in positivo ” la risposta se ne trae un’informazione preziosa :
COLORO CHE HANNO UNA ASSEVERAZIONE COMPLETATA, FIRMATA, TIMBRATA E SOPRATTUTTO DATATA NEI TERMINI DI LEGGE possono oggi fare la remissione in bonis perché mentre l’assenza dell’asseverazione oggettivamente attiene alla sfera della “SOSTANZIALITA” , l’assenza del mero invio ad ENEA è inconfutabilmente un adempimento FORMALE.
Questa lettura offre quindi un buon assist a tutti quelle situazioni dove si dovesse ritrovare nel fascicolo una Asseverazione cartacea fatta ma non inviata.
Val la pena di ricordare che la data sull’asseverazione non sottende ulteriori adempimenti attinenti alle operazioni per le quali sia necessaria una dimostrabile data certa.
Peccato che l’istante che con questo interpello non abbia visto risolto il suo caso ma grazie a lui forse qualcuno potrà sperare di farlo.
Ringrazio l’instancabile e ottimo Ing. Carlo Pagliai e il generoso e attento collega Antonio Racco per gli spunti e i confronti preziosi .
Articolo di Fabiana Nesi
copyright2023 fabiananesicommercialista
Devi accedere per postare un commento.