BONUS E SUPERBONUS EDILIZI IN DETRAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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RISCHIO MOLTIPLICAZIONE IN ASSENZA DI CONTROLLI

La stagione delle detrazioni IRPEF per recuperare le spese sostenute a seguito di pagamenti rientranti nelle norme agevolative per le opere edilizie di ristrutturazione, efficientamento energetico e sismico è ritornata preponderante in questo 2023.

Non è mai sparita del tutto nemmeno nel 2022 e nel 2021, perché normativamente è sempre stata data la possibilità al contribuente di decidere di recuperare dalle proprie imposte la cifra pagata per i vari bonus sia minori che superbonus, tuttavia l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione a terzi del credito maturato aveva sensibilmente ridotto il ricorso al riporto in dichiarazione dei redditi degli importi sostenuti.

Il palesarsi dell’impossibilità pratica di attingere alle cessioni dei crediti in maniera talmente netta NEL 2022 da sfociare poi in uno stop definitivo sancito dal D.L. 11/23 ha reso come unica “via di uscita” per i contribuenti il ritorno alla “via” originaria : la detrazione IRPEF sul Mod. 730 o sulla Dichiarazione dei Redditi autonomamente presentata.

Nonostante che questa sterzata sia stata evidentemente in parte causata da un metodo mal costruito e mal gestito e in parte anche da una scelta politica volta a far rientrare la falla del sistema in maniera graduale e quindi più controllabile, le possibilità di abusi, errori e frodi continua a essere esasperante,

E’ pur vero che il rischio di errore nel sistema impositivo Italiano non riguarda certamente solo e soltanto i tanto incriminati e discriminati Bonus però è necessario anche cercare di mettere in luce le lacune che si presentano esercitando il proprio lavoro così da poter in futuro correggere il tiro, premiare gli onesti, non soverchiare di sanzioni chi ha involontariamente fatto errori e colpire in maniera più veloce ed efficace chi , invece, ha intenzionalmente compiuto atti in frode dello Stato.

A questo riguardo si fa presente che il programma dell’Agenzia delle Entrate presenta ancora oggi delle lacune che rendono difficoltoso verificare SE una serie di spese, all’apparenza regolarmente fatturate e bonificate, non sia già stata oggetto di cessione del credito.

Come si fa a sapere se su una fattura il contribuente ha già esercitato l’opzione per la cessione del credito?

Riguardo allo sconto in fattura la questione ALMENO in dichiarazione dei redditi NON dovrebbe porsi, nel senso che, leggendo il documento fiscale stesso si evince che questo costo non sarà da riportarsi tra le detrazioni IRPEF del soggetto.

Il contribuente che invece ha sostenuto spese per opere edili e che si reca dal Commercialista o ad un CAF per la compilazione della dichiarazione potrebbe portare, con mala fede o meno, delle fatture bonificate per le quali il credito è già stato ceduto e incassato .

Da parte dell’operatore addetto alla compilazione non c’è modo di aver certezza che quella fattura non sia stata già recuperata.

Anche andando a verificare dalla dichiarazione precompilata o dalla piattaforma appositamente creata dentro il cassetto fiscale del contribuente non c’è maniera di comprendere per singola fattura se sia già stata utilizzata e ciò perché le comunicazioni dell’opzione ad AdE non avvengono per singolo documento ma per “masse” di spesa divise per codici di lavorazione eseguita.

Per quanto concerne le pratiche soggette a comunicazione Enea, è possibile avere contezza delle cifre tenuto conto degli allegati alle pratiche, ma riguardo al Sismabonus o al bonus ristrutturazioni non c’è una maniera che possa consentire a chi redige la dichiarazione di accertarsi della correttezza del dato che ci si accinge a riportare.

Questo spiega perché si da quando si predisponevano le check list documentali per le apposizioni dei visti di conformità, tra le autocertificazioni da far sottoscrivere al cliente/contribuente c’era la dichiarazione che lo stesso non avesse già usufruito del beneficio IRPEF su quelle specifiche fatture/spese/opere.

Se la questione potrebbe dirsi finita qui, con una semplice firma su un foglio, in realtà non lo sarà affatto per l’agenzia delle entrate.

Chi vuole essere onesto avrà infatti dichiarato il vero ma chi avesse voluto artatamente servirsi di consulenti diversi per le pratiche da inviare ad AdE rendendo il controllo di cui si diceva talvolta impossibile da fare, ancora una volta si farà beffe di un sistema fiscale che malgrado tutto persiste nel non essere in grado di evitare comportamenti fraudolenti.

Questo anno in maniera particolare saranno molte le pratiche “miste” ovvero con una parte di cessione del credito e una parte di recupero in dichiarazione dei redditi.

Gioco forza è presumibile che per questi soggetti il rischio di controlli a posteriori da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà (o potrebbe essere) sensibilmente più elevato, specialmente in quei casi in cui l’Ente ravvisi che il contribuente abbia provveduto a fare invii delle Comunicazioni delle Opzioni e delle Dichiarazioni dei Redditi da parte di soggetti diversi.

Se è vero, come è vero, che il rivolgersi al medesimo Professionista nel tempo non può considerarsi certezza di essere esenti da errori, è altrettanto vero che aver dato in maniera sistematica incarichi a professionisti differenti potrebbe essere ,se non un indizio di “astuzia”, senza dubbio un alert di maggior rischio di errore dei calcoli anche in totale buona fede.

La richiesta documentale o la verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate in ogni caso. ricordiamo che non è affatto un sinonimo di sanzione.

Chi ha operato correttamente e avrà conservato la documentazione comprovante l’origine delle proprie detrazioni non avrà comunque nulla da temere, si tratterà di dedicare tempo all’addetto ai controlli.

Questo lavoro, che impegnerà l’Agenzia per i prossimi anni poteva essere evitato aggiungendo qualche automatismo in più nei loro software.

Nel 2021 questo Blog sottolineò già i tanti Bug dei software dedicati alle Cessioni dei crediti con l’articolo : La Comunicazione Telematica dell’opzione per il credito d’imposta art. 121 D.L. 34/2020 per i bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%.,

e in relazione all’ingiustificata differenza procedurale sulle cessioni ben prima del Decreto anti Frodi aveva scritto A conti fatti le differenze procedurali per le cessioni dei crediti d’imposta tra Bonus e Superbonus 110% hanno ancora ragion d’essere?

Confidando che le Stagioni dei Bonus Edilizi e delle Cessioni dei crediti si riproporranno anche per il prossimo futuro e con la consapevolezza che ancora ce ne sono da cedere e detrarre grazie alle proroghe concesse e per quel che riguarda il Bonus Barriere Architettoniche 75%, non sarebbe lavoro inutile rimetter mano ai programmi dell’Agenzia delle Entrate per le comunicazioni e anche alla relativa Piattaforma che en consente il monitoraggio.

Confidiamo in un autunno migliore degli ultimi trascorsi.

Articolo di Fabiana Nesi

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