Cessione del Credito: spetta al Tecnico Asseveratore firmare la Dichiarazione predisposta da Poste

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Come se mancassero gli imprevisti, il Modello aggiuntivo predisposto da POSTE ha incrementato polemiche e dispute tra Tecnici e Committenti.

Avevo già divulgato la notizia a inizio Settembre con l’articolo POSTE AGGIORNA LA MODULISTICA OBBLIGATORIA PER L’ACQUISTO DEI CREDITI DA BONUS E SUPERBONUS 110% DA PRIVATI, rimarcando che la Dichiarazione aggiuntiva pretesa da Poste poteva NON sempre essere un semplice adempimento formale in più.

In particolare Dichiarare :


(b) di aver controllato e verificato la documentazione tecnica sottoposta a verifica, e la
conformità della stessa, nonché delle informazioni, dati ed elementi ivi indicati, rispetto alla normativa applicabile, anche ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta in
relazione ai Lavori effettuati;

E soprattutto:

(c) di aver ritenuto soddisfatti ed in linea con la circolare AdE n. 23/E del 23 giugno 2022, con riferimento ai lavori eseguiti, i seguenti requisiti di cui agli Indici ivi previsti (par. 5.3) ed applicabili alla fattispecie:

con riferimento al terzo indice (“sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare”), il Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica dichiara che in relazione al valore stimato dell’unità immobiliare prima dell’intervento, e tenuto conto del valore imponibile degli interventi, non si rilevano sproporzioni tra il valore delle unità immobiliari destinatarie degli interventi in oggetto e l’ammontare dei crediti offerti in cessione;

con riferimento al sesto indice (“mancata effettuazione dei lavori”), il
Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica dichiara inoltre che i lavori
elencati nell’asseverazione tecnica/ Sal di competenza sono stati effettivamente
eseguiti.

Concludendo con :

Conseguentemente, sulla scorta di quanto dichiarato, Poste Italiane S.p.A., in qualità di Cessionario, può fare pieno affidamento sulla correttezza, completezza e veridicità della predetta attività di verifica svolta con esito positivo.

implica assumersi – in molti casi – delle responsabilità che esulano dall’incarico originariamente siglato col committente.

Ecco forse perché, a ruota del mio articolo, probabilmente su sollecitazione di Ingegneri, Architetti e Geometri in cerca di chiarimenti nel merito , c’è chi si è posto il falso problema di chi sia il Soggetto effettivamente obbligato a siglare questo Documento.

Per questo in realtà è sufficiente leggere le 5 righe iniziali delle istruzioni che precedono il Modulo, ed avere contezza di come si elabora una pratica di cessione del credito con Poste.

Nel link dentro l’articolo già citato sul mio Blog LEDOMANDEGIUSTE le istruzioni ci sono tutte, e pure la check list documentale , qui sotto vi riporto invece, estrapolandolo dall’ufficiale di POSTE, solo quello che ci interessa:

“-Copia dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute, relativa ai lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (in cui è presente anche il codice fiscale del tecnico asseveratore)
– Dichiarazione dell’asseveratore, esclusivamente nella forma riportata di seguito nel presente documento, in merito all’effettivo svolgimento dei lavori ed alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell’immobile”

Ergo : è l’ Asseverstore della congruità delle spese che è tenuto a rilasciare anche questa dichiarazione.

Non chiedete “QUALE ASSEVERATORE?”

perché :

se si farà una Cessione a Poste riguardante il Superecobonus 110%, sarà colui che assevera la pratica e la inoltra ad ENEA,

invece, se si starà facendo una cessione di un credito d’imposta legato al Supersismabonus 110% sarà l’ingegnere strutturista che sottoscrive l’Allegato 1 .

In definitiva, nell’iter documentale previsto da Poste, già era previsto l’obbligo di allegare l’asseverazione della Congruità dei Prezzi, per tutte le tipologie di cessione, da agosto in poi , lo stesso soggetto che ha siglato QUELLA asseverazione, SECONDO POSTE, dovrebbe assumersi l’onere di liberarla da ogni responsabilità in relazione alla correttezza, completezza e veridicità della attività di verifica svolta dal tecnico con esito positivo.

INDIVIDUATO CHI SIA IL PROFESSIONISTA NON SI E’ CERTO RISOLTA LA QUESTIONE.

Come sempre, per comprendere l’invasività di questo adempimento, bisognerà fare un’attenta valutazione caso per caso.

Citiamone alcuni:

  1. Il Cedente sta provvedendo adesso a fare una cessione del credito per quote residue degli anni precedenti e quindi per lavori già ampiamente terminati e deve andare a ricercare ora per allora il Tecnico.
  2. Il Professionista NON è tenuto a conoscere il valore dell’immobile ante intervento e non ha la possibilità a posteriori di poter fare o far fare una valutazione a terzi.
  3. Il Tecnico potrebbe non aver certezza della copertura della sua polizza per siffatta dichiarazione
  4. L’Asseveratore ha seguito solo una frazione dell’opera e non l’intero intervento.
  5. Il Professionista tecnico incaricato potrebbe obbiettare che il suo incarico NON include il controllo delle informazioni, dati ed elementi indicati in tutta la documentazione tecnica, semplicemente perché il termine “documentazione tecnica” è troppo generico così come lo è sostenere di aver controllato tutte le “informazioni, dati ed elementi” . La genericità non è amica della responsabilità e nemmeno della professione. Sicuramente ancor meno delle polizze assicurative.

A questi potrebbero seguirne molti altri e questo perché , appunto, ogni intervento ha la sua storia.

Questo, SIA CHIARO, non significa affermare che questo Modello non può essere firmato oppure che è sempre giusto che il Professionista si opponga tout court a firmarlo,

ma bensì che non può essere automaticamente giudicato un irresponsabile chi si ferma un attimo e ci riflette bene prima di farlo.

Sicuramente avremo casi ANZI – LI ABBIAMO GIA’– in cui non sussiste minimamente alcuna difficoltà a procedere, altri in cui il tecnico potrebbe richiedere uno specifico mandato e relativo compenso e altri ancora in cui il tecnico NON si assumerà comunque questo onere.

Intanto diverse cessioni che avrebbero potuto essere inoltrate a Poste a Settembre sono state fermate ESATTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE per questo PRIMA che il Committente avesse fatto la richiesta all’Istituto.

Altre, che erano state presentate dal Cittadino correntista si sono poi bloccate per l’impossibilità di allegare il documento e altre , infine, saranno poi scartate da Poste stessa, per documentazione incompleta.

Considerato che di fatto Poste negli ultimi tempi è diventato quasi l’unico acquirente dei crediti per i privati cittadini , ci dobbiamo aspettare che le pratiche inviate da settembre in poi subiranno rallentamenti causati anche da questa novità?

Si spera ovviamente di no, così come si spera che la modifica delle responsabilità introdotta in extremis con la conversione in legge del Decreto Aiuti Bis, induca a miti riflessioni e consigli .

Nel frattempo a rimetterci in termini finanziari è innanzitutto e soprattutto il Committente difronte all’ennesimo imprevisto.

Il Monòpoli è sempre stato molto intrigante e divertente, peccato che adesso non è più un gioco.

Articolo di Fabiana Nesi

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