UNIFAMILIARI : nel S.A.L. 30% POSSONO essere escluse le lavorazioni non agevolate MA gli ACCONTI valgono?

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Ancora troppa confusione sul metodo di calcolo per beneficiare della proroga da giugno a dicembre 2022.

Minuti contati per le unifamiliari per ottenere la proroga fino al 31 dicembre 2022 del superbonus.

Per poter fruire della maxi-detrazione del 110% anche per le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2022 deve essere realizzato almeno il 30% dei lavori complessivi.

Come è stato definitivamente specificato nella norma, nell’ambito dei lavori da computare per il raggiungimento del 30%, si possono considerare anche quelli non agevolati con il 110%.

Se entro il 30 settembre 2022 non si riesce a completare il 30%, si potrà fruire del superbonus 110% solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

Dopo tale data si potranno sfruttare gli altri bonus edilizi minori.

È quindi fondamentale calcolare ed attestare in maniera corretta il raggiungimento entro il 30 settembre 2022 della percentuale del 30%.

Utili indicazioni al riguardo sono state fornite dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), in una risposta approvata il 5 settembre 2022.

Cosa dice la norma

Punto di partenza per capire i termini della questione è l’art. 14, lett. a), del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), che, modificando il comma 8 bis dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, ha stabilito che per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo all’esterno, il superbonus spetta anche

per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Ai fini della verifica del raggiungimento della percentuale del 30% è possibile conteggiare anche i lavori non agevolati con il 110%.

Prima di analizzare quanto stabilito dal nuovo decreto, è utile ripercorrere tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sul tema del calcolo del SAL. Vediamo quindi le risposte ad interpello più interessanti:

  • risposta 538/2020→ tratta il tema del calcolo del SAL 30% necessario per la cessione del credito fiscale e afferma che “occorre far riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione”
  • risposta n.907/1595/2021 della Direzione Regionale Veneto→ tratta sempre il tema del calcolo del SAL 30% necessario per la cessione dei crediti fiscali e afferma che bisogna applicare la regola del SAL “separatamente per ciascuno dei due interventi “Superbonus” (efficientamento energetico e antisismici)”
  • risposta 791/2021→ risposta specifica sul calcolo del SAL per il prolungamento dei termini. Afferma che la “percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici”
  • risposta 53/2022→ torna sul tema del calcolo del SAL per la cessione dei crediti fiscali e ribadisce il calcolo separato fra ecobonus e sismabonus. 

Prima del decreto aiuti quindi, secondo le indicazioni dell’Agenzia, per calcolare il 30% si doveva:

  • far riferimento all’intervento nel suo complesso considerando tutti i lavori anche non rientranti nel 110% e anche quelli che non beneficiavano neppure dei cosiddetti bonus minori.
  • per prudenza, raggiungere sia il 30% del Sismabonus 110% che dell’Ecobonus 110% (ovviamente se si svolgevano entrambe le tipologie di lavori).

La nuova normativa, post Decreto Aiuti, cambia completamente la situazione. 

È vero, infatti, che si deve far comunque riferimento all’intervento complessivo ma viene precisato che le lavorazioni extra Superbonus possono essere considerate.

Quindi possono anche essere escluse.

E’ palese che l’intento del Legislatore, a mio parere, fosse quello di agevolare le ipotesi di raggiungimento del 30%, concedendo la possibilità, a seconda dell’iter progressivo dei lavori di poter accedere alla proroga.

Quindi sta al contribuente decidere se considerarle o meno per la verifica del raggiungimento del 30%. 

Per intervento complessivo si intende l’intervento complessivo che ha diritto al 110%, mentre tutte le altre lavorazioni possono anche non essere considerate. 

Attenzione!

Un’altra differenza tra il SAL da calcolare ai sensi dell’articolo 121 DL 34/2020 ( “SAL X CESSIONE DEL CREDITO ” per intenderci) e questo “SAL PROROGA” sta nel METODO di quantificazione del raggiungimento della soglia minima.

Il comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 stabilisce che è possibile procedere con opzione (cessione o sconto in fattura) anche a stato di avanzamento:

L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

La norma sembrerebbe riferirsi ai lavori: quindi, a rigore occorre riferirsi al SAL, come visto prima.

In realtà, l’asseverazione sul Portale ENEA fa riferimento alla spesa complessivamente sostenuta, comprensiva di ogni spesa (anche quelle tecniche) e oneri. Quindi, per verificare la percentuale (che viene proposta automaticamente dal Portale ENEA) occorre far riferimento ai valori del quadro economico di contabilità (spesa sostenuta diviso spesa di progetto).

In definitiva, per procedere a sconto in fattura e cessione del credito occorre raggiungere almeno il 30% della spesa, sia per ecobonus che sismabonus (indipendentemente).

Unifamiliari e 30% dei lavori complessivi

La possibilità di fruire per gli edifici unifamiliari del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 è subordinata alla condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

In particolare, il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 recita:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

Per il calcolo del 30% ai fini della proroga perciò occorre far riferimento allo stato di avanzamento in pratica determinare tutti i lavori (non solo quelli agevolati) effettivamente realizzati al 30 settembre e rapportarli ai lavori preventivati in progetto.

Parere RPT

Sull’argomento si è espresso anche il gruppo di lavoro sul Superbonus della Rete delle Professioni Tecniche. RPT ha elaborato un parere che è stato discusso anche dalla “Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate”, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cui partecipano diversi componenti del gruppo di lavoro di RPT.

Con il parere, è stato spiegato che, se il committente sceglie di considerare tutti i lavori (e non solo con quelli agevolati), per le verifiche bisogna fare riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, come da titolo edilizio.

questi i criteri per la determinazione del SAL secondo il parere rilasciato:

  • l’importo complessivo su cui predisporre la verifica del 30% è quello totale degli interventi da realizzare in base ai contratti d’appalto stipulati (non soltanto l’importo totale ammesso al bonus);
  • se sono presenti opere realizzate, queste devono essere quantificate e contabilizzate sulla base del computo metrico generale;
  • sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali;
  • sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del SAL.

Nonostante l’autorevolezza del parere tuttavia si invita a grande prudenza nello scegliere di applicare pedissequamente il penultimo punto.

SI PARLA DI LAVORI EFFETTUATI NON DI ACCONTI

Preme ricordare ancora una volta che ai fini della verifica del raggiungimento della soglia del 30%, nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08270 del 21 giugno 2022 in Commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva puntualizzato che, in considerazione della formulazione della norma, che fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati, non è sufficiente che entro il 30 settembre 2022 sia effettuato il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Si ritiene pertanto che per gli acconti debba essere eventualmente seguita la medesima regola che era stata ampiamente negli articoli

e ripresa anche in

ovvero che

nel caso in cui l’acconto non fosse pienamente corrispondente a prestazioni svolte o a merci effettivamente acquisite, la cifra pagata per “prestazioni future” dovrebbe essere decurtata dal computo.

Come provare la realizzazione del 30% dei lavori

La risposta approvata il 5 settembre 2022 dalla commissione consultiva fornisce indicazioni molto importanti con riferimento alle modalità di dimostrazione del raggiungimento del limite del 30%.

La commissione, in particolare, ha esplicitato che, per provare la realizzazione del 30% dei lavori, è sufficiente la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso.

Detta dichiarazione deve basarsi sulla documentazione probatoria, quale, ad esempio:

– libretto misure:

– SAL;

– fotografie;

– bolle o fatture.

La documentazione dovrà essere tenuta a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale.

Tale dichiarazione, da redigere non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie, dovrà essere trasmessa, con i relativi allegati, 

via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.

Visto che il Bonus 110% si rivolge a contribuenti privati e che nessun privato ha alcun obbligo di avere una PEC, fatto di cui evidentemente la Commissione non ha tenuto conto,

si suggerisce qualora il contribuente fosse sprovvisto della Posta Elettronica Certificata, di creare un fascicolo elettronico con i medesimi files che sarebbero stati inseriti nella PEC, firmare il tutto con firma digitale e apposizione della marca temporale e consegnarlo tramite anche posta elettronica ordinaria al contribuente.

In mancanza anche di indirizzo e-mail, si ritiene che qualora si sia creato il fascicolo elettronico con firma e marca temporale , questo possa essere consegnato al contribuente anche mediante un semplice dispositivo di conservazione come una pen drive o chiavetta usb.

L’invio/consegna, come specificato dalla commissione consultiva, deve essere tempestivo.

Si fa presente che se è vero che si richiede la sottoscrizione della dichiarazione e non anche di allegare la documentazione probatoria, niente vieta di completare tutto l’iter e consegnare nella medesima occasione l’intera documentazione attestante il raggiungimento della soglia dovuta già con la medesima PEC/E-MAIL/PEN-DRIVE.

Si evidenzia infine che NON c’è un obbligo di consegna della documentazione al cliente entro il 30 settembre bensì un REALE OBBLIGO di dimostrare che A QUELLA DATA ( 30 SETTEMBRE 2022) i LAVORI SIANO STATI VERAMENTE EFFETTUATI ALMENO PER IL 30%.

Articolo di Fabiana Nesi

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