DURC, DURF, CARICHI PENDENTI E DEBITI TRIBUTARI

man looking through documents at workplace

Documenti e Certificati necessari per ogni impresa. Contenuto, finalità, modi e tempi di rilascio.

Chi opera direttamente o indirettamente nel settore dell’edilizia non può esimersi dal sapere cosa sia il DURC e di cosa sia altresì il DURC DI CONGRUITA‘.

Entrambi i documenti tuttavia esulano dalla verifica della regolarità fiscale.

In realtà nell’ordinamento tributario non esiste una definizione di “irregolarità fiscale”.

Vi sono, tuttavia, alcune norme che fanno riferimento a tale concetto, alla luce delle quali è possibile sostenere la necessità che occorra, anche per le violazioni “non definitive”, l’attestazione di regolarità da parte di atti ufficiali (artt. 80 co. 4 del DLgs. 50/2016, 17-bis co. 5 del DLgs. 241/97, 14 co. 2 del DLgs. 472/97).

Certificazione dei carichi pendenti

Il contribuente può richiedere la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, relativi alle imposte dirette, all’IVA, alle imposte indirette sugli affari ed agli altri tributi indiretti di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Il certificato dei carichi fiscali pendenti non è un atto impugnabile (Cass. 2.7.2020 n. 13536).

Come si richiede?

Il certificato, da richiedere mediante il fac-simile allegato al provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2001, è rilasciato a seguito di richiesta presentata all’ufficio competente in base al domicilio fiscale.
La certificazione è rilasciata entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta all’ufficio competente.

Documento Unico di Regolarità Fiscale: DURF

Il DURF è un documento che attesta il possesso dei requisiti per la disapplicazione degli obblighi posti a carico delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici.
L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede una disciplina speciale per le ritenute e i contributi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
La disciplina si applica dall’1.1.2020, in relazione alle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima dell’1.1 (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).

Soggetti legittimati al rilascio

È abilitato al rilascio del DURF qualunque ufficio territoriale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa e le richieste, se inoltrate telematicamente, devono esclusivamente essere inviate alla PEC della struttura competente.

Requisiti

Ai fini del rilascio del DURF, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato, la sussistenza cumulativa, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza di versamento, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • avere eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza.

Validità

Il certificato viene messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Certificazione valevole per la cessione di azienda

L’art. 14 co. 3 del DLgs 472/97 prevede che, in relazione alla cessione di azienda, gli uffici impositori siano tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.


Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

Cosa contiene il certificato?

L’istante chiede di attestare l’eventuale esistenza di:

  • contestazioni in corso;
  • contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti;
  • carichi pendenti a seguito di interrogazione al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria ai fini delle imposte dirette, IVA, imposte indirette sugli affari e altri tributi indiretti.

La certificazione riguarda le violazioni commesse nell’anno in cui avviene la cessione e nei due anni precedenti, ancorché non contestate o irrogate alla data della cessione, nonché quelle già contestate nel medesimo periodo anche se commesse in epoca anteriore .
E’ bene considerare che in caso di segnalazioni a carico del soggetto d’imposta, l’ufficio prima di rilasciare la certificazione dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda, è tenuto a notificare il processo verbale di constatazione al fine di poterlo riportare nella certificazione stessa (provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2001).

Certificato unico debiti tributari

(codice della crisi d’impresa)

Il contribuente può richiedere all’Agenzia delle Entrate il Certificato unico sull’esistenza di debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’ufficio certifica l’assenza o meno di debiti tributari.


Il certificato è utilizzabile anche ai fini delle procedure disciplinate dal DLgs. 14/2019 ( Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) avviate a far data dal 15.7.2022. 

Il certificato è impiegato, tra l’altro, anche ai fini dell’accesso alla nuova procedura di composizione negoziata della crisi.

Modalità di presentazione e termine di rilascio

Il debitore può richiedere il certificato personalmente o tramite soggetto delegato.

In quest’ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.
Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, è presentato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente mediante:

  • consegna diretta all’ufficio che rilascia la relativa ricevuta;
  • raccomandata a/r con allegata fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
  • PEC con specificazione nell’oggetto “Richiesta Certificato unico debiti tributari (Art. 364 D. lgs. n. 14/2019)” e modello sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello.

Il certificato è rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’ufficio competente.

Articolo di Fabiana Nesi

copyright2023 fabiananesicommercialista

Iscriviti per seguire il mio Blog!

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: