E’ POSSIBILE AFFRONTARE UN’OPERAZIONE COMPLESSA CON RECUPERO DEI BONUS EDILIZI CON LA RAGIONEVOLE CERTEZZA DI NON ESSERE OLTRE IL LECITO ?
“Posso intestare una parte degli appartamenti del mio palazzo ai miei nipoti per fruire del Superbonus come condominio? “
“Posso fare un comodato con mio cugino la mia 3′ casa e far fare a lui il Superbonus? “
“E’ possibile frazionare in 12 monolocali la casa nel nonno e moltiplicare i massimali dei Bonus? “
Potremmo continuare all’infinito con le domande sulle “fattibilità fiscali” relative alle pratiche dei Bonus edilizi.
Domande che sono cresciute in maniera esponenziali dall’emanazione dell’art. 121 D.L. 34/2020, ovvero dalla nascita della possibilità di optare per la trasformazione da detrazione fiscale da recuperare in più anni a CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA IMMEDIATO se non addirittura all’ottenimento dello SCONTO IN FATTURA.
Quante volte sarà capitato di sentir rispondere : “qual’è il problema?”, “l’interpello .xy. lo concede”, “la norma lo permette” … etc.
Bene ma non benissimo perché se è vero che è possibile che una determinata operazione sia da considerarsi lecita nel senso che formalmente resta nei “ranghi” delle norme fiscali, ciò non significa che non possa essere disconosciuta in toto o parzialmente.
Non dimentichiamoci mai, infatti, che ben prima del 2020 abbiamo incastonato dentro una delle norme più utilizzate da ogni difensore in contenzioso tributario, l’articolo 10-bis.
Parliamo per l’esattezza dell’ articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente.
Leggi tutto: ABUSO DEL DIRITTO NEL SUPERBONUS 110% E NEI BONUS MINORIL’art. 10-bis della L. 212/2000 tratta le nozione legislativa di “abuso del diritto” in base alla quale
“configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti”.
Tali operazioni non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria, che ne può disconoscere i vantaggi tributari determinando le imposte secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di quanto già versato dal contribuente.
Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale). 1. Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale del contribuente. 4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. (...)
Riprendendo quindi uno dei quesiti iniziali :
Posso dare la nuda proprietà ai miei nipoti di una parte degli appartamenti del mio palazzo di 18 abitazioni?
la risposta NON deve essere SI o NO … ma in realtà dovrebbe essere un’altra domanda:
perché?
qual’è la motivazione che sottace questo trasferimento? mero vantaggio fiscale oppure, ad esempio, una precisa volontà di voler assegnare l’appartamento A al nipote Pietro, il B alla nipote Chiara etc.. in maniera tale che a una futura dipartita ognuno abbia una intera proprietà dove poter vivere serenamente senza diatribe su divisioni ereditarie.
O ancora:
il frazionamento della casa del nonno in 12 monolocali a cosa serve? pura moltiplicazione di massimali del Superbonus o dei bonus minori oppure ipoteticamente potrebbe essere utile a un miglioramento dell’appetibilità in termini di affitti in quel determinato contesto urbano? .
In linea di continuità con la norma sull’ABUSO DEL DIRITTO l’art. 11 co. 1 lett. c) della L. 212/2000 disciplina la possibilità per il contribuente di interpellare l’Amministrazione per ottenere una risposta riguardante l’applicazione a una specifica fattispecie della disciplina sull’abuso del diritto.
L’interpello anti-abuso
In considerazione della portata generale dell’abuso, già dal 2016 la circ. n. 9 precisa che le istanze non possono “genericamente limitarsi a chiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie”, ma devono riportare in dettaglio:
- gli elementi qualificanti l’operazione;
- il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
- le norme di riferimento, comprese quelle passibili di contestazione in termini di abuso del diritto;
- le “valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente” che consentono di qualificare l’operazione come non abusiva ai sensi dell’art. 10-bis co. 3 della L. 212/2000.
Modalità di presentazione delle istanze di interpello anti-abuso
Le regole procedurali di presentazione delle istanze sono comuni a tutte le tipologie di interpello dell’art. 11 della L. 212/2000 ciò significa che anche questo tipo di interpello sono ripetibili tutte le medesime considerazioni già fatte nell’articolo Interpelli Superbonus 110 su questioni urbanistico edilizie: il fisco dice basta.
A ognuno le proprie valutazioni da fare sull’opportunità e sulla necessità o meno di presentare questo tipo di istanza.
INFINE:
Vale senz’altro la pena di segnalare il comma 13 dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente:
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. Articolo di Fabiana Nesi Copyright2022 fabiananesicommercialista
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